Regolamento (UE) 2024/1267
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1267 della Commissione, del 6 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan e del Vietnam, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento mediante importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento estende a Taiwan e Vietnam il dazio antidumping definitivo già imposto sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia, ritenendo provata una elusione mediante operazioni di completamento/assemblaggio e un indebolimento degli effetti riparatori delle misure. Per la Turchia, invece, l’inchiesta viene chiusa perché non sono stati riscontrati elementi sufficienti per confermare l’elusione ai fini dell’estensione del dazio. Il testo disciplina anche le condizioni documentali per beneficiare delle esenzioni, le regole di monitoraggio sulle origini dei fattori produttivi e il coordinamento con altri regimi tariffari e antidumping già vigenti.
Estensione del dazio antidumping definitivo sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni spedite da Taiwan e Vietnam, con chiusura dell’inchiesta antielusione relativa alla Turchia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati ai codici NC indicati nel regolamento e ai corrispondenti codici TARIC, quando sono spediti da Taiwan o dal Vietnam, indipendentemente dall’originaria dichiarazione di origine. Sono esclusi dall’estensione i prodotti fabbricati dai produttori/esportatori specificamente esentati elencati all’articolo 1, paragrafo 1. Il regolamento disciplina anche la riscossione sui volumi registrati, il monitoraggio doganale e la sospensione/coordination con altri dazi antidumping o tariffari applicabili. L’inchiesta relativa alla Turchia viene chiusa e la registrazione di tali importazioni termina. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Estensione del dazio antidumping sui prodotti SSCR
Il regolamento interviene nell’ambito delle misure antidumping già vigenti sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia. La Commissione, sulla base dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, ritiene che parte delle esportazioni verso l’Unione sia stata riallocata tramite Taiwan e Vietnam attraverso operazioni di completamento/assemblaggio e che ciò abbia comportato un’elusione delle misure originarie.
Contesto procedurale e misure preesistenti
Le misure di partenza sono quelle istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012, che aveva introdotto dazi antidumping definitivi tra il 10,2 % e il 20,2 % sulle importazioni dall’Indonesia. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 ha istituito anche dazi compensativi e ha ridotto i dazi antidumping indonesiani al ribasso, portando il dazio residuo al 19,3 % per le società non collaboranti. La Commissione ha poi aperto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1632, un’inchiesta antielusione sulle spedizioni da Taiwan, Turchia e Vietnam e ha ordinato la registrazione di tali importazioni.
Ambito dell’inchiesta e criteri giuridici applicati
L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023; il periodo di riferimento per l’analisi più dettagliata di prezzi e quantitativi è stato il 1° luglio 2022-30 giugno 2023. La Commissione ha applicato la sequenza di verifiche prevista dall’articolo 13, paragrafo 1: modificazione della configurazione degli scambi, assenza di sufficiente motivazione economica, indebolimento degli effetti riparatori e prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati. In presenza di operazioni di assemblaggio/completamento, ha inoltre valutato i criteri specifici dell’articolo 13, paragrafo 2, in particolare il requisito del 60 % del valore dei pezzi e della soglia del 25 % di valore aggiunto.
Esito per Taiwan
Per Taiwan la Commissione rileva un incremento delle importazioni di SSCR nell’Unione e, soprattutto, un forte aumento delle esportazioni di bramme e prodotti SSHR dall’Indonesia verso Taiwan, poi trasformati e riesportati nell’Unione. Conclude quindi che vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi e che l’operazione di completamento non avesse una sufficiente giustificazione economica oltre l’istituzione del dazio. La Commissione ritiene inoltre che le importazioni da Taiwan abbiano indebolito gli effetti riparatori delle misure sia in termini di quantitativi sia di prezzi, riscontrando prezzi inferiori di oltre il 19 % rispetto a quelli dell’Unione. Tuttavia, per alcune società taiwanesi che avevano chiesto esenzione, non risultano integrati i presupposti dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), perché l’attività non sarebbe iniziata o sostanzialmente aumentata dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale o nel periodo immediatamente precedente; per questo vengono accolte le esenzioni di Yieh United Steel Corporation, Tang Eng Iron Works Co., Ltd., Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Yuan Long Stainless Steel Corp., Tung Mung Development Co., Ltd. e Walsin Lihwa Corporation.
Esito per la Turchia
Per la Turchia la Commissione rileva pure un aumento delle importazioni di SSCR nell’Unione e delle importazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia in Turchia, ma nel caso dei prezzi conclude che non vi sono elementi di prova del dumping. Le risultanze portano comunque a considerare sussistente una modificazione della configurazione degli scambi e un indebolimento degli effetti riparatori in termini di quantitativi e prezzi. Tuttavia, per l’esito finale del procedimento, la Commissione chiude l’inchiesta relativa alla Turchia ai sensi dell’articolo 6, con conseguente cessazione della registrazione delle relative importazioni.
Esito per il Vietnam
Per il Vietnam la Commissione constata un marcato incremento delle importazioni nell’Unione e delle esportazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia al Vietnam, successivamente trasformati in SSCR e riesportati. La Commissione considera quindi integrata la modificazione della configurazione degli scambi e l’assenza di giustificazione economica ulteriore rispetto all’introduzione dei dazi. L’effetto riparatore viene ritenuto indebolito in termini di quantitativi; per i prezzi, in media non emerge underselling nazionale, ma la Commissione segnala elementi di vendita sottocosto da parte di almeno un produttore esportatore. Sul piano delle esenzioni, Lam Khang Joint Stock Company ottiene l’esenzione, mentre la richiesta di Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited è respinta perché l’attività è iniziata dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale, i fattori produttivi indonesiani superano il 60 % del valore dei pezzi, il valore aggiunto è inferiore al 10 % e risultano elementi di dumping e indebolimento degli effetti riparatori.
Obblighi documentali e controlli doganali
Per rendere operative le esenzioni, il regolamento impone la presentazione di una fattura commerciale valida e di un certificato del produttore, con modelli distinti per vendita diretta e indiretta. Il certificato deve includere anche l’indicazione se i fattori produttivi per l’acciaio inossidabile siano stati originariamente fusi e colati in Indonesia. Le autorità doganali devono effettuare i normali controlli e possono richiedere documenti aggiuntivi; in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti, si applica il dazio per «tutte le altre società».
Rapporti con altri regimi antidumping e tariffari
Il regolamento disciplina anche il coordinamento con il dazio antidumping già applicabile a Taiwan per il medesimo prodotto, prevedendo la sospensione del dazio taiwanese se questo diventa applicabile a un livello inferiore al nuovo dazio esteso. Inoltre, se il dazio tariffario oltre contingente previsto dalla disciplina di salvaguardia dell’acciaio supera il livello del dazio antidumping, si applica soltanto il dazio tariffario oltre contingente, con sospensione dei dazi del presente regolamento per il periodo corrispondente.
Entrata in vigore e rilevanza pratica
Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri. Per gli operatori italiani del settore siderurgico, importatori, spedizionieri e consulenti doganali, il punto essenziale è la verifica dell’origine sostanziale dei fattori produttivi, della provenienza delle spedizioni e della corretta documentazione, perché l’estensione del dazio può incidere sia sulle importazioni correnti sia sulle partite registrate in pendenza di inchiesta.
Disposizioni principali
Estensione del dazio antidumping a Taiwan e Vietnam
L’articolo 1 estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433, alle importazioni di prodotti SSCR spediti da Taiwan e Vietnam, anche se dichiarati non originari di tali paesi. Il dazio esteso è pari al 19,3 %, corrispondente al dazio applicabile a «tutte le altre società indonesiane».
Esenzioni soggettive per specifici produttori
Sono esentate dall’estensione le società taiwanesi e vietnamite elencate all’articolo 1, paragrafo 1, con relativi codici addizionali TARIC. Tra le società esentate figurano, per Taiwan, Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Tang Eng Iron Works Co., Ltd., Tung Mung Development Co., Ltd., Walsin Lihwa Corporation, Yieh United Steel Corporation e Yuan Long Stainless Steel Corp.; per il Vietnam, Posco VST Co., Ltd. e Lam Khang Joint Stock Company.
Riscossione sulle importazioni registrate
Il dazio esteso si applica anche alle importazioni da Taiwan e Vietnam registrate ai sensi del regolamento di apertura (UE) 2023/1632, salvo quelle prodotte dalle società esentate. L’articolo 2 dispone la cessazione della registrazione delle importazioni.
Condizioni documentali per ottenere l’esenzione
Per l’immissione in libera pratica, l’importatore deve presentare una fattura commerciale valida e un certificato del produttore conforme agli allegati 1 o 2, a seconda che la vendita sia diretta o indiretta. In mancanza dei documenti richiesti si applica il dazio esteso a «tutte le altre società».
Monitoraggio dell’origine dei fattori produttivi
Gli importatori devono indicare se l’Indonesia è il paese in cui i fattori produttivi dell’acciaio inossidabile sono stati originariamente fusi e colati. Le autorità doganali registrano le operazioni come relative a prodotti «originariamente fusi e colati in Indonesia» o «non originariamente fusi e colati in Indonesia».
Coordinamento con altri dazi antidumping e con le salvaguardie
L’articolo 3 disciplina il coordinamento con il dazio antidumping sul prodotto analogo originario di Taiwan di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483, prevedendo il recupero della differenza se quel dazio diventa applicabile a un livello inferiore. L’articolo 4 coordina il regime con il dazio tariffario oltre contingente del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, prevedendo che, se tale dazio supera il livello del dazio antidumping, si applichi solo il dazio tariffario oltre contingente e che i dazi istituiti dal presente regolamento siano sospesi per tale periodo.
Chiusura dell’inchiesta sulla Turchia
L’articolo 6 chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione mediante importazioni di prodotti spediti dalla Turchia e conferma la cessazione della registrazione di tali importazioni.
Esito delle richieste di esenzione e recupero di equilibri tariffari
L’articolo 5 respinge espressamente la richiesta di esenzione presentata da Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited. Le conclusioni della Commissione distinguono tra elusione a livello di paese e valutazione delle singole società, con esenzioni concesse solo dove i criteri dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 non risultano soddisfatti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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