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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1281

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1281 della Commissione, del 7 maggio 2024, che modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R1281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico di reporting previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208, per allinearlo alle modifiche del diritto UE sul clima, in particolare alla direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 e ai nuovi obblighi di revisione degli inventari. Interviene sui modelli di comunicazione dei proventi delle aste EU ETS, semplificandoli e introducendo nuove tabelle per monitorare la spesa cumulativa verso l’obiettivo del 100% di utilizzo e per dettagliare l’uso nazionale, unionale e internazionale dei proventi. Modifica inoltre i modelli relativi alle emissioni ETS/ESR e al settore LULUCF, chiarendo il trattamento del trasporto marittimo, della biomassa e delle emissioni negative, e aggiorna calendario e procedura delle revisioni complete degli inventari nazionali per gli anni 2025, 2027 e 2032.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 adeguando formati, procedure e allegati per la comunicazione e la revisione delle informazioni climatiche degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle relative autorità competenti e, per gli aspetti di trasmissione e revisione, alla Commissione europea e all’Agenzia europea dell’ambiente. Riguarda la comunicazione annuale delle informazioni su inventari di gas a effetto serra, uso dei proventi delle aste EU ETS, coerenza tra inventari e dati ETS, emissioni e assorbimenti LULUCF, nonché le proiezioni nazionali delle emissioni. È un atto di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; si applica dal 14 maggio 2024, salvo l’articolo 1, punto 11, che si applica dal 1o gennaio 2028. Alcune modifiche attinenti alla soppressione di tabelle LULUCF si applicano solo da tale data.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1281 della Commissione

Il regolamento aggiorna il sistema tecnico di comunicazione e revisione delle informazioni climatiche previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima. L’intervento recepisce le modifiche intervenute nel quadro ETS, ESR e LULUCF, nonché le nuove esigenze di monitoraggio della spesa dei proventi delle aste.

Contesto e finalità

Le modifiche sono motivate dall’adeguamento ai nuovi riferimenti internazionali dell’Accordo di Parigi, dalla revisione dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999 e dalle modifiche della direttiva 2003/87/CE introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959. La Commissione mira anche a semplificare i modelli di comunicazione, riducendo il livello di dettaglio e migliorando la comparabilità delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda gli Stati membri, che devono trasmettere alla Commissione le informazioni previste dal regolamento (UE) 2018/1999, in particolare:

  • uso dei proventi della vendita all’asta delle quote EU ETS;
  • verifiche di coerenza tra inventari nazionali dei gas a effetto serra e dati ETS;
  • emissioni contemplate dal regolamento (UE) 2018/842;
  • emissioni e assorbimenti LULUCF;
  • proiezioni nazionali delle emissioni.

Le modifiche incidono sui modelli e sulle procedure di trasmissione, ma non introducono un nuovo regime sostanziale autonomo rispetto agli obblighi già previsti dal diritto UE di base.

Modifiche ai dati sui proventi delle aste EU ETS

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 viene completamente sostituito. La nuova impostazione prevede:

  • una tabella 1 con il quadro complessivo dei proventi generati, esborsati, impegnati e non ancora utilizzati nell’anno X-1;
  • una tabella 2 per la spesa cumulata dei proventi delle aste dal 5 giugno 2023 verso l’obiettivo del 100% di spesa per le finalità dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
  • una tabella 3 per l’uso dei proventi a scopi nazionali, dell’Unione e internazionali;
  • una tabella 4 per l’uso internazionale dei proventi.

La tabella 1 distingue anche i proventi aggiuntivi derivanti dalle quote supplementari di cui all’articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE. L’“impegno” è definito come l’assegnazione dell’importo a un programma o misura specifici, pur senza pagamento effettivo.

Obblighi di dettaglio e ripresentazione della relazione

Se le informazioni sull’uso dei proventi non sono sufficientemente dettagliate per verificare la conformità all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione può chiedere una ripresentazione della relazione. Lo Stato membro deve allora integrare le informazioni entro due mesi.

Nuove finalità di spesa e monitoraggio qualitativo

La tabella 3 è stata adattata per riflettere l’ampliamento delle finalità di spesa previsto dalla direttiva 2003/87/CE, come modificata. In particolare, gli Stati membri devono indicare:

  • la categoria esatta di spesa;
  • se la spesa riguarda scopi internazionali o finanziamenti internazionali per il clima;
  • se i proventi sono stati usati per fabbricare tecnologie a zero emissioni nette;
  • come è stata assicurata la visibilità della fonte di finanziamento;
  • se il progetto attua il PNEC o un piano territoriale per una transizione giusta.

Per gli Stati membri destinatari delle quote supplementari legate al rapporto tra società di navigazione e popolazione, la tabella consente di rendicontare l’uso dei relativi proventi per finalità marittime.

Coerenza con ETS, trasporto marittimo e biomassa

Gli allegati XII e XV chiariscono il perimetro delle emissioni da includere nelle verifiche di coerenza. Non devono essere computate:

  • le emissioni del trasporto marittimo;
  • le attività dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE considerate solo ai fini degli articoli 14 e 15;
  • le emissioni di CO2 da biomassa negli impianti fissi, considerate pari a zero ai fini dei modelli.

Viene inoltre chiarito che le emissioni negative comunicate all’UNFCCC non devono essere prese in considerazione nel calcolo delle emissioni rientranti nel regolamento (UE) 2018/842.

LULUCF: semplificazione e chiarimenti

L’allegato XX viene modificato per semplificare la comunicazione delle informazioni su emissioni e assorbimenti LULUCF. Gli Stati membri possono fare rinvio alle informazioni già contenute nelle relazioni inventariali, purché le CRT siano compilate in modo coerente. Restano comunque richieste alcune informazioni specifiche, in particolare su:

  • terreni forestali gestiti;
  • terreni imboschiti;
  • emissioni e assorbimenti esclusi per disturbi naturali.

Dal 1o gennaio 2028, l’allegato XXV sopprime le tabelle 1b e 5a, in quanto le informazioni saranno ricavabili dagli inventari, rendendo tali tabelle superflue.

Revisione completa degli inventari nazionali

L’allegato XXII disciplina più precisamente il calendario della revisione completa degli inventari in relazione agli anni 2025, 2027 e 2032. Il processo include:

  • predisposizione del piano di lavoro;
  • raccolta delle informazioni;
  • controlli tecnici approfonditi;
  • eventuali visite in loco in casi eccezionali;
  • trasmissione delle relazioni definitive entro 83 giorni dalla fine della revisione centralizzata.

La revisione completa è affidata alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente con l’assistenza del TERT. Le correzioni tecniche possono riguardare le stime delle emissioni e degli assorbimenti, purché supportate da elementi di prova.

Proiezioni nazionali e analisi di sensibilità

L’allegato XXV è riscritto per razionalizzare la comunicazione delle proiezioni nazionali. Il nuovo assetto comprende:

  • proiezioni per gas e categorie settoriali;
  • tabelle LULUCF;
  • indicatori di monitoraggio delle politiche e misure;
  • parametri e variabili utilizzati nelle proiezioni;
  • schede informative dei modelli;
  • analisi di sensibilità.

Sono previste tabelle specifiche per le proiezioni LULUCF e per il raccordo con il regolamento (UE) 2018/842. La comunicazione annuale di alcune informazioni è incoraggiata, mentre altre restano obbligatorie solo negli anni 2027 e 2032.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 maggio 2024. La soppressione delle tabelle 1b e 5a degli allegati XX e XXV si applica dal 1o gennaio 2028.

Implicazioni pratiche per gli operatori del diritto e della contabilità pubblica

Per i professionisti, il testo ha rilievo soprattutto sul piano degli adempimenti di reporting, della tracciabilità dei proventi EU ETS e della corretta imputazione contabile delle emissioni tra ETS, ESR e LULUCF. Le amministrazioni nazionali dovranno adeguare i modelli interni, i flussi informativi e le procedure di consolidamento dei dati, tenendo conto delle nuove esigenze di comparabilità, semplificazione e controllo sostanziale da parte della Commissione.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni sul quadro ONU/Accordo di Parigi

All’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 sono aggiornate le definizioni di "tabella comune per la trasmissione dei dati" (CRT) e di "schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra" per rinviare alla decisione 5/CMA.3 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi.

Rafforzamento del controllo sulla completezza delle relazioni sui proventi delle aste

All’articolo 5 è previsto che, se la Commissione ritiene le informazioni trasmesse non sufficientemente dettagliate per valutare la conformità all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, possa chiedere allo Stato membro di ripresentare la relazione entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Revisione completa degli inventari nazionali: procedura e calendario

L’articolo 30, paragrafo 1, è riscritto per prevedere che Commissione e Agenzia europea dell’ambiente siano assistite da un gruppo di esperti tecnici e seguano la procedura dell’allegato XXII. L’articolo 32 stabilisce che le relazioni definitive sulla revisione siano trasmesse entro il 30 agosto 2025, il 30 agosto 2027 e il 30 agosto 2032.

Nuovo formato per i proventi delle aste EU ETS

L’allegato II è sostituito con una struttura semplificata: una nuova tabella 1 aggrega proventi generati, esborsati, impegnati e non ancora utilizzati; una nuova tabella 2 monitora cumulativamente la spesa verso l’obiettivo del 100% degli introiti destinati agli scopi dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE; una nuova tabella 3 dettaglia l’uso dei proventi a scopi nazionali, dell’Unione e internazionali; una nuova tabella 4 riassume l’uso internazionale. La distinzione tra proventi del trasporto aereo e altri proventi viene soppressa.

Nuovi contenuti sulle finalità di spesa dei proventi delle aste

Le tabelle aggiornate tengono conto delle modifiche dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959, comprese le nuove finalità legate a ecosistemi marini, tecnologie a zero emissioni nette, decarbonizzazione del settore marittimo, sostegno sociale, dividendi climatici, transizione giusta e finanziamenti internazionali per il clima.

Chiarimenti sul monitoraggio della visibilità del finanziamento

La nuova tabella 3 richiede di indicare come sia garantita la visibilità della fonte di finanziamento dei progetti o delle azioni finanziate con i proventi delle aste, in attuazione dell’articolo 30 quaterdecies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Adeguamenti per il settore marittimo e per le quote supplementari

Per gli Stati membri che ricevono quote supplementari in ragione dell’elevato numero di società di navigazione rispetto alla popolazione, la tabella 3 consente di indicare l’uso dei proventi destinati agli scopi marittimi di cui all’articolo 3 octies bis, paragrafo 3, e all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Coerenza tra inventari e campo di applicazione EU ETS/ESR

Gli allegati XII e XV sono aggiornati per precisare che le emissioni del trasporto marittimo e quelle delle attività dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE rilevanti solo ai fini degli articoli 14 e 15 non devono essere incluse nelle quantità da indicare per il confronto con la CRT o per il calcolo delle emissioni ESR.

Trattamento della biomassa e delle emissioni negative

Per gli impianti fissi disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, le emissioni di CO2 derivanti dall’uso di biomassa sono considerate pari a zero ai fini degli allegati XII e XV. Inoltre, le emissioni negative comunicate all’UNFCCC non devono essere considerate nel calcolo delle emissioni che rientrano nel regolamento (UE) 2018/842.

Aggiornamenti sulle informazioni LULUCF

L’allegato XX è modificato per incoraggiare la comunicazione annuale di dati LULUCF e per consentire il rinvio ai dati degli inventari gas serra per alcune informazioni, a condizione dell’uso corretto delle CRT. Dal 1o gennaio 2028 sono soppresse la tabella 1b e la tabella 5a dell’allegato XXV, poiché superflue rispetto ai dati inventariali.

Calendario delle revisioni complete e correzioni tecniche

L’allegato XXII è aggiornato per allineare la procedura alle modifiche degli articoli 31 e 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 e per dettagliare i compiti di segreteria, i controlli, le correzioni tecniche e il calendario delle revisioni complete del 2025, 2027 e 2032.

Aggiornamento dei modelli di proiezione nazionale

L’allegato XXV è sostituito per ristrutturare la comunicazione delle proiezioni nazionali, includendo tabelle su proiezioni per gas e categorie, indicatori di progresso, parametri/variabili delle proiezioni, scheda informativa dei modelli, proiezioni LULUCF e analisi di sensibilità. Dal 2028 sono soppresse le tabelle 1b e 5a dell’allegato XXV.

Come è indicizzato

Materieclimaenergiacommercio di quote di emissioneuso del suolo e silvicolturarendicontazione e revisione delle informazioni

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