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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1452

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione del 1o settembre 2022 relativo all’autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, una serie di sostanze aromatiche già esistenti come additivi per mangimi, fissandone le condizioni d’uso per specie/categorie animali, le prescrizioni di etichettatura e le misure di protezione per gli utilizzatori. La Commissione si fonda sui pareri EFSA che escludono effetti negativi per salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, ma evidenziano rischi da inalazione e contatto cutaneo/oculare. È inoltre espressamente vietato l’impiego di questi aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento prevede periodi transitori per smaltire le scorte di additivi, premiscele e mangimi prodotti prima delle nuove date di applicazione.

Autorizzazione di specifiche sostanze aromatiche come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri, per l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato come additivi organolettici del gruppo funzionale "aromatizzanti". L’autorizzazione riguarda: 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina. Le condizioni variano a seconda della specie o categoria animale indicata nell’allegato; per alcune sostanze l’uso è limitato a gatti e cani, per altre a tutte le specie salvo pollame e pesci, e per altre a specifiche categorie di animali marini o terrestri. È escluso l’uso di tali aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio; resta però consentito il loro impiego in mangimi composti somministrati nell’acqua. Sono previste esclusioni/limitazioni funzionali anche per l’etichettatura e per i periodi transitori relativi a prodotti fabbricati prima di date prestabilite.

Autorizzazione di sostanze aromatiche come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione autorizza l’impiego, come additivi per mangimi, di sette sostanze aromatiche già note e rivalutate nell’ambito del sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La misura discende dai pareri scientifici dell’EFSA, che hanno escluso rischi per salute animale, salute dei consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, pur segnalando pericoli per gli utilizzatori connessi a inalazione e contatto con pelle, occhi e vie respiratorie.

Contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina autorizzazione, rivalutazione e registrazione degli additivi già autorizzati in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Le sostanze interessate erano state in precedenza autorizzate a tempo indeterminato e poi iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti; il presente atto ne completa la rivalutazione e ne rinnova l’autorizzazione in base all’esito positivo della valutazione di sicurezza.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’autorizzazione riguarda gli additivi elencati nell’allegato, classificati nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale degli "aromatizzanti". Le condizioni di impiego sono differenziate per specie o categoria animale:

  • alcune sostanze sono autorizzate per tutte le specie animali;
  • altre per tutte le specie ad eccezione di pollame e pesci;
  • altre ancora solo per gatti e cani;
  • altre limitatamente a specifiche categorie di animali marini o terrestri. Il regolamento si applica all’immissione sul mercato e all’uso dei relativi additivi, delle premiscele e, nei limiti dei periodi transitori, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi contenenti tali sostanze.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

La Commissione respinge espressamente la richiesta di autorizzare questi aromatizzanti anche nell’acqua di abbeveraggio. Il motivo è di carattere sistematico: il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Viene tuttavia precisato che tale divieto non impedisce l’uso degli stessi in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Condizioni di impiego e limiti raccomandati

L’allegato impone che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Per ciascuna sostanza sono indicati tenori massimi raccomandati riferiti a kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. I limiti principali sono i seguenti:

  • 3-etilciclopentan-1,2-dione: 0,05 mg per animali allevati in sistemi di acquacoltura marina; 5 mg/kg per gatti, cani e animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma; 0,5 mg per altre specie o categorie di animali terrestri;
  • 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one e 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one: 5 mg/kg per cani e gatti;
  • eugenolo e 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene: 25 mg/kg per tutte le specie animali ad eccezione di pollame e pesci;
  • alfa-pentilcinnamaldeide e alfa-esilcinnamaldeide: 0,05 mg per animali allevati in sistemi di acquacoltura marina; 1 mg/kg per gatti; 5 mg/kg per cani e animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma; 0,1 mg per altre specie o categorie di animali terrestri;
  • 2-acetilpiridina: 0,05 mg per animali marini; 0,5 mg per altre specie o categorie di animali.

Etichettatura, conservazione e informazioni obbligatorie

Per tutte le sostanze l’allegato richiede che le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indichino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve inoltre riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo. Se l’uso indicato in etichetta della premiscela comporta il superamento del tenore raccomandato, devono essere riportati anche:

  • il gruppo funzionale;
  • il numero di identificazione;
  • il nome dell’additivo;
  • la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Tutela della salute degli utilizzatori

Poiché i pareri scientifici evidenziano rischi potenziali per gli utilizzatori, il regolamento impone misure di prevenzione specifiche. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare o ridurre al minimo i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se ciò non basta, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Periodi transitori

Per evitare interruzioni di mercato e consentire l’adeguamento degli operatori, il regolamento stabilisce tre finestre transitorie:

  • additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 22 marzo 2023, conformemente alle norme previgenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti le sostanze dell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte se destinati ad animali da produzione alimentare;
  • per i mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine transitorio è il 22 settembre 2024.

Durata dell’autorizzazione e metodi di analisi

Per tutte le sostanze autorizzate la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 22 settembre 2032. L’allegato indica inoltre, per ciascun additivo, il metodo di analisi da utilizzare per l’identificazione nelle miscele di aromi, basato su GC-MS-RTL. Il regolamento rinvia per i dettagli tecnici ai rapporti del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

Le sostanze indicate nell’allegato sono autorizzate come additivi per l’alimentazione animale nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni specificate nell’allegato medesimo (articolo 1).

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

L’uso degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tale modalità di impiego; resta però possibile l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Condizioni tecniche e di etichettatura

Per tutti gli additivi sono previste regole di impiego in premiscela, indicazioni su condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico, e specifiche diciture in etichetta sul tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo (12% di umidità). Se il livello d’uso sulla premiscela supera il tenore raccomandato, l’etichetta deve riportare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Valutazione di sicurezza e base dell’autorizzazione

La Commissione richiama i pareri EFSA del 15 novembre 2011, 13 giugno 2012, 26 gennaio 2016, 19 ottobre 2016 e 6 dicembre 2016, dai quali risulta assenza di effetti negativi su animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, nonché l’assenza di necessità di ulteriori dimostrazioni di efficacia per sostanze già riconosciute come aromi alimentari.

Periodi transitori

Le sostanze e le premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 22 marzo 2023 possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte; per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la data limite è il 22 settembre 2023; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, la data limite è il 22 settembre 2024.

Durata dell’autorizzazione e metodi di analisi

Per ciascun additivo è fissata una fine del periodo di autorizzazione al 22 settembre 2032. Nell’allegato è indicato, per ciascuna sostanza, il metodo di analisi per l’identificazione nelle miscele di aromi, basato su gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animaletutela dei consumatorietichettatura

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