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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-68/21

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 ottobre 2022. — Iveco Orecchia SpA contro APAM Esercizio SpA e Brescia Trasporti SpA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Direttiva 2007/46/CE – Specifiche tecniche – Offerta di fornitura di pezzi di ricambio equivalenti agli originali di una marca specifica – Assenza di prova dell’omologazione – Dichiarazione di equivalenza all’originale resa dall’offerente – Nozione di “costruttore” – Mezzi probatori – Appalti pubblici – Direttiva 2014/25/UE. — Cause riunite C-68/21 e C-84/21

Giurisprudenza europea62021CJ0068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in due rinvii del Consiglio di Stato relativi a gare per ricambi autobus, ha chiarito il rapporto tra regole sugli appalti pubblici e disciplina UE dell’omologazione dei componenti veicolo. Ha stabilito che, per i pezzi soggetti a omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE, la prova dell’omologazione è necessaria e non può essere sostituita da una semplice attestazione di equivalenza. Ha inoltre precisato che la dichiarazione di equivalenza può valere come mezzo di prova solo se proviene dal costruttore del componente, non da un mero distributore o commerciante.

Appalto pubblico di ricambi autobus: l’offerente deve provare l’omologazione dei componenti soggetti a omologazione UE e la dichiarazione di equivalenza è valida solo se proviene dal costruttore del componente.

La questione giuridica

Nei contratti pubblici per la fornitura di ricambi autobus, se la stazione appaltante possa accettare componenti rientranti nell’allegato IV della direttiva 2007/46/CE senza prova dell’omologazione, sulla sola base di una dichiarazione di equivalenza dell’offerente; e se tale dichiarazione possa provenire da un mero rivenditore/commerciante che si autoqualifica come costruttore oppure debba provenire dal vero costruttore del componente.

Principio di diritto

Per i componenti di ricambio per autobus rientranti in un tipo contemplato dagli atti normativi dell’allegato IV della direttiva 2007/46/CE, quando tali atti prevedono l’omologazione, la stazione appaltante non può accettare l’offerta se manca il certificato di omologazione o l’indicazione dell’effettiva omologazione del componente, perché la prova di omologazione non è sostituibile da una mera dichiarazione di equivalenza. Inoltre, ai sensi degli articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25/UE, la dichiarazione di equivalenza costituisce mezzo di prova adeguato solo se proviene dal costruttore del componente, inteso come soggetto responsabile verso l’autorità di omologazione della conformità della produzione; non è sufficiente una dichiarazione resa da un semplice rivenditore o commerciante autoqualificatosi costruttore senza esserne effettivamente tale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2007/46/CE
  • Articoli 3, 5, 10, 19, 28 e 38 della direttiva 2007/46/CE
  • Allegato IV della direttiva 2007/46/CE
  • Direttiva 2014/25/UE
  • Articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25/UE
  • Regolamento (CE) n. 1400/2002
  • Regolamento (UE) 2018/858

Appalto pubblico di ricambi autobus: omologazione ed equivalenza dei componenti

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali riuniti del Consiglio di Stato italiano, nell’ambito di gare pubbliche per la fornitura di ricambi per autobus destinati al servizio pubblico. La Corte è chiamata a coordinare la disciplina dell’omologazione dei componenti veicolo della direttiva 2007/46/CE con le regole sulle specifiche tecniche e sui mezzi di prova previste dalla direttiva 2014/25/UE in materia di appalti nei settori speciali.

Fatti e procedimento principale

Nel primo procedimento, APAM Esercizio aveva bandito una gara per ricambi nuovi originali Iveco o equivalenti per autobus; l’appalto era stato aggiudicato a VSI, ma Iveco Orecchia aveva contestato l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta della concorrente fosse incompleta perché priva di certificati di omologazione o di documentazione tecnica idonea. Nel secondo procedimento, Brescia Trasporti aveva bandito una gara per ricambi Iveco e con motore Iveco; l’appalto era stato aggiudicato a VAR, e anche qui Iveco Orecchia aveva impugnato l’esito della procedura lamentando la mancanza di prova dell’omologazione e la non idoneità della dichiarazione resa dall’offerente, qualificato come commerciante e non costruttore.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2007/46/CE, in particolare:

  • l’articolo 3, punti 5, 24, 26 e 27, sulle nozioni di omologazione, componente, parti originali e costruttore;
  • l’articolo 10, paragrafo 2, sull’omologazione CE dei componenti;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, sul marchio di omologazione CE;
  • l’articolo 28, paragrafo 1, sulla vendita e messa in circolazione dei componenti;
  • l’articolo 38, paragrafo 1, sugli obblighi informativi del costruttore del veicolo;
  • l’allegato IV, che elenca gli atti normativi rilevanti.

Richiama inoltre la direttiva 2014/25/UE, e in particolare:

  • l’articolo 60, sui requisiti delle specifiche tecniche e sulla possibilità di formulare riferimenti “o equivalente”;
  • l’articolo 62, sui mezzi di prova, inclusa la documentazione tecnica del fabbricante. Sono menzionati anche il regolamento (CE) n. 1400/2002 e il regolamento (UE) 2018/858, quest’ultimo solo per chiarire l’abrogazione della direttiva 2007/46/CE a decorrere dal 1° settembre 2020.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che, per i componenti contemplati dagli atti normativi richiamati nell’allegato IV della direttiva 2007/46/CE, lo strumento scelto dal legislatore dell’Unione per verificare la conformità tecnica è l’omologazione. Se un atto normativo applicabile prevede l’omologazione del componente, tale componente può essere venduto o immesso in circolazione solo se è stato effettivamente omologato.

Da ciò deriva che una stazione appaltante non può accettare, in una gara per ricambi autobus, un’offerta che riguardi un tipo di componente soggetto a omologazione senza il certificato di omologazione o senza informazioni sull’effettiva esistenza dell’omologazione. La Corte esclude che la sola dichiarazione di equivalenza all’originale possa sostituire la prova dell’omologazione, perché "omologazione" ed "equivalenza" sono concetti diversi e non intercambiabili.

La Corte respinge anche gli argomenti fondati sui principi di parità di trattamento, concorrenza e buon andamento: l’obbligo di omologazione riguarda tutti i fabbricanti dei componenti soggetti a tale regime e non introduce una discriminazione indebita.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto ai mezzi di prova dell’equivalenza, la Corte ricorda che, ai sensi degli articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25/UE, l’offerente può provare l’equivalenza con qualsiasi mezzo adeguato, purché il mezzo consenta all’ente aggiudicatore una valutazione effettiva e utile dell’offerta. Tuttavia, una dichiarazione di equivalenza può essere considerata mezzo appropriato solo se proviene da un soggetto in grado di garantire tecnicamente tale equivalenza e di assumersi la responsabilità della qualità del componente.

Secondo la Corte, tali requisiti possono essere soddisfatti solo dal produttore o fabbricante del componente. La conclusione è rafforzata dall’articolo 62, paragrafo 2, che menziona la "documentazione tecnica del fabbricante". Ne consegue che una dichiarazione di equivalenza resa da un mero rivenditore o commerciante non è idonea come mezzo di prova appropriato.

La Corte precisa inoltre che la definizione di "costruttore" di cui all’articolo 3, punto 27, della direttiva 2007/46/CE è utile per identificare il soggetto che può validamente rilasciare la dichiarazione, ma non richiede che il costruttore partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione. Restano invece irrilevanti, ai fini di questa qualificazione, elementi come l’iscrizione alla camera di commercio o la certificazione di qualità dell’operatore.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che:

  • gli articoli 10, paragrafo 2, 19, paragrafo 1, e 28, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE ostano all’accettazione di componenti soggetti a omologazione senza prova dell’omologazione;
  • gli articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25/UE ostano all’accettazione, come prova dell’equivalenza, di una dichiarazione resa dall’offerente quando quest’ultimo non sia il costruttore del componente.

Il principio di fondo è che la disciplina degli appalti pubblici non può essere utilizzata per aggirare i requisiti imperativi di omologazione posti dalla normativa UE sui veicoli e sui loro componenti.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciomologazione veicoliricambi auto e autobustrasporti pubbliciprova dell’equivalenza tecnica

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