Cassazione Civile, Sentenza n. 6052/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva ritenuto soggetto a imposizione proporzionale (imposta sulle donazioni e imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale) lo scioglimento del vincolo di segregazione e la reimmissione nel patrimonio del disponente di un immobile precedentemente dotato al trust; il ricorrente contestava che l'atto istitutivo e la dotazione del trust non costituiscano un trasferimento effettivo di ricchezza e quindi non possano essere tassati in misura proporzionale, dovendosi eventualmente applicare solo le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso proposti da MPO (assorbiti gli altri motivi, respinto l'ultimo). Ha richiamato e confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'atto istitutivo del trust e l'atto di dotazione non determinano un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza e sono pertanto fiscalmente neutrali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale. L'imposizione in misura proporzionale può essere configurata soltanto al momento dell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario (atto di trasferimento finale). La Cassazione ha quindi annullato la decisione impugnata e ha accolto i ricorsi originari promossi da MPO Partners Professional Trustee S.p.A.; ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite
Norme richiamate
d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006
l'art. 2, comma 47 ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni "sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"
La Corte interpreta la norma nel senso che, pur includendo i "vincoli di destinazione" nel presupposto impositivo, non si può estendere l'imposizione alle sole fasi istitutive o di dotazione del trust quando non si realizzi un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza; l'imposta proporzionale scatta solo con l'attribuzione finale al beneficiario
d.lgs. n. 346 del 1990 (T.U. imposte successioni e donazioni) e tariffa allegata
Le tariffe applicabili alle formalità (registro, ipotecaria, catastale) distinguono tra imposta fissa e imposta proporzionale; la Corte conferma che gli atti di istituzione e dotazione del trust sono assoggettabili alle imposte fisse e non alle imposte proporzionali, salvo il verificarsi dell'attribuzione finale
D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico imposta di registro) — artt. 9 e 11 e Tariffa
L'atto di dotazione del trust non rileva come atto idoneo a esprimere capacità contributiva permanente; pertanto per tali atti si applica l'imposta fissa (art. 11 e relative voci della Tariffa) e non la misura proporzionale di cui alle fattispecie trasferitive
art. 53 Costituzione
Richiama il principio che l'imposizione fiscale deve essere commisurata a un effettivo "indice di ricchezza"; la Corte usa tale principio per escludere imposizioni proporzionali in assenza di trasferimento effettivo di ricchezza
art. 2645-ter c.c.
La norma sui vincoli di destinazione non può essere automaticamente equiparata al trust; la Corte sottolinea le differenze e rifiuta l'assimilazione che giustificherebbe un'immediata tassazione
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. (motivi di cassazione)
Strumento procedurale con cui sono state dedotte le violazioni di norma e le vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto fondate le censure in punto di diritto (n. 3) e infondata la censura relativa alla nullità della notificazione/inesistenza del soggetto passivo (n. 4)
art. 112 c.p.c.
Riferito alla rilevabilità d'ufficio dell'inesistenza del soggetto intimato: la Corte ha ritenuto che la notifica al trustee sia valida e che il trustee possa essere parte dell'opposizione, sanando eventuali profili di contestata inesistenza
art. 384, comma 2 c.p.c.
La Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio perché non necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- La costituzione e la dotazione di un trust non comportano necessariamente un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza: tali atti sono, di regola, fiscalmente neutrali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale
- L'imposta in misura proporzionale (donazioni, imposte proporzionali di registro/ipotecaria/catastale) può essere applicata solo al momento dell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario (atto di trasferimento finale) che realizza l'incremento patrimoniale
- Gli atti di istituzione e di dotazione del trust sono assoggettabili, se del caso, alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, non alla misura proporzionale basata sulla presunta capacità contributiva
- È fondamentale distinguere i diversi momenti negoziali del trust (atto istitutivo, atto di dotazione, attribuzione finale): la qualificazione fiscale dipende dal momento in cui si realizza il trasferimento effettivo di ricchezza
- La notificazione e l'impugnazione degli atti tributari possono essere validamente rivolte al trustee, che costituisce l'unico soggetto di riferimento verso i terzi; eventuali questioni sulla 'inesistenza' del trust non impediscono di regolare il contraddittorio quando il trustee abbia partecipato
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata sul punto ma l'analisi rimane fattuale: occorre verificare la concreta natura e gli effetti degli atti (se sussiste una attribuzione definitiva o solo una segregazione fiduciaria temporanea)
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