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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1325

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1325 della Commissione, del 8 maggio 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di cianocobalamina (vitamina B12) prodotta con Ensifer adhaerens CGMCC 21299 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32024R1325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato di cianocobalamina (vitamina B12) prodotta con Ensifer adhaerens CGMCC 21299 per tutte le specie animali. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia nutrizionale del preparato. Sono tuttavia previste misure di protezione per gli utilizzatori, a causa del potenziale rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria legato alla presenza di nichel.

Autorizzazione, come additivo per mangimi, del preparato di cianocobalamina (vitamina B12) prodotta con Ensifer adhaerens CGMCC 21299 per tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di cianocobalamina (vitamina B12) prodotto mediante fermentazione con Ensifer adhaerens CGMCC 21299, classificato tra gli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si applica alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il periodo di autorizzazione termina il 2 giugno 2034.

Autorizzazione della cianocobalamina (vitamina B12) prodotta con Ensifer adhaerens CGMCC 21299

Il regolamento di esecuzione autorizza un preparato di cianocobalamina (vitamina B12) ottenuto per fermentazione con Ensifer adhaerens CGMCC 21299 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce la valutazione scientifica dell’EFSA, che ha esaminato sicurezza ed efficacia del prodotto.

Base giuridica e ragioni dell’autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce presupposti e procedura. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, era corredata della documentazione richiesta; sulla base del parere EFSA del 22 marzo 2024, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Valutazione scientifica e profili di sicurezza

Secondo l’EFSA, il preparato è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato è efficace nel soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali quando somministrato tramite mangimi. È però emerso un profilo di rischio per gli utilizzatori: il prodotto è considerato sensibilizzante per pelle e vie respiratorie a causa della presenza di nichel, con rischi legati a inalazione ed esposizione cutanea; non sono state tratte conclusioni sulla possibile irritazione oculare per mancanza di dati.

Condizioni tecniche dell’additivo autorizzato

L’allegato identifica l’additivo con il numero 3a837 e lo classifica nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. Il preparato è descritto come sostanza solida contenente non oltre l’1 % di cianocobalamina, con nichel massimo pari a 0,5 mg/kg. La sostanza attiva ha formula chimica C63H88CoN14O14P, numero CAS 68-19-9 e purezza minima del 96 %; il metodo di analisi per la quantificazione nel preparato e nei mangimi composti è l’HPLC-UV in fase inversa.

Obblighi per operatori e utilizzatori

Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’impiego dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Durata dell’autorizzazione e efficacia temporale

L’autorizzazione ha una scadenza espressa: il periodo di autorizzazione termina il 2 giugno 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e la valutazione scientifica dell’EFSA del 22 marzo 2024, che ha ritenuto il preparato sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, nonché efficace nel soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali.

Valutazione dei rischi e misure di protezione

L’EFSA ha qualificato il preparato come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie per la presenza di nichel, segnalando rischi da inalazione ed esposizione cutanea; non ha potuto concludere sulla possibile irritazione oculare per mancanza di dati. La Commissione prevede quindi misure di protezione per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, richiedendo procedure operative, misure organizzative e, se necessario, dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Condizioni di impiego e indicazioni obbligatorie

Nell’allegato è indicato che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure e misure organizzative per eliminare o ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale.

Specifiche tecniche del prodotto autorizzato

L’additivo è identificato con il numero 3a837, denominato "cianocobalamina" o "vitamina B12". Il preparato contiene ≤ 1 % di cianocobalamina, ha forma solida, con nichel massimo 0,5 mg/kg; la sostanza attiva ha formula chimica C63H88CoN14O14P, numero CAS 68-19-9 e purezza minima 96 %. Il metodo di analisi previsto è la cromatografia liquida ad alta prestazione in fase inversa con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV).

Ambito soggettivo e limite temporale dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e l’allegato non fissa un’età massima né tenori minimo o massimo specifici. Il periodo di autorizzazione termina il 2 giugno 2034.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute animalesicurezza degli utilizzatori

Testo integrale

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