L.R. Sicilia 24/1973
Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell' obbligo e delle scuole medie superiori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana disciplina, nei limiti dello stanziamento autorizzato, il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori che debbano frequentare fuori dal Comune o da una frazione la scuola non presente nel luogo di provenienza. Prevede l’organizzazione comunale del servizio, contributi sostitutivi per studenti pendolari costretti a pernottare fuori sede, rendicontazione comunale e abroga la precedente legge regionale n. 21/1972.
Trasporto scolastico gratuito in Sicilia
Trasporto scolastico gratuito per gli studenti siciliani
La legge regionale della Sicilia disciplina il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, quando la frequenza scolastica fuori dal Comune o da una diversa frazione dello stesso Comune renda necessario l’utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico.
Ambito di applicazione e beneficiari
Il beneficio spetta agli alunni che frequentano:
- una scuola statale situata fuori dal Comune o dalla frazione di provenienza;
- una scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;
- istituti statali, regionali, comunali o autorizzati per ciechi, ipodotati e superdotati.
La condizione ordinaria è che nel Comune o nella frazione di provenienza non esista la corrispondente scuola statale. Il servizio è riconosciuto agli studenti costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per raggiungere l’istituto frequentato.
Organizzazione del servizio da parte dei Comuni
Il Sindaco, sulla base delle domande degli aventi diritto e delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura il trasporto gratuito. Il servizio viene garantito principalmente mediante:
- abbonamenti ai servizi pubblici di trasporto;
- altri mezzi idonei, quando ricorrano particolari situazioni locali.
Nell’organizzazione del servizio devono essere tenute in considerazione le richieste degli interessati.
Ripartizione delle risorse e finanziamento comunale
L’Assessore regionale per la pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento destinato alla legge due mesi prima dell’inizio di ogni anno scolastico, considerando il numero degli alunni aventi diritto. Le somme sono accreditate ai Comuni di residenza degli studenti.
Per l’anno scolastico 1973-1974 la ripartizione deve essere effettuata sulla base dei dati forniti dai Provveditori agli studi.
La spesa autorizzata per le finalità della legge è pari a 2.500 milioni di lire.
Obblighi di comunicazione e rendicontazione
Entro il mese di settembre di ogni anno, ciascun Comune deve trasmettere all’Assessorato regionale della pubblica istruzione:
- l’elenco degli alunni assistiti;
- una relazione illustrativa;
- il rendiconto delle spese sostenute.
Le medesime regole di accreditamento e rendicontazione si applicano anche ai contributi sostitutivi previsti per gli studenti che pernottano fuori sede.
Contributo alternativo per studenti pendolari con pernottamento fuori sede
In alternativa al trasporto previsto in via ordinaria, gli studenti residenti nelle isole minori o in Comuni distanti almeno 35 chilometri dal luogo di studio hanno diritto a un contributo di 50.000 lire quando siano costretti a pernottare nel Comune in cui ha sede la scuola frequentata.
Il contributo è erogato dal Sindaco al capofamiglia dello studente o a chi ne esercita la patria potestà, in due soluzioni. L’erogazione richiede una dichiarazione resa dagli interessati, sotto la propria responsabilità, attestante che lo studente pernotti nel Comune sede dell’istituto durante l’anno scolastico.
Abrogazioni e cessazione di precedenti benefici
La legge abroga espressamente la legge regionale 31 marzo 1972, n. 21.
I benefici previsti dall’articolo 26 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6 cessano, limitatamente alla spesa di trasporto, a decorrere dal 30 settembre 1973.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Per l’onere relativo all’esercizio in corso viene utilizzata una quota delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio regionale per l’anno finanziario 1972, con conseguente variazione della relativa tabella di bilancio. Per gli esercizi successivi la copertura è prevista mediante il maggior gettito dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile.
La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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