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Legge

L.R. Sicilia 29/1996

Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in

Normativa regionaleL.R. Sicilia 29/1996Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana integra la legge statale n. 21/1992, attribuendo funzioni attuative ad aree metropolitane e comuni e disciplinando regolamenti, commissioni provinciali, requisiti e modalità di esercizio di taxi e noleggio con conducente. Prevede un contributo annuo di lire 1.200.000 ai titolari, pagato in sei rate bimestrali; la copertura indicata riguarda l’esercizio finanziario 1996. Include il mototaxi e fissava termini di adeguamento regolamentare ormai scaduti.

Disciplina regionale degli autoservizi pubblici non di linea e del mototaxi

Norme regionali sugli autoservizi pubblici non di linea

La legge disciplina nel territorio della Regione Siciliana gli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, integrando la legge statale 15 gennaio 1992, n. 21. Le disposizioni si estendono anche al trasporto di persone con motociclo o motocarrozzetta, denominato mototaxi.

Funzioni amministrative e regolamenti

Le funzioni amministrative attuative sono delegate agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, se costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9; negli altri casi, e per i comuni esterni alle aree metropolitane, sono delegate ai singoli comuni interessati. Gli enti competenti adottano regolamenti diretti a soddisfare il fabbisogno dell’utenza con criteri di continuità, economicità e sicurezza.

Per favorire l’utilizzo del servizio e l’accesso delle categorie sociali disagiate, gli enti possono stabilire tariffe sociali o altre agevolazioni, predisponendo misure compensative che mantengano remunerativa la gestione degli operatori, individuali o organizzati in cooperative di lavoro. La legge modifica inoltre la disciplina statale prevedendo che i regolamenti determinino i criteri per le tariffe dei servizi di taxi.

Commissioni per i requisiti di idoneità

Le commissioni previste dalla legge n. 21/1992 sono istituite a livello provinciale con decreto del Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono composte dal Presidente della Camera di commercio o da un delegato, da un rappresentante dei titolari di licenza taxi, da due rappresentanti degli esercenti eletti dai titolari di licenza o autorizzazione, da due ufficiali di polizia municipale estratti a sorte tra quelli in servizio nella provincia e da un funzionario dell’Assessorato regionale competente, designato dall’Assessore. Il segretario è un funzionario della Camera di commercio designato dal suo Presidente. La commissione dura in carica tre anni; le modalità elettorali dei rappresentanti di categoria sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale.

Requisiti e modalità di esercizio

La legge modifica la normativa statale stabilendo che i soggetti imprenditoriali privati devono svolgere esclusivamente le attività di taxi o di noleggio con conducente previste dalla legge n. 21/1992. È ammesso che un medesimo soggetto cumuli più autorizzazioni per il noleggio con conducente nei comuni in cui esiste il servizio taxi.

Il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avviene dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, qualunque sia la destinazione. Per destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale è necessario l’assenso del conducente, ferme le eccezioni richiamate dalla disciplina statale. Il prelevamento fuori dal comune di rilascio della licenza o autorizzazione è consentito soltanto quando il vettore sia espressamente richiesto dal cliente.

Contributo ai titolari

La Regione prevede un contributo per le spese di gestione dell’autoveicolo, spettante ai titolari di licenza o autorizzazione per il servizio pubblico non di linea in servizio di piazza. L’importo è fissato forfettariamente in lire 1.200.000 annue, da corrispondere in sei rate bimestrali. L’ammontare è adeguabile ogni due anni con decreto dell’Assessore regionale, tenendo conto delle variazioni dei prezzi dei carburanti e delle altre componenti dei costi di gestione.

Il contributo è erogato direttamente dall’Assessore agli aventi diritto, sulla base di elenchi presentati ogni due mesi dagli interessati o da chi agisce per loro conto e certificati dai comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950. Per l’esercizio finanziario 1996 era autorizzata una spesa di lire 3.000 milioni, a valere sulle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio regionale per il 1996.

Mototaxi e adeguamenti regolamentari

La disciplina regionale si applica anche al trasporto di persone mediante motociclo o motocarrozzetta, qualificato come attività artigiana. I limiti numerici delle concessioni per il mototaxi non si cumulano con quelli previsti per gli altri autoservizi pubblici non di linea.

I comuni siciliani erano tenuti ad adeguare i propri regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e a regolarizzare le situazioni difformi nei sei mesi successivi all’entrata in vigore dei regolamenti adeguati. Si tratta di termini transitori ormai decorsi.

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