Sentenza n. 1964/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento del Questore di Prato notificato il -OMISSIS- (All. 1), con il quale è stata decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, e di ogni atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche se sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Prato di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato su una condanna definitiva per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato in ragione della condanna definitiva a dieci mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto, in primo luogo, che il Questore avrebbe omesso di verificare la sua effettiva pericolosità sociale, che sarebbe esclusa dalla titolarità di un regolare contratto di lavoro e dalla presenza in Italia della moglie e di due figli minori. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, per mancata considerazione dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia. Infine, ha contestato l’applicazione automatica dell’ostatività della condanna, sostenendo che la valutazione avrebbe dovuto considerare tutte le circostanze rilevanti, anche sopravvenute, ai fini dell’accertamento della pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente e respinto tutte le censure. Dagli atti è risultato che il ricorrente non aveva dichiarato nell’istanza di rinnovo la presenza in Italia di familiari e non li aveva menzionati neppure nelle osservazioni presentate dopo la comunicazione di avvio del procedimento; l’Amministrazione non aveva quindi ricevuto elementi che consentissero il bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e vita familiare previsto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Inoltre, l’istanza indicava soltanto che il ricorrente era ospite presso l’abitazione di una concittadina per sei mesi, senza che nelle osservazioni procedimentali fosse fornita alcuna informazione sulla successiva sistemazione alloggiativa. Il diniego è stato ritenuto legittimo perché l’Amministrazione aveva valutato gli elementi conoscitivi messi a sua disposizione dal ricorrente, il quale aveva esercitato le proprie prerogative partecipative e difensive. Ricorso respinto; spese compensate per le peculiarità della vicenda e l’attività difensiva svolta.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
All’Amministrazione non sono stati dunque forniti elementi in base ai quali poter svolgere il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, tra le esigenze di tutela della pubblica sicurezza e quelle legate alla vita familiare del ricorrente, mai prospettate dall’interessato.
Il bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare presuppone che l’interessato abbia portato all’attenzione dell’Amministrazione gli elementi relativi ai legami familiari; se tali circostanze non sono state dichiarate né nell’istanza né nelle osservazioni procedimentali, non può imputarsi all’Amministrazione di non averle considerate.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, il bilanciamento previsto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 tra tutela della pubblica sicurezza e vita familiare richiede che l’interessato rappresenti all’Amministrazione i legami familiari rilevanti; in mancanza di allegazioni nell’istanza e nelle osservazioni procedimentali, il diniego non è viziato per omessa considerazione di circostanze non sottoposte alla valutazione amministrativa.
- La legittimità del diniego è valutata in rapporto agli elementi conoscitivi messi a disposizione dell’Amministrazione nel procedimento: non sussiste un difetto di valutazione quando l’interessato, pur avendo avuto occasione di partecipare, omette di fornire informazioni rilevanti sulla propria situazione familiare o alloggiativa.
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