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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-411/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 ottobre 2022. — Instituto do Cinema e do Audiovisual IP contro NOWO Communications SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Servizi di creazione e produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Operatori di servizi televisivi in abbonamento – Tassa di abbonamento dovuta dagli operatori televisivi in abbonamento – Destinazione degli introiti della tassa – Restrizione – Effetti troppo aleatori o troppo indiretti. — Causa C-411/21

Giurisprudenza europea62021CJ0411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una tassa di abbonamento portoghese gravante sugli operatori televisivi in abbonamento e destinata al finanziamento del settore cinematografico e audiovisivo. Ha ritenuto che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, gli effetti della tassa sulla libera prestazione dei servizi non fossero sufficientemente diretti da costituire una restrizione ai sensi dell’articolo 56 TFUE. Di conseguenza, la normativa nazionale non è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione e la seconda questione è stata ritenuta assorbita.

Articolo 56 TFUE e tassa nazionale di abbonamento destinata a finanziare la promozione di opere cinematografiche e audiovisive: assenza di restrizione quando gli effetti sulla libera prestazione dei servizi sono troppo aleatori e indiretti.

La questione giuridica

Se l’articolo 56 TFUE osti a una normativa nazionale che istituisce una tassa a carico degli operatori di servizi televisivi in abbonamento, destinata a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive, e se l’eventuale esistenza di regimi analoghi in altri Stati membri incida sulla risposta.

Principio di diritto

L’articolo 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che istituisce una tassa destinata a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive, quando i suoi eventuali effetti sulla libera prestazione dei servizi di produzione di tali opere sono troppo aleatori e troppo indiretti per integrare una restrizione; in tal caso, non occorre esaminare se regimi simili esistano in altri Stati membri.

Norme richiamate

  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Legge n. 55/2012 (articolo 10, paragrafi 1 e 2)
  • Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 54
  • Direttiva 2010/13/UE

Tassa di abbonamento per il finanziamento del cinema e dell’audiovisivo

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in merito alla compatibilità con l’articolo 56 TFUE di una tassa di abbonamento dovuta dagli operatori di servizi televisivi in abbonamento e destinata a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive. La controversia oppone l’Instituto do Cinema e do Audiovisual IP (ICA) alla NOWO Communications SA.

Fatti e procedimento principale

L’ICA, ente incaricato della riscossione e del sostegno finanziario al settore cinematografico e audiovisivo ai sensi della legge portoghese n. 55/2012, aveva reclamato alla NOWO il pagamento di EUR 886.042,50 a titolo di tassa di abbonamento per il 2013. La società ha contestato l’imposizione sostenendo che fosse incompatibile con il diritto dell’Unione. Il primo giudice ha accolto la sua tesi, ritenendo che la destinazione degli introiti della tassa alle opere cinematografiche portoghesi discriminasse indirettamente la prestazione transfrontaliera di servizi rispetto a quella interna. L’ICA ha proposto impugnazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l’articolo 10, paragrafo 2, della legge n. 55/2012, interpretato nel senso che la tassa finanzia esclusivamente la promozione e divulgazione di opere portoghesi, determini una discriminazione indiretta e una restrizione alla libera prestazione dei servizi;
  • se la presenza di regimi identici o simili in altri Stati membri possa modificare la risposta.

Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati

La Corte richiama l’articolo 56 TFUE, che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, nonché l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale. Nel ragionamento compaiono anche, per completezza del contesto, l’articolo 54 del regolamento (UE) n. 651/2014 e la direttiva 2010/13/UE, evocati dalle parti e dalla Commissione, ma la Corte precisa che il rinvio è limitato all’interpretazione dell’articolo 56 TFUE. Sono richiamati inoltre i principi consolidati secondo cui la Corte si attiene all’interpretazione del diritto nazionale fornita dal giudice del rinvio e non sostituisce la propria valutazione dei fatti nazionali.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la questione poggiava sulla premessa, non contestabile in sede pregiudiziale, secondo cui la tassa sarebbe destinata a finanziare le opere cinematografiche e audiovisive portoghesi. Quanto alla sussistenza di una restrizione, ricorda che costituiscono restrizioni le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attraente la prestazione dei servizi, ma che non vi è incompatibilità quando gli effetti restrittivi sono troppo aleatori o troppo indiretti.

Nel caso concreto, la Corte rileva che:

  • la tassa non disciplina le condizioni di esercizio del servizio, ma istituisce un prelievo destinato al finanziamento del settore;
  • il sostegno finanziario è ripartito tra numerose produzioni e diversi prestatori, senza che si possa quantificare l’effetto complessivo sul prezzo dei servizi;
  • la scelta di acquistare opere cinematografiche e audiovisive non dipende soltanto dal prezzo, ma anche da fattori culturali e dalle aspettative del pubblico.

Per questi motivi, la Corte conclude che non è dimostrato che la tassa favorisca i prestatori portoghesi a scapito di quelli stabiliti in altri Stati membri in modo sufficientemente diretto da integrare una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che istituisce una tassa destinata a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive, purché gli eventuali effetti sulla libera prestazione dei servizi di produzione di tali opere siano troppo aleatori e troppo indiretti per costituire una restrizione. La seconda questione, relativa all’esistenza di regimi analoghi in altri Stati membri, non viene esaminata perché assorbita dalla risposta alla prima.

Principio affermato

Una tassa nazionale destinata al finanziamento del cinema e dell’audiovisivo non viola di per sé la libera prestazione dei servizi; occorre che il suo effetto restrittivo sia concreto, diretto e non meramente ipotetico. Se la misura incide solo in modo indiretto e aleatorio sul mercato dei servizi di produzione audiovisiva, l’articolo 56 TFUE non è violato.

Come è indicizzato

Materielibera prestazione dei serviziaudiovisivo e cinemaaiuti e finanziamento pubblico del settore culturaletasse e contributi parafiscali

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