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Sentenza

Sentenza n. 3328/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - sezione Lavoro n. 8112/2017 del 24 novembre 2017;

Giustizia amministrativa202500998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 8112/2017, relativa al riconoscimento dell’anzianità di servizio, al corretto inquadramento economico e al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero all’obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8112/2017, di riconoscere l’anzianità di servizio maturata negli anni scolastici dal 1998/1999 al 2007/2008, procedere al conseguente corretto inquadramento economico e corrispondere le differenze retributive quantificate nella sentenza in euro 6.280,36 per il periodo da settembre 2009 a dicembre 2015. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in caso di perdurante inerzia, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione della parte ricorrente. Il compenso del Commissario, se dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 1.000,00. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato, ordinando all’amministrazione di conformarsi e adottando, ove necessario, misure sostitutive e coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione entro il termine previsto dalla normativa applicabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione la puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del giudicato, assegnando un termine e precisando gli adempimenti dovuti.
  • La nomina preventiva di un Commissario ad acta è ammissibile quale misura sostitutiva condizionata all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione; il commissario può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’attuazione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l’inadempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dal giudicato, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Le spese e gli eventuali compensi relativi all’intervento del Commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente, ove l’attività commissariale si renda concretamente necessaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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