Cassazione Penale, Ordinanza n. 36418/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte territoriale che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, con censure ritenute generiche e reiterative rispetto a quanto già esaminato e confutato in appello. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e omessa motivazione in relazione agli artt. 157 c.p. e 129 c.p.p., sostenendo che il reato fosse prescritto e assumendo che la condotta si fosse esaurita il 17 settembre 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato aspecifico perché fondato su deduzioni generiche e reiterative, a fronte dell’adeguata risposta della Corte territoriale e della corretta applicazione dei principi sull’appropriazione indebita. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione impugnata esiste ed è coerente, e ha correttamente individuato il momento consumativo nell’interversio possessionis; non è quindi possibile ancorare la prescrizione alla data del 17 settembre 2018 sulla base della prospettazione difensiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con la prima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria, sicché è irrilevante a tal fine, oltre che per individuare la data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza di tale comportamento illecito
Il reato di appropriazione indebita si consuma con la prima manifestazione della volontà di esercitare sulla cosa altrui un dominio uti dominus; la successiva conoscenza del fatto da parte della persona offesa non sposta il momento consumativo né la decorrenza della prescrizione.
i giudici di merito hanno dato correttamente conto della natura istantanea del reato e del momento consumativo dello stesso, individuato correttamente nel momento in cui si realizza l’interversio possessionis: talché, la pretesa difensiva di ancorare la prescrizione del reato ad una data del tutto arbitraria quale quella del 17/09/2018 - assumendo che la condotta si esaurisca in tale momento - contrasta radicalmente con la natura giuridica del reato in parola
Per l’appropriazione indebita, il termine di prescrizione decorre dal momento consumativo, coincidente con la realizzazione dell’interversio possessionis, e non da una diversa data indicata senza fondamento nella natura istantanea del reato.
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e l’omessa motivazione quanto agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori
La deduzione di omessa motivazione e la richiesta di applicazione dell’art. 129 c.p.p. non sono fondate quando la decisione impugnata contiene una motivazione esistente, coerente e basata sull’esame dei dati probatori.
Massime di principio
- L’appropriazione indebita, quale reato istantaneo, si perfeziona con la prima condotta appropriativa che manifesta la volontà, espressa o implicita, di esercitare sulla cosa altrui un dominio come se fosse propria.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione dell’appropriazione indebita rileva il momento dell’interversio possessionis, non quello in cui la persona offesa apprende la condotta né una data alternativa priva di riscontro nella ricostruzione del fatto.
- Sono inammissibili le censure di legittimità formulate in termini generici e reiterativi, quando non espongono specifiche ragioni di diritto e dati fattuali e ripropongono questioni già adeguatamente esaminate e confutate dal giudice territoriale.
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