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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6052/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva ritenuto soggetto a imposizione proporzionale (imposta sulle donazioni e imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale) lo scioglimento del vincolo di segregazione e la reimmissione nel patrimonio del disponente di un immobile precedentemente dotato al trust; il ricorrente contestava che l'atto istitutivo e la dotazione del trust non costituiscano un trasferimento effettivo di ricchezza e quindi non possano essere tassati in misura proporzionale, dovendosi eventualmente applicare solo le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso proposti da MPO (assorbiti gli altri motivi, respinto l'ultimo). Ha richiamato e confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'atto istitutivo del trust e l'atto di dotazione non determinano un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza e sono pertanto fiscalmente neutrali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale. L'imposizione in misura proporzionale può essere configurata soltanto al momento dell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario (atto di trasferimento finale). La Cassazione ha quindi annullato la decisione impugnata e ha accolto i ricorsi originari promossi da MPO Partners Professional Trustee S.p.A.; ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite

Norme richiamate

  • d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006

    l'art. 2, comma 47 ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni "sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"

    La Corte interpreta la norma nel senso che, pur includendo i "vincoli di destinazione" nel presupposto impositivo, non si può estendere l'imposizione alle sole fasi istitutive o di dotazione del trust quando non si realizzi un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza; l'imposta proporzionale scatta solo con l'attribuzione finale al beneficiario

  • d.lgs. n. 346 del 1990 (T.U. imposte successioni e donazioni) e tariffa allegata

    Le tariffe applicabili alle formalità (registro, ipotecaria, catastale) distinguono tra imposta fissa e imposta proporzionale; la Corte conferma che gli atti di istituzione e dotazione del trust sono assoggettabili alle imposte fisse e non alle imposte proporzionali, salvo il verificarsi dell'attribuzione finale

  • D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico imposta di registro) — artt. 9 e 11 e Tariffa

    L'atto di dotazione del trust non rileva come atto idoneo a esprimere capacità contributiva permanente; pertanto per tali atti si applica l'imposta fissa (art. 11 e relative voci della Tariffa) e non la misura proporzionale di cui alle fattispecie trasferitive

  • art. 53 Costituzione

    Richiama il principio che l'imposizione fiscale deve essere commisurata a un effettivo "indice di ricchezza"; la Corte usa tale principio per escludere imposizioni proporzionali in assenza di trasferimento effettivo di ricchezza

  • art. 2645-ter c.c.

    La norma sui vincoli di destinazione non può essere automaticamente equiparata al trust; la Corte sottolinea le differenze e rifiuta l'assimilazione che giustificherebbe un'immediata tassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Strumento procedurale con cui sono state dedotte le violazioni di norma e le vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto fondate le censure in punto di diritto (n. 3) e infondata la censura relativa alla nullità della notificazione/inesistenza del soggetto passivo (n. 4)

  • art. 112 c.p.c.

    Riferito alla rilevabilità d'ufficio dell'inesistenza del soggetto intimato: la Corte ha ritenuto che la notifica al trustee sia valida e che il trustee possa essere parte dell'opposizione, sanando eventuali profili di contestata inesistenza

  • art. 384, comma 2 c.p.c.

    La Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio perché non necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • La costituzione e la dotazione di un trust non comportano necessariamente un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza: tali atti sono, di regola, fiscalmente neutrali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale
  • L'imposta in misura proporzionale (donazioni, imposte proporzionali di registro/ipotecaria/catastale) può essere applicata solo al momento dell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario (atto di trasferimento finale) che realizza l'incremento patrimoniale
  • Gli atti di istituzione e di dotazione del trust sono assoggettabili, se del caso, alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, non alla misura proporzionale basata sulla presunta capacità contributiva
  • È fondamentale distinguere i diversi momenti negoziali del trust (atto istitutivo, atto di dotazione, attribuzione finale): la qualificazione fiscale dipende dal momento in cui si realizza il trasferimento effettivo di ricchezza
  • La notificazione e l'impugnazione degli atti tributari possono essere validamente rivolte al trustee, che costituisce l'unico soggetto di riferimento verso i terzi; eventuali questioni sulla 'inesistenza' del trust non impediscono di regolare il contraddittorio quando il trustee abbia partecipato
  • La giurisprudenza di legittimità è consolidata sul punto ma l'analisi rimane fattuale: occorre verificare la concreta natura e gli effetti degli atti (se sussiste una attribuzione definitiva o solo una segregazione fiduciaria temporanea)

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