Regolamento (UE) 2022/1451
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1451 della Commissione del 1o settembre 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale bianco di canfora ottenuto da Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. e della tintura di cannella ottenuta da Cinnamomum verum J. Presl. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza due additivi organolettici, qualificati come aromatizzanti, già esistenti nel registro degli additivi per mangimi: l’olio essenziale bianco di canfora e la tintura di cannella. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA, che esclude effetti negativi su animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma evidenzia rischi di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori, richiedendo adeguate misure di protezione. Il testo stabilisce inoltre condizioni precise di impiego, obblighi di etichettatura, divieti di miscelazione con altre sostanze affini e un regime transitorio per l’immissione sul mercato delle scorte preesistenti.
Autorizzazione come additivi per mangimi, per tutte le specie animali, dell’olio essenziale bianco di canfora ottenuto da Cinnamomum camphora e della tintura di cannella ottenuta da Cinnamomum verum, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti, distributori e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti l’olio essenziale bianco di canfora e la tintura di cannella. Riguarda l’impiego nelle specie animali indicate in allegato: per l’olio essenziale bianco di canfora tutte le specie animali eccetto i gatti; per la tintura di cannella tutte le specie animali. Non è autorizzato l’uso nell’acqua di abbeveraggio come aromatizzanti. Si applica nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; prevede un periodo transitorio per prodotti fabbricati ed etichettati prima delle date indicate, fino a esaurimento scorte.
Autorizzazione dell’olio essenziale bianco di canfora e della tintura di cannella come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1451 della Commissione autorizza due additivi aromatizzanti già presenti nel registro degli additivi per mangimi: l’olio essenziale bianco di canfora ottenuto da Cinnamomum camphora e la tintura di cannella ottenuta da Cinnamomum verum. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e la rivalutazione dei prodotti già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
Contesto e valutazione scientifica
La Commissione richiama i pareri EFSA del 10 novembre 2021, dai quali risulta che, alle condizioni d’uso proposte, i due prodotti non hanno un impatto negativo sulla salute animale, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha tuttavia rilevato che entrambi devono essere considerati irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie; per questo motivo il regolamento impone misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda gli additivi classificati nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale degli "aromatizzanti". In allegato sono specificate le condizioni di utilizzo per specie animali, i livelli massimi raccomandati, le caratteristiche compositive, i metodi di analisi e il termine finale di autorizzazione. Per l’olio essenziale bianco di canfora l’uso è consentito per tutte le specie animali tranne i gatti; per la tintura di cannella per tutte le specie animali.
Condizioni di utilizzo e limiti
Il regolamento impone che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono essere indicate nelle istruzioni d’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’allegato fissa anche i tenori massimi raccomandati per kg di mangime completo al 12 % di umidità:
- per l’olio essenziale bianco di canfora: 28 mg per polli da ingrasso e altre avicole minori da ingrasso, 42 mg per galline ovaiole e altre avicole minori destinate a uova/riproduzione, 37 mg per tacchini da ingrasso, 30 mg per suidi, cavalli, conigli, pesci, pesci ornamentali e cani, 50 mg per ruminanti, 22 mg per altre specie eccetto i gatti;
- per la tintura di cannella: 50 mg per tutte le specie animali eccetto i cavalli, 60 mg per i cavalli.
Etichettatura, divieti di miscelazione e tutela degli utilizzatori
Se il livello d’uso in premiscela comporta il superamento dei limiti raccomandati, l’etichetta della premiscela deve riportare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità della sostanza attiva. Il testo vieta inoltre la miscelazione dell’olio essenziale bianco di canfora con altri additivi contenenti canfora e safrolo, e della tintura di cannella con altri additivi contenenti metileugenolo e safrolo.
Sul piano della sicurezza degli operatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare; se ciò non basta, devono essere usati dispositivi di protezione individuale che coprano pelle, occhi e vie respiratorie.
Esclusione dell’acqua di abbeveraggio
La Commissione precisa che, pur essendo autorizzati come aromatizzanti nei mangimi, tali additivi non sono autorizzati nell’acqua di abbeveraggio. Resta invece possibile il loro impiego in alimenti composti somministrati nell’acqua.
Misure transitorie
Per evitare effetti immediati sulle scorte esistenti, l’articolo 2 prevede periodi transitori distinti: additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 22 marzo 2023 possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento; per i mangimi composti e le materie prime destinate ad animali da produzione alimentare il termine è il 22 settembre 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 22 settembre 2024.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è indicato il termine finale di autorizzazione al 22 settembre 2032 per entrambi gli additivi.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
Il regolamento chiarisce che l’autorizzazione non copre l’impiego degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio; resta tuttavia possibile il loro uso in alimenti composti somministrati nell’acqua.
Condizioni di impiego e limiti massimi
Per ciascun additivo sono fissati livelli massimi raccomandati per kg di mangime completo con umidità al 12 %, differenziati per specie: per l’olio essenziale bianco di canfora, ad esempio, 28 mg per polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso, 42 mg per galline ovaiole e specie avicole minori destinate a uova/riproduzione, 37 mg per tacchini da ingrasso, 30 mg per suidi, cavalli, conigli, pesci, pesci ornamentali e cani, 50 mg per ruminanti, 22 mg per altre specie eccetto i gatti; per la tintura di cannella 50 mg per tutte le specie animali eccetto i cavalli e 60 mg per i cavalli.
Obblighi di etichettatura e premiscele
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se il livello d’uso indicato per la premiscela comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve riportare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.
Divieti di miscelazione con altre sostanze
Per l’olio essenziale bianco di canfora non è consentito miscelare l’additivo con altri additivi contenenti canfora e safrolo; per la tintura di cannella non è consentita la miscelazione con altri additivi contenenti metileugenolo e safrolo.
Misure di protezione degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Periodo di autorizzazione
Entrambi gli additivi risultano autorizzati fino al 22 settembre 2032, come indicato nell’allegato.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, di: additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 22 marzo 2023 secondo la normativa previgente; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2023; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2024.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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