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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22598/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Varese del 13/02/2025 sostenendo che fosse "abnorme": il collegio dibattimentale, fuori udienza e inaudita altera parte, avrebbe invitato il pubblico ministero a precisare e chiarire vari capi di imputazione (es. capo 7, capo 34-bis e altri), attività che secondo le difese è riservata al giudice dell'udienza preliminare e che avrebbe violato la terzietà del giudice e il diritto di difesa, consentendo una modifica dell'imputazione dopo la fase di udienza preliminare; i ricorrenti richiedevano quindi annullamento dell'ordinanza per eccesso di potere/abnormità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: non ha ravvisato abnormità dell'ordinanza del 13/02/2025 poiché la richiesta di chiarimenti al PM non ha determinato alcuna restituzione degli atti né la riformulazione sostanziale delle imputazioni, né ha prodotto una stasi del procedimento. Inoltre, la successiva ordinanza del 21/02/2025 ha chiarito che il dibattimento si sarebbe svolto sulla base delle imputazioni originarie (decreto di giudizio immediato e decreto che dispone il giudizio), eliminando qualsiasi pregiudizio concreto per i ricorrenti; per queste ragioni è venuta meno la rilevanza dell'impugnazione e si è applicato l'art. 586 c.p.p. (le ordinanze dibattimentali sono impugnabili insieme alla sentenza), con conseguente inammissibilità. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese ex art. 616 c.p.p. a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 417, co.1, lett. b) c.p.p.

    Norma sul contenuto della richiesta di rinvio a giudizio/accusa; la Corte rileva che la disciplina della 'precisione' dell'imputazione trova attuazione in sede di udienza preliminare e che il giudice deve valutare la sufficienza dell'enunciazione ai fini della difesa

  • art. 421, co.1 c.p.p.

    Regola il potere del GUP di invitare il PM a riformulare l'accusa in caso di imprecisione; la decisione sottolinea che il rimedio dialogico è espressamente previsto in sede di udienza preliminare e la riforma ha regolamentato tale procedura, ma non esclude la possibilità che il giudice del dibattimento chieda chiarimenti in casi limitati senza alterare le imputazioni

  • art. 429, co.2 c.p.p.

    Prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità/indeterminatezza dell'imputazione; la Corte distingue l'applicazione di questo rimedio (più stringente) dalla possibilità interlocutoria di chiedere chiarimenti

  • art. 491 c.p.p.

    Disposizione richiamata tra le norme pertinenti alle questioni preliminari; utilizzata nel contesto del confronto sulle eccezioni preliminari e sulle modalità di svolgimento del dibattimento

  • art. 554-bis c.p.p.

    Richiamato dalle difese come parte del quadro normativo relativo alla predibattimentale; la Corte registra l'orientamento giurisprudenziale ma non lo estende automaticamente al dibattimento in composizione collegiale

  • art. 586, co.1 c.p.p.

    L'impugnazione delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza ed è giudicata congiuntamente

    Applicata per dichiarare l'irrilevanza dell'impugnazione autonoma: le ordinanze dibattimentali sono impugnabili a pena di inammissibilità solo con la sentenza, salvo che sussista pregiudizio concreto

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle condanne per impugnazioni infondate; la Corte ha ritenuto che, per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile ai ricorrenti, non fossero dovute condanne alle spese

Massime di principio

  • Il giudice del dibattimento può, in casi non equivoci e senza modificare le imputazioni, sollecitare chiarimenti al pubblico ministero su aspetti formali o refusi, purché ciò non determini restituzione degli atti, riformulazione sostanziale dell'accusa o stasi del procedimento
  • Perché un provvedimento sia considerato "abnorme" è necessario non solo dimostrare un vizio formale ma anche un pregiudizio concreto e attuale per la posizione dell'imputato (lesione della sfera giuridica) o una indebita regressione/stasi del processo
  • Se successivi atti del giudice chiariscono che il dibattimento si svolgerà sulle imputazioni originarie eliminando ogni effetto modificativo, il ricorso per cassazione può risultare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
  • Le ordinanze adottate nel corso del dibattimento sono, di regola, impugnabili insieme alla sentenza (art. 586 c.p.p.): le impugnazioni autonome sono spesso inammissibili salvo danno concreto e attuale
  • Vi è giurisprudenza contrastante: alcuni orientamenti ritengono che, in presenza di imprecisione rilevante dell'imputazione, il giudice del dibattimento debba dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio senza sollecitare il PM; altri ammettono un potere di sollecitazione per evitare regressioni inutili del procedimento. In situazioni ambigue è prudente documentare il pregiudizio concreto prima di proporre impugnazione autonoma

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