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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1321

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori

Normativa europea32024R1321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso il quadro di verifica e accreditamento previsto dal regolamento (UE) 2018/2067 per allinearlo alle modifiche della direttiva 2003/87/CE introdotte nel 2023. Introduce una disciplina specifica per la verifica delle comunicazioni dei soggetti regolamentati del nuovo ETS per combustibili immessi in consumo nei settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori, con soglia di rilevanza, visite in sito e requisiti di accreditamento dedicati. Rafforza inoltre i controlli su assegnazione gratuita, efficienza energetica, biocarburanti e carburanti sostenibili per l'aviazione, nonché sulle informazioni di filiera e sulle visite virtuali.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 in materia di verifica dei dati, accreditamento dei verificatori e nuove regole per EU ETS e per il sistema ETS per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori.

Ambito di applicazione

Si applica ai verificatori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, nonché ai gestori di impianti e agli operatori aerei soggetti alla direttiva 2003/87/CE, ai soggetti regolamentati del nuovo sistema di scambio di quote di emissione di cui all'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE e alle autorità competenti e agli organismi nazionali di accreditamento. L'ambito materiale comprende la verifica delle emissioni già coperte dal sistema EU ETS, la verifica dei dati di riferimento e dei dati per l'assegnazione gratuita, la verifica delle comunicazioni dei soggetti regolamentati dal 1o gennaio 2025, le regole su visite in sito e visite virtuali, accreditamento e vigilanza dei verificatori. Restano escluse o superate le disposizioni ormai obsolete, in particolare quelle sulla verifica dei dati tonnellate-chilometro per l'aviazione; talune nuove disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2025, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione

Il regolamento modifica in modo ampio il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per adeguarlo alle novità introdotte dalle direttive (UE) 2023/959 e 2023/958 in materia di EU ETS e dal nuovo sistema ETS per i combustibili immessi in consumo nei settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori. L'obiettivo è assicurare una verifica armonizzata, più dettagliata e coerente con i nuovi obblighi di monitoraggio, comunicazione e accreditamento.

Contesto e finalità

I considerando spiegano che l'intervento mira, da un lato, a integrare nella disciplina di verifica le nuove attività e i nuovi soggetti introdotti dalla riforma del sistema ETS e, dall'altro, a semplificare o sopprimere regole divenute obsolete, come quelle sulla verifica dei dati tonnellate-chilometro nel trasporto aereo. Al tempo stesso, la Commissione intende rafforzare l'affidabilità delle verifiche, la trasparenza delle dichiarazioni di verifica e la comparabilità dei controlli tra Stati membri.

Ambito di applicazione

L'articolo 2, come sostituito, distingue due grandi ambiti:

  • la verifica delle emissioni generate dal 1o gennaio 2019 e comunicate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, inclusi i dati per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per l'assegnazione gratuita;
  • la verifica delle emissioni generate dal 1o gennaio 2025 e comunicate dal soggetto regolamentato ai sensi dell'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE.

Ne consegue che il regolamento si applica sia ai tradizionali soggetti EU ETS sia ai soggetti regolamentati del nuovo sistema parallelo per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori.

Definizioni e struttura del sistema di verifica

L'articolo 3 viene profondamente aggiornato per introdurre e allineare le definizioni fondamentali alla nuova architettura normativa. In particolare sono precisati:

  • il significato di accreditamento e di comunicazione del soggetto regolamentato;
  • le nozioni di inesattezza e di inesattezza rilevante;
  • il concetto di sistema di controllo, attività di controllo, ambiente di controllo e rischio di verifica;
  • la definizione di sito, sia per gli operatori aerei sia per i soggetti regolamentati;
  • il ruolo dell'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS e dell'auditor dell'EU ETS.

Il verificatore è tenuto a operare con garanzia ragionevole e a fondare il proprio giudizio su documentazione interna di verifica completa e tracciabile.

Verifica delle comunicazioni dei gestori e degli operatori aerei

Il capo II viene aggiornato per includere nuove prescrizioni su:

  • completezza delle informazioni, comprese quelle dell'allegato X bis del regolamento (UE) 2018/2066;
  • conformità al piano di monitoraggio approvato e, per i gestori, all'autorizzazione a emettere gas a effetto serra;
  • valutazione delle fonti di emissione, dei flussi di dati, delle procedure di campionamento e dei dati di riferimento per l'assegnazione gratuita.

Sono inoltre rafforzati i controlli sul materiale probatorio, sulla coerenza con la documentazione sulla massa e sul bilanciamento nel trasporto aereo e sulla valutazione dei flussi di carburanti tra fornitori, acquisti e quantitativi immagazzinati.

Efficienza energetica e assegnazione gratuita

Una parte centrale della riforma riguarda la condizionalità dell'assegnazione gratuita ex regolamento delegato (UE) 2019/331. Il verificatore deve ora:

  • controllare l'attuazione integrale delle raccomandazioni emerse da audit energetici o da sistemi di gestione dell'energia certificati;
  • verificare, se le raccomandazioni non sono state attuate integralmente, se ricorre una delle deroghe previste dall'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma;
  • confermare, nella dichiarazione di verifica, l'esito dei controlli e le eventuali osservazioni.

È previsto anche un meccanismo di seguito: nelle verifiche successive il verificatore deve controllare come il gestore abbia dato seguito alle osservazioni formulate l'anno precedente.

Biomassa e carburanti sostenibili

Il regolamento chiarisce che, quando si usano combustibili da biomassa, il verificatore deve controllare la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001.

Per il settore aereo sono introdotte regole puntuali per la verifica dell'attribuzione dei carburanti sostenibili per l'aviazione:

  • attribuzione corretta al volo subito dopo il rifornimento, se l'attribuzione fisica è possibile;
  • attribuzione proporzionale nei voli successivi senza rifornimento, secondo il piano di monitoraggio;
  • attribuzione a coppie di aerodromi quando non è possibile l'attribuzione fisica a un volo specifico;
  • verifica che non vi sia superamento dei quantitativi acquistati, né doppio conteggio, né superamento della frazione di biomassa ammissibile.

Nuovo capo III bis: verifica delle comunicazioni dei soggetti regolamentati

Il regolamento introduce un capo autonomo dedicato ai soggetti regolamentati del nuovo sistema ETS. La disciplina è strutturata in modo molto simile a quella già esistente per gestori e operatori aerei, ma adattata alla catena di fornitura dei combustibili.

Il verificatore deve:

  • effettuare un'analisi strategica iniziale;
  • raccogliere informazioni sul soggetto regolamentato, sulla catena di fornitura, sul piano di monitoraggio e sul sistema di controllo;
  • definire un piano di verifica, un piano di collaudo e un piano di campionamento;
  • svolgere procedure di analisi, verifiche sostanziali e controlli sui dati primari, sulle fonti esterne e sulle riconciliazioni;
  • controllare la corretta applicazione della metodologia di monitoraggio e del fattore settoriale;
  • verificare i metodi per completare i dati mancanti e il trattamento di inesattezze, non conformità e inosservanze.

Soglia di rilevanza e giudizio sulla verifica

Per la verifica delle comunicazioni dei soggetti regolamentati la soglia di rilevanza è fissata in modo differenziato:

  • 5% per soggetti regolamentati con emissioni annue pari o inferiori a 500 000 tonnellate di CO2e;
  • 2% per soggetti regolamentati con emissioni annue superiori a 500 000 tonnellate di CO2e.

La dichiarazione di verifica può concludersi con giudizio soddisfacente solo se la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti. In caso contrario, oppure se l'ambito della verifica è troppo limitato o le non conformità impediscono un giudizio attendibile, il verificatore deve dichiararlo espressamente.

Visite in sito, visite virtuali e condizioni di rinuncia

Il regolamento disciplina in dettaglio la visita in sito per i gestori, gli operatori aerei e i soggetti regolamentati. Per questi ultimi, la rinuncia alla visita è ammessa solo in presenza di condizioni specifiche, con approvazione dell'autorità competente salvo i soggetti a basse emissioni.

Per le attività aeree, sono ammesse visite in loco virtuali anche al di fuori della forza maggiore, ma solo se il verificatore può accedere da remoto a tutti i dati utili e il rischio resta accettabile. Restano comunque obbligatorie visite fisiche in occasione della prima verifica, dopo due periodi senza visita o in caso di modifiche significative al piano di monitoraggio.

Imparzialità, indipendenza e accreditamento

Il regolamento rafforza le regole sull'indipendenza del verificatore e introduce un ambito di accreditamento autonomo per il nuovo capo IV bis. Viene anche disposto che, dal 2026, l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS che abbia verificato per cinque anni consecutivi lo stesso soggetto regolamentato debba poi astenersi per tre anni consecutivi.

Gli organismi nazionali di accreditamento devono valutare competenze, indipendenza, struttura organizzativa e prestazioni dei verificatori, con possibilità di scambio di dati e utilizzo di banche dati centralizzate.

Dichiarazione di verifica e contenuto minimo

La dichiarazione di verifica, sia per EU ETS sia per i soggetti regolamentati, deve riportare elementi più ampi rispetto al passato, tra cui:

  • date delle visite in sito e delle visite virtuali;
  • eventuali rinunce e loro motivazioni;
  • conferma dei controlli sulle informazioni di filiera e sui quantitativi di combustibili;
  • rilievi, osservazioni e raccomandazioni di miglioramento;
  • identità dell'auditor responsabile, del responsabile del riesame indipendente e degli eventuali esperti tecnici.

Il soggetto regolamentato deve trasmettere la dichiarazione di verifica all'autorità competente insieme alla propria comunicazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, alcune disposizioni chiave si applicano dal 1o gennaio 2025, in coerenza con l'avvio del nuovo sistema ETS per i combustibili immessi in consumo. Tra queste rientrano le norme sulla verifica delle comunicazioni dei soggetti regolamentati e alcune modifiche collegate all'accreditamento e alla dichiarazione di verifica.

Modifiche agli allegati

Gli allegati I e II del regolamento 2018/2067 sono aggiornati per:

  • introdurre il gruppo di attività 1c per le emissioni del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE;
  • rivedere i gruppi di attività relativi a produzione di ferro e acciaio, alluminio e allumina, idrogeno, cattura e trasporto di CO2 e trasporto aereo;
  • rafforzare i processi interni del verificatore, inclusa la procedura per emettere una dichiarazione di verifica rivista se emergono errori dopo la trasmissione della dichiarazione iniziale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'oggetto e dell'ambito del regolamento 2018/2067

L'articolo 1 viene riscritto per chiarire che il regolamento disciplina anche il riconoscimento reciproco dei verificatori e la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento. L'articolo 2 estende l'ambito alle verifiche delle emissioni comunicate a decorrere dal 1o gennaio 2019 e ai dati per l'assegnazione gratuita, nonché alle emissioni del nuovo sistema di cui all'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE generate dal 1o gennaio 2025.

Nuove definizioni e allineamento terminologico

Sono aggiornate le definizioni di accreditamento, inesattezza, inesattezza rilevante, comunicazione del soggetto regolamentato, comunicazione del gestore o dell'operatore aereo, sistema di controllo, attività di controllo, sito, rischio intrinseco, rischio di controllo, rischio di verifica, garanzia ragionevole, documentazione interna di verifica e ruoli del gruppo di audit dell'EU ETS. Viene inoltre precisato che, per i soggetti regolamentati, il 'sito' comprende i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito e dove sono determinati, controllati e archiviati i dati sui combustibili immessi in consumo.

Nuovo capo III bis sulla verifica delle comunicazioni dei soggetti regolamentati

È inserita una disciplina organica dedicata ai soggetti regolamentati del nuovo ETS: obblighi generali del verificatore, attività precontrattuali, analisi strategica, analisi dei rischi, piano di verifica, procedure di analisi, verifica dei dati, metodologia di monitoraggio, gestione dei dati mancanti, campionamento, trattamento delle inesattezze e dichiarazione di verifica. La verifica deve fornire una garanzia ragionevole che la comunicazione non contenga inesattezze rilevanti.

Soglia di rilevanza e gestione delle inesattezze

Per i soggetti regolamentati con emissioni annue pari o inferiori a 500 000 tonnellate di CO2e la soglia di rilevanza è fissata al 5%; per quelli con emissioni annue superiori la soglia è del 2%. Il verificatore deve valutare inesattezze, non conformità e inosservanze anche quando singolarmente o aggregate non superano la soglia, se la natura o le circostanze le rendono rilevanti.

Visite in sito, visite virtuali e rinunce

Vengono disciplinate le visite in sito per gestori, operatori aerei e soggetti regolamentati, nonché le visite in loco virtuali per l'aviazione e, in determinati casi, per i soggetti regolamentati. La rinuncia alla visita in sito è ammessa solo a condizioni tassative, con approvazione dell'autorità competente per i soggetti regolamentati salvo i casi di basse emissioni, e con obbligo di visite fisiche nei casi di prima verifica, assenza di visite nei due periodi precedenti o modifiche significative al piano di monitoraggio.

Controlli su assegnazione gratuita ed efficienza energetica

Sono introdotti controlli armonizzati sull'attuazione integrale delle raccomandazioni derivanti da audit energetici o sistemi di gestione dell'energia certificati, ai fini della condizionalità dell'assegnazione gratuita ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/331. Se le raccomandazioni non sono attuate integralmente, il verificatore deve verificare l'applicazione delle deroghe previste dall'articolo 22 bis di tale regolamento.

Biomassa, biocarburanti e carburanti sostenibili per l'aviazione

Il regolamento chiarisce l'obbligo del verificatore di controllare la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001 quando siano utilizzati combustibili da biomassa. Per l'aviazione sono introdotti controlli specifici sull'attribuzione corretta di biocarburanti e carburanti sostenibili per l'aviazione ai voli o alle coppie di aerodromi, sulla non duplicazione dei quantitativi e sulla coerenza con i documenti di acquisto e con la documentazione di filiera dell'allegato X bis del regolamento (UE) 2018/2066.

Accreditamento, competenza, imparzialità e vigilanza

Viene creato un ambito di accreditamento distinto per la verifica delle comunicazioni dei soggetti regolamentati, con criteri specifici di competenza e obblighi rafforzati di imparzialità e indipendenza. È introdotto anche l'obbligo che l'auditor responsabile del gruppo di audit cambi dopo cinque anni consecutivi di verifica dello stesso soggetto regolamentato, a partire dal 2026, con astensione per tre anni consecutivi.

Scambio di informazioni, banche dati e regole procedurali

Sono rafforzati gli obblighi di scambio di informazioni tra soggetto regolamentato, verificatore, autorità competenti e organismi nazionali di accreditamento; sono previste banche dati accessibili agli interessati e l'uso di modelli elettronici o formati standardizzati. Sono aggiornate anche le regole sulle informazioni che devono comparire nella dichiarazione di verifica e nelle comunicazioni all'autorità competente.

Allegati e gruppi di attività di accreditamento

Gli allegati I e II del regolamento 2018/2067 sono modificati: è introdotto il gruppo di attività 1c per le emissioni rientranti nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE; sono aggiornati i gruppi relativi a ferro, acciaio, alluminio, idrogeno, trasporto e stoccaggio di CO2 e trasporto aereo. L'allegato II rafforza le procedure del verificatore e il processo per eventuali dichiarazioni di verifica riviste.

Come è indicizzato

Materieambienteclimacommercio di quote di emissioneaccreditamentotrasporti aerei

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