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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1453

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1453 della Commissione del 1o settembre 2022 relativo all’autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 (titolare dell’autorizzazione Huvepharma EOOD) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi, estendendone l’uso a tutte le specie avicole e a tutti i suini. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto l’additivo sicuro per animali, consumatori e ambiente, ma sensibilizzante delle vie respiratorie per gli utilizzatori. Viene quindi aggiornata la disciplina autorizzativa, con abrogazione del precedente regolamento del 2012 e previsione di un regime transitorio per le scorte esistenti.

Rinnovo dell’autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini, con abrogazione del precedente regime autorizzativo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti ed utilizzatori di additivi, premiscele e mangimi composti contenenti 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036), nonché, indirettamente, agli animali destinatari: tutte le specie avicole e tutti i suini. L’autorizzazione riguarda l’additivo classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. Sono previste disposizioni transitorie per gli stock di additivo, premiscele e mangimi prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2022, che possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rinnovo dell’autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1453 della Commissione rinnova l’autorizzazione di un additivo zootecnico già autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’intervento si colloca nel quadro della procedura di rinnovo prevista dal medesimo regolamento e tiene conto del parere favorevole dell’EFSA del 23 marzo 2022.

Valutazione scientifica e condizioni di autorizzazione

La Commissione rileva che il richiedente ha presentato la domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, con la documentazione richiesta. L’EFSA ha concluso che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione e che è sicuro per la salute degli animali, dei consumatori e per l’ambiente; ha tuttavia evidenziato che esso è un sensibilizzante delle vie respiratorie, circostanza che impone misure di protezione per gli utilizzatori.

Ambito dell’autorizzazione rinnovata

L’autorizzazione riguarda la 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036), identificata nell’allegato con il numero 4a16, nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Il nuovo ambito copre tutte le specie avicole e tutti i suini, ampliando la precedente autorizzazione che riguardava specifiche categorie di polli, tacchini, suinetti, suini da ingrasso e scrofe.

Caratteristiche tecniche e dosaggi

L’allegato descrive il preparato di 6-fitasi con un’attività minima di:

  • 4 000 OTU/g in forma solida;
  • 8 000 OTU/g in forma liquida.

La sostanza attiva è la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036). Il metodo di analisi indicato è un metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall’enzima a partire dal fitato di sodio. Per l’impiego nei mangimi sono previsti tenori minimi di:

  • 125 OTU/kg di mangime completo per tutte le specie avicole diverse dai tacchini;
  • 125 OTU/kg di mangime completo per tutte le specie suine diverse dai suinetti;
  • 250 OTU/kg per tacchini;
  • 250 OTU/kg per suinetti.

Il periodo di autorizzazione termina il 22 settembre 2032.

Obblighi operativi e di etichettatura

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo in altro modo, l’additivo e le premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Abrogazione del precedente regime e disciplina transitoria

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012, che aveva autorizzato la stessa 6-fitasi per un periodo di dieci anni. Per evitare effetti immediati sulle scorte già presenti sul mercato, l’articolo 3 consente che l’additivo, le premiscele e i mangimi composti prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2022, conformemente alle norme applicabili prima di tale data, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e efficacia nell’Unione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La misura è adottata in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

Ai sensi dell’articolo 1, l’autorizzazione dell’additivo 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036), appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", è rinnovata alle condizioni indicate nell’allegato. Il rinnovo riguarda l’uso come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini.

Base giuridica e valutazione di sicurezza

Il regolamento è adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, e richiama i requisiti di autorizzazione dell’articolo 5. La Commissione prende atto del parere EFSA del 23 marzo 2022, secondo cui l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione ed è sicuro per salute animale, salute dei consumatori e ambiente, pur essendo un sensibilizzante delle vie respiratorie; per questo richiede misure di protezione per gli utilizzatori.

Caratteristiche dell’additivo e livelli d’impiego

L’allegato identifica l’additivo con numero 4a16, titolare dell’autorizzazione Huvepharma EOOD. Il preparato deve contenere almeno 4 000 OTU/g in forma solida e 8 000 OTU/g in forma liquida; la sostanza attiva è la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036). Il metodo di analisi è colorimetrico, basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dal fitato di sodio. Sono previsti tenori minimi di 125 OTU/kg per tutte le specie avicole diverse dai tacchini e tutte le specie suine diverse dai suinetti, 250 OTU/kg per tacchini e suinetti; per i tacchini è indicato il tenore minimo 250 OTU/kg e per i suinetti 250 OTU/kg, con periodo di autorizzazione fino al 22 settembre 2032.

Obblighi di etichettatura e misure di protezione

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Abrogazione del precedente regolamento

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012, che aveva autorizzato la medesima 6-fitasi per un periodo di dieci anni e per un ambito di specie più ristretto.

Regime transitorio

L’articolo 3 consente che l’additivo, le premiscele e i mangimi composti contenenti 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036), prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima di tale data, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentarezootecniasalute animaleprotezione dei consumatori

Testo integrale

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