Cassazione Penale, Sentenza n. 26422/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il dissequestro e la restituzione (o il controvalore in denaro) dell'oro oggetto del contratto di investimento denominato "Conto Tesoro" stipulato con la E.G.M. s.p.a., sostenendo di esserne proprietario in buona fede. Contestava la qualificazione dell'oro come bene facente parte del patrimonio aziendale sequestrato e la mancata valutazione delle prove e della consulenza tecnica, nonché il mancato riconoscimento immediato della restituzione/risarcimento invece che il mero riconoscimento di un credito nella procedura ex d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello era in sostanza ripropositivo di questioni già decise con provvedimento del 24/11/2023 e che il ricorrente non ha dedotto elementi di novità tali da superare gli effetti preclusivi. Inoltre ha valutato che, anche in prospettiva contrattuale, non poteva ottenersi un effetto immediato (dissequestro) perché l'amministratore giudiziario aveva ottenuto l'autorizzazione a vendere l'oro e ad accantonare il ricavato nel F.U.G.; pertanto il terzo, anche se in buona fede, ha prevalentemente un diritto di credito che dovrà essere verificato mediante le procedure previste dal d.lgs. n.159/2011 (artt. 52 e ss., art. 57 e segg.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)
Le disposizioni del codice antimafia disciplinano la tutela dei terzi estranei al reato: i terzi in buona fede possono far valere un credito nei confronti del patrimonio sequestrato ai sensi degli artt. 52 e ss.; il procedimento di verifica e composizione dello stato passivo (art. 57 e segg.) è la sede corretta per la valutazione e l'eventuale soddisfacimento dei crediti dei sottoscrittori.
artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011
Regolano la posizione dei terzi estranei all'illecito: riconoscimento della qualità di terzo e le modalità per ottenere il riconoscimento del credito nei confronti del patrimonio sequestrato; la buona fede è un presupposto per l'accoglimento.
Stabilisce la procedura di fissazione dell'udienza per la verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo. La Corte ha indicato che il ricorrente deve valere del suo diritto in quella sede, non tramite un incidente cautelare reale per ottenere un effetto immediato.
Prevede il riconoscimento del credito e le modalità di soddisfacimento; la Corte ha richiamato la possibilità per il terzo di richiedere il riconoscimento del credito ai sensi di tale norma.
Consente all'amministratore giudiziario di subentrare nella gestione e nelle eventuali obbligazioni contrattuali relative al patrimonio sequestrato: le facoltà contrattuali del sottoscrittore possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario, ove questi subentri.
art. 104-bis disposizioni attuative c.p.p.
Richiama l'applicabilità delle norme del d.lgs. n. 159/2011 alla materia cautelare reale nel procedimento penale; la Corte ha utilizzato tale rinvio per qualificare la procedura di tutela dei terzi.
Regola l'appello cautelare: la giurisprudenza richiamata e la Corte hanno evidenziato che l'appello deve indicare punti specifici di censura e motivi concreti, non riproporre pedissequamente istanze già esaminate senza nuovi elementi.
Massime di principio
- Un terzo che dichiari di essere proprietario di beni sequestrati deve valutare la procedura antimafia (d.lgs. 159/2011): la tutela passa in genere attraverso la domanda di ammissione del credito e l'udienza di verifica (art. 57 e ss.), non necessariamente attraverso un incidente cautelare che ottenga la restituzione immediata.
- Se una precedente istanza analogamente proposta è già stata rigettata e non sono presentati elementi nuovi, i giudici possono dichiarare l'impugnazione inammissibile per riproposizione: è essenziale introdurre fatti o prove nuove per superare gli effetti preclusivi.
- La buona fede del terzo è condizione rilevante ma non sufficiente ad ottenere automaticamente la restituzione immediata: serve per l'ammissione al riconoscimento del credito, ma l'effettivo soddisfacimento avviene nella sede concorsuale prevista dalla normativa antimafia.
- Quando l'amministratore giudiziario ottiene autorizzazione a vendere i beni sequestrati e deposita i ricavi nel F.U.G., i terzi potrebbero trovarsi nella posizione di creditori verso il patrimonio sequestrato piuttosto che di titolari immediati del bene o del controvalore senza passare per la verifica dei crediti.
- I diritti contrattuali del sottoscrittore (es. opzioni previste dal contratto "Conto Tesoro") possono essere esercitati nei confronti dell'amministratore giudiziario se questi subentra ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 159/2011; pertanto, in casi analoghi, occorre rivolgersi anche all'amministratore giudiziario e al giudice delegato.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e idoneo a produrre un vantaggio immediato nella sfera giuridica dell'impugnante; se l'impugnazione non è funzionale a ottenere un effetto pratico immediato (es. dissequestro impossibile per decorrenze procedurali o vendita già effettuata), è a rischio di inammissibilità.
- In fase di impugnazione cautelare è fondamentale specificare con precisione i punti di doglianza e presentare prove o argomentazioni nuove e non semplicemente replicare le stesse istanze già rigettate.
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