Salta al contenuto
Legge

L.R. Molise 11/2013

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane)

Normativa regionaleL.R. Molise 11/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 11/2013 modifica l’art. 12 della l.r. n. 6/2011 sulla soppressione delle Comunità montane: ridefinisce l’uso e la ripartizione del fondo della montagna, abroga una disposizione e precisa che, nelle more delle liquidazioni, le risorse possono coprire anche spese correnti limitate al personale e alla gestione. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina del fondo della montagna e delle gestioni liquidatorie delle Comunità montane

Modifiche alla disciplina del fondo della montagna e delle gestioni liquidatorie

La legge regionale Molise 25 luglio 2013, n. 11 interviene in modo puntuale sull’articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6, relativa all’organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale e alla soppressione delle Comunità montane. La disciplina risultante riguarda soprattutto la destinazione del fondo della montagna e l’utilizzo delle risorse nelle fasi di liquidazione degli enti comunitari.

Destinazione del fondo della montagna

Il fondo della montagna, insieme alle eventuali risorse aggiuntive di cofinanziamento regionale, è destinato alle finalità previste dall’articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, cioè agli interventi per le zone montane. L’utilizzo deve avvenire sulla base di appositi programmi o progetti di investimento.

Le risorse sono ripartite dalla Giunta regionale tra:

  • le unioni di comuni;
  • le forme associative costituite ai sensi della legge regionale, se presenti;
  • in mancanza di tali forme associative, i comuni montani.

Gestioni liquidatorie delle Comunità montane

Nelle more delle gestioni liquidatorie previste dall’articolo 10 della l.r. n. 6/2011, le risorse del fondo della montagna e le eventuali altre risorse stanziate dalla Regione affluiscono anche alle contabilità di tali gestioni.

In questa fase le risorse possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese correnti, ma entro limiti precisi:

  • solo per le spese di personale;
  • solo per le spese strettamente connesse alla gestione degli uffici e dei servizi.

La ripartizione è effettuata dalla Giunta regionale con riferimento unicamente al personale in servizio effettivo presso gli enti comunitari in liquidazione.

Disposizione abrogata

La legge abroga il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. n. 6/2011, senza introdurre nel testo fornito ulteriori dettagli sul contenuto previgente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. Trattandosi di una modifica normativa puntuale, la sua utilità è legata alla disciplina ancora vigente del fondo della montagna e delle liquidazioni delle Comunità montane nel territorio regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.