Regolamento (UE) 2024/1270
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1270 della Commissione, del 7 maggio 2024, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, correggendo errori formali e omissioni presenti in varie versioni linguistiche. Le correzioni riguardano soprattutto i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2023/2465, alle disposizioni sui registri e all’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Vengono inoltre precisati i termini di conservazione dei registri, le modalità dei controlli e le conseguenze della non conformità. Il regolamento è operativo a breve distanza dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 sulle norme di commercializzazione applicabili alle uova, con correzione di riferimenti normativi e precisazioni su registri, controlli e misure in caso di non conformità.
Ambito di applicazione
Si applica alla rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione relativo all’attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova. Riguarda quindi operatori della filiera uova, produttori, centri di imballaggio, servizi di ispezione degli Stati membri e, per quanto necessario, le partite importate da paesi terzi. L’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 sulle norme di commercializzazione applicabili alle uova
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1270 interviene come atto correttivo del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di norme di commercializzazione delle uova. La Commissione evidenzia l’esistenza di errori e omissioni in varie versioni linguistiche, in particolare nei richiami al regolamento delegato (UE) 2023/2465, che integra la disciplina e ha abrogato il regolamento (CE) n. 589/2008.
Contesto normativo e finalità della rettifica
La rettifica mira a riallineare il testo di esecuzione alla disciplina sostanziale sulle uova contenuta nel regolamento delegato (UE) 2023/2465 e nell’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013. I considerando chiariscono che gli Stati membri devono effettuare controlli di conformità per verificare che le uova di galline della specie Gallus gallus rispettino le norme di commercializzazione applicabili.
Definizioni e rinvii normativi
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 è sostituito per stabilire che, ai fini dell’atto, valgono le definizioni dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2465. La rettifica corregge anche i riferimenti interni agli articoli 5, 6 e 7, che in precedenza rinviavano erroneamente agli articoli 4, 5 e 6, e integra il richiamo mancante all’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Registri, indicazioni sul tipo di alimentazione e conservazione
La rettifica interviene sulle disposizioni relative ai registri quando viene indicato il tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/2465. I produttori devono registrare le informazioni previste, nel rispetto anche delle norme igieniche del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, punto III. Analogamente, i centri di imballaggio che usano tali indicazioni per uova di categoria A devono tenere registrazioni separate. I registri e i fascicoli previsti dagli articoli interessati devono essere conservati per almeno 12 mesi dalla loro creazione.
Controlli ufficiali e ruolo degli Stati membri
Ogni Stato membro deve designare un servizio di ispezione incaricato di garantire la conformità al regolamento di esecuzione e al regolamento delegato (UE) 2023/2465. I controlli si svolgono nelle diverse fasi della commercializzazione, su base campionaria e secondo un’analisi del rischio che consideri la natura e la capacità dell’impianto nonché la storia di conformità dell’operatore. I controlli devono essere regolari e senza preavviso, e i registri devono essere esibiti su richiesta dell’autorità ispettiva.
Conseguenze della non conformità
Se, in esito ai controlli, emerge una violazione delle disposizioni del regolamento, dell’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del regolamento delegato (UE) 2023/2465, le decisioni dei servizi di ispezione si applicano all’intera partita controllata. In caso di non conformità, il servizio di ispezione vieta la commercializzazione della partita, oppure l’importazione se la partita proviene da un paese terzo, fino a quando sia dimostrata la conformità. Lo stesso servizio verifica inoltre se la partita sia già stata resa conforme o stia per esserlo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifiche ai considerando
Sono sostituite la quarta frase del considerando 1 e la prima frase del considerando 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 per allineare i richiami al regolamento delegato (UE) 2023/2465, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 589/2008 e contiene le norme di commercializzazione applicabili alle uova. Nel considerando 6 si chiarisce che i controlli di conformità degli Stati membri mirano a verificare la conformità delle uova di galline della specie Gallus gallus alle norme del regolamento delegato (UE) 2023/2465.
Definizioni applicabili
L’articolo 2 è sostituito e stabilisce che, ai fini del regolamento di esecuzione, si applicano le definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2465.
Registri dei produttori sul tipo di alimentazione
All’articolo 5, paragrafo 2, la disciplina dei registri è corretta per prevedere che, quando è indicato il tipo di alimentazione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/2465, i produttori devono registrare le informazioni richieste, nel rispetto anche dell’allegato I, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 852/2004.
Registrazione separata presso i centri di imballaggio
All’articolo 7, paragrafo 2, si precisa che, se le uova di categoria A e i rispettivi imballaggi riportano l’indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/2465, i centri di imballaggio che utilizzano tali indicazioni devono registrare separatamente queste uova in conformità al paragrafo 1.
Conservazione dei registri
L’articolo 8 è sostituito e dispone che i registri e i fascicoli di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2465 e agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione devono essere conservati per almeno 12 mesi dalla data di creazione.
Servizi di ispezione e controlli
L’articolo 9 è corretto in più punti: ciascuno Stato membro designa un servizio di ispezione per garantire la conformità sia al regolamento di esecuzione sia al regolamento delegato (UE) 2023/2465; i controlli riguardano i prodotti nelle diverse fasi della commercializzazione, secondo un metodo a sondaggio basato su analisi del rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento e dei precedenti dell’operatore; i controlli sono regolari e senza preavviso; i registri di cui agli articoli 5, 6 e 7 devono essere messi a disposizione su richiesta.
Misure in caso di non conformità
L’articolo 10 è rettificato per prevedere che, in caso di inadempienza alle disposizioni del regolamento, dell’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del regolamento delegato (UE) 2023/2465, le decisioni del servizio di ispezione si applicano all’intera partita controllata. Se la partita non è conforme, il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o, se proviene da un paese terzo, l’importazione, fino a prova della rimessa in conformità. Il servizio di ispezione verifica inoltre se la partita sia stata o stia per essere resa conforme alle disposizioni applicabili.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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