Regolamento (UE) 2022/1454
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1454 della Commissione del 1o settembre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le modifiche sono motivate dalla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti e dalla valutazione della Commissione sulle misure di contenimento adottate. Per alcune zone colpite viene confermata o introdotta la sospensione dell’ingresso, mentre per altre zone del Regno Unito e degli Stati Uniti, ritenute indenni o risanate, gli elenchi sono aggiornati di conseguenza.
Modifica gli elenchi UE dei paesi/zone autorizzati all’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, aggiornando le restrizioni per Canada, Regno Unito e Stati Uniti per influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti che autorizzano l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Incide sugli elenchi territoriali contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con riferimento alle specifiche zone soggette a restrizioni o nuovamente autorizzate in base all’evoluzione epidemiologica. È di applicazione immediata dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; non disciplina altri prodotti o Paesi al di fuori di quelli espressamente indicati.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi dei paesi terzi e delle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche di origine avicola. La finalità è adeguare le autorizzazioni all’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, in coerenza con il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si colloca nel sistema della normativa UE in materia di sanità animale, secondo cui l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è subordinato alla provenienza da paesi, territori o zone iscritti in appositi elenchi. La Commissione richiama i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dai tre paesi interessati e valuta le misure di contenimento adottate, tra cui l’istituzione di zone di controllo e l’abbattimento totale degli animali infetti.
Ambito materiale: prodotti e territori interessati
Le modifiche riguardano due gruppi di allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404:
- l’allegato V, relativo alle partite di pollame, materiale germinale di pollame e uova da cova;
- l’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.
Le misure incidono sulle voci riferite a Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per il Canada vengono aggiunte tre zone in Quebec e Alberta (CA-2.75, CA-2.76, CA-2.77), descritte con coordinate geografiche e relative aree di protezione/sorveglianza. Per il Regno Unito viene introdotta la zona GB-2.133 nei pressi di Gayton, Norfolk. Per gli Stati Uniti vengono inserite le zone US-2.230 (King County, Washington) e US-2.240 (Fresno County, California). Numerose altre zone statunitensi e britanniche già presenti negli elenchi vengono sostituite con aggiornamenti delle date di applicabilità e delle condizioni di ingresso.
Effetti sulle autorizzazioni all’ingresso
L’effetto principale del regolamento è duplice:
- da un lato, conferma o introduce restrizioni per le zone soggette a misure veterinarie a causa dei focolai recenti;
- dall’altro, aggiorna gli elenchi per le zone per le quali la Commissione ritiene cessato il rischio legato alla malattia.
In concreto, le voci modificate nei due allegati riguardano diverse categorie di prodotti: pollame riproduttore e da reddito, pollame destinato alla macellazione, pulcini di un giorno, meno di 20 capi di pollame, uova da cova, e le corrispondenti categorie di carni fresche. Le nuove righe indicano per ciascuna zona i codici di categoria, le date di riferimento dei focolai e, ove presenti, la data fino alla quale resta applicabile la limitazione o la nuova autorizzazione.
Considerazioni sanitarie alla base delle misure
La Commissione fonda il provvedimento sulla valutazione delle informazioni epidemiologiche trasmesse dai tre paesi. Nel caso del Canada, la comparsa di focolai in Quebec e Alberta ha portato a una revisione restrittiva delle zone interessate. Nel caso di Regno Unito e Stati Uniti, invece, la Commissione rileva che per alcuni focolai le operazioni di pulizia e disinfezione sono state completate e che i focolai risultano estinti, consentendo così l’aggiornamento degli elenchi per le zone non più a rischio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l’urgenza della misura, motivata dal grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi per il pollame e il materiale germinale
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Nell’allegato V vengono aggiornate le zone del Regno Unito e degli Stati Uniti autorizzate per l’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame e uova da cova, con sostituzioni e aggiunte di varie zone (tra cui GB-2.121, GB-2.125, GB-2.133 e numerose zone statunitensi US-2.xx). Nell’allegato XIV vengono aggiornati gli elenchi relativi alle carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna, con identiche logiche di sostituzione/aggiunta per Regno Unito e Stati Uniti.
Aggiornamento delle zone canadesi, britanniche e statunitensi soggette a restrizioni
L’allegato introduce nuove descrizioni territoriali per le zone CA-2.75, CA-2.76 e CA-2.77 in Canada, GB-2.133 nel Regno Unito e US-2.230 e US-2.240 negli Stati Uniti, con indicazione delle coordinate geografiche e delle aree di 10 km o 3 km interessate. Le descrizioni servono a delimitare le zone di restrizione e le relative aree di protezione/sorveglianza a seguito dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Base epidemiologica delle restrizioni
I considerando richiamano i focolai notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e le misure adottate, tra cui zone di controllo di 10 km e politica di abbattimento totale. La Commissione, valutate le informazioni ricevute, conclude che l’ingresso nell’Unione non dovrebbe più essere autorizzato dalle zone soggette a restrizioni istituite per i focolai recenti in Canada, mentre per alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti i focolai risultano estinti e l’elenco può essere aggiornato.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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