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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-390/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022. — ADPA European Independent Automotive Data Publishers e Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. contro Automobiles PEUGEOT SA e PSA Automobiles SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore – Regolamento (UE) 2018/858 – Articolo 61 – Obbligo in capo ai costruttori di veicoli di fornire le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore – Portata – Diritto d’accesso a tali informazioni – Operatori indipendenti – Editori di informazioni tecniche – Articolo 63 – Canone d’accesso ragionevole e proporzionato. — Causa C-390/21

Giurisprudenza europea62021CJ0390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce l’ambito temporale e sostanziale degli obblighi dei costruttori di veicoli in materia di accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione. Conferma che il regime del regolamento 2018/858 si estende anche ai veicoli omologati in precedenza e che gli editori di informazioni tecniche, in quanto operatori indipendenti, possono usare ed elaborare i dati per la loro attività. Precisa inoltre che il canone di accesso non deve limitarsi ai soli costi del costruttore, ma deve restare ragionevole, proporzionato e tale da non scoraggiare l’accesso.

Accesso delle informazioni sulla riparazione e manutenzione dei veicoli: applicabilità del regolamento 2018/858 ai veicoli omologati sotto il regolamento 715/2007 e criteri di calcolo del canone per gli operatori indipendenti

La questione giuridica

Se gli articoli 61 e 63 del regolamento (UE) 2018/858 si applichino anche ai modelli di veicoli omologati quando era in vigore il regolamento (CE) n. 715/2007; se il diritto di "accesso" delle informazioni sulla riparazione e manutenzione comprenda per gli editori di informazioni tecniche la facoltà di elaborare e utilizzare tali dati per la loro attività postvendita senza una licenza separata; e se il "canone ragionevole e proporzionato" debba essere calcolato con criteri uniformi per tutti gli operatori indipendenti o possa superare i meri costi di accesso, purché non disincentivi l’accesso.

Principio di diritto

Gli articoli 61 e 63 del regolamento (UE) 2018/858, in combinato disposto con l’articolo 86 e con l’allegato XI, si applicano anche ai veicoli omologati sotto il regolamento n. 715/2007; l’obbligo di accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione include, per gli editori di informazioni tecniche, il diritto di elaborare e utilizzare tali dati per la propria attività postvendita senza condizioni ulteriori; il canone richiesto dal costruttore può eccedere i soli costi di accesso e tener conto dell’attività commerciale dell’operatore, purché sia ragionevole, proporzionato e non disincentivante, senza imporre un metodo uniforme identico per tutti gli operatori indipendenti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2018/858
  • Articolo 61 del regolamento (UE) 2018/858
  • Articolo 63 del regolamento (UE) 2018/858
  • Articolo 86 del regolamento (UE) 2018/858
  • Articolo 89 del regolamento (UE) 2018/858
  • Allegato X del regolamento (UE) 2018/858
  • Allegato XI del regolamento (UE) 2018/858
  • Regolamento (CE) n. 715/2007
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2007
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 715/2007

Accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione dei veicoli e canone per gli operatori indipendenti

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Landgericht Köln, riguarda l’interpretazione del regolamento (UE) 2018/858 in materia di accesso alle informazioni tecniche dei veicoli e di determinazione del canone richiesto dai costruttori agli operatori indipendenti. La controversia oppone associazioni di operatori del settore automotive a Peugeot e PSA, in relazione al prezzo richiesto per consultare e utilizzare le informazioni di riparazione e manutenzione.

Contesto fattuale e procedimento principale

Peugeot e PSA mettono a disposizione le informazioni attraverso un portale internet accessibile agli operatori indipendenti previo pagamento di un canone forfettario, modulato sulla durata dell’accesso. Per gli editori di informazioni tecniche il corrispettivo è determinato con un sistema individualizzato che tiene conto, tra l’altro, del numero di clienti finali e della quota media di mercato dei veicoli. Le ricorrenti nel procedimento principale contestano che tale metodo sia conforme agli articoli 61 e 63 del regolamento 2018/858, sostenendo che il canone sia eccessivo e alteri la concorrenza nel mercato postvendita.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) 2018/858, soprattutto gli articoli 61, 63, 86 e 89;
  • l’allegato X, punto 6.1, e l’allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento;
  • il regolamento (CE) n. 715/2007, in particolare gli articoli 6 e 7, richiamati dal giudice nazionale per la disciplina precedente. Nei considerando 50 e 52 del regolamento 2018/858, la Corte evidenzia l’obiettivo di garantire un accesso illimitato alle informazioni tecniche e una concorrenza effettiva nel mercato dei servizi di riparazione e manutenzione.

Prima questione: applicabilità del regolamento 2018/858 ai veicoli omologati in precedenza

La Corte afferma che gli articoli 61 e 63 del regolamento 2018/858 si applicano anche ai modelli di veicoli omologati quando era in vigore il regolamento n. 715/2007. Ciò deriva dal fatto che il nuovo regolamento consolida la disciplina precedente, non la abroga in modo tale da escludere i veicoli già omologati, e dall’articolo 86, paragrafo 2, nonché dalla tavola di concordanza dell’allegato XI, che sostituisce gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 715/2007 con gli articoli 61 e 63 del regolamento 2018/858.

Seconda questione: contenuto del diritto di accesso degli editori di informazioni tecniche

La Corte chiarisce che gli editori di informazioni tecniche rientrano tra gli "operatori indipendenti" ai sensi dell’articolo 3, punto 45, del regolamento 2018/858. Di conseguenza, l’articolo 61, paragrafo 1, impone ai costruttori di garantire un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e manutenzione, comprensivo della facoltà per tali editori di elaborare e utilizzare i dati nell’ambito della loro attività nella catena di fornitura postvendita. La Corte esclude che sia necessaria una licenza separata di sfruttamento e riedizione per rientrare nell’ambito dell’accesso disciplinato dal regolamento. Anche l’allegato X, punto 6.1, che prevede trattative dirette per chi intenda duplicare o ripubblicare le informazioni, non può limitare il diritto sostanziale di accesso garantito dall’articolo 61 agli editori di informazioni tecniche.

Terza e quarta questione: nozione di canone "ragionevole e proporzionato"

Esaminando congiuntamente le ultime questioni, la Corte stabilisce che l’articolo 63 non impone un metodo uniforme di calcolo del canone per tutti gli operatori indipendenti. Gli editori di informazioni tecniche e i riparatori indipendenti non si trovano in una situazione comparabile quanto all’oggetto e alla finalità dell’accesso, sicché il principio di parità di trattamento non esige un trattamento identico. La Corte precisa inoltre che il canone può eccedere i meri costi sostenuti dal costruttore per consentire l’accesso alle informazioni. Tuttavia, deve restare ragionevole e proporzionato, tenere conto dell’attività commerciale nel cui contesto i dati sono utilizzati e, soprattutto, non deve scoraggiare l’accesso alle informazioni, pena la compromissione dell’effetto utile della disciplina europea e della concorrenza nel mercato postvendita.

Dispositivo e principi affermati

In dispositivo, la Corte dichiara che:

  • gli articoli 61 e 63 del regolamento 2018/858 si applicano ai veicoli omologati sotto il regolamento n. 715/2007;
  • l’obbligo di accesso comprende il diritto degli editori di informazioni tecniche di elaborare e utilizzare i dati per la loro attività, senza condizioni ulteriori;
  • la nozione di canone ragionevole e proporzionato consente un corrispettivo superiore ai soli costi di accesso, purché non costituisca un disincentivo all’accesso e sia calibrato sull’attività concreta dell’operatore indipendente. La decisione rafforza così la tutela del mercato dei servizi informativi e postvendita nel settore automotive, in funzione pro-concorrenziale.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicoliaccesso alle informazioni tecnicheconcorrenza nel mercato postvendita autocanoni di accesso e remunerazioneoperatori indipendenti e editori di informazioni tecniche

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