Salta al contenuto
Legge

L.R. Molise 10/2013

Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

Normativa regionaleL.R. Molise 10/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 10/2013 adegua l’ordinamento ai vincoli di finanza pubblica: disciplina in modo restrittivo indennità, rimborsi e fine mandato di consiglieri e membri della Giunta, regola i contributi e la trasparenza dei gruppi consiliari, impone limiti a enti, società pubbliche, auto, arredi e locazioni. Molte misure sono limitate ai periodi 2013-2015 o al rinnovo degli organi.

Riduzione dei costi della politica e contenimento della spesa regionale nel Molise

Riduzione dei costi della politica e contenimento della spesa pubblica della Regione Molise

La legge adegua l’ordinamento regionale molisano ai principi statali di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa. Interviene sul trattamento economico degli organi politici, sul finanziamento dei gruppi consiliari, sulla trasparenza patrimoniale, nonché su enti, società partecipate, autovetture, arredi e locazioni passive.

Trattamento economico di consiglieri, Presidente del Consiglio, Presidente della Regione e assessori

Il trattamento economico mensile è articolato in indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese di esercizio del mandato. Per consiglieri e componenti della Giunta, anche non consiglieri, il tetto complessivo non può superare l’importo massimo riconosciuto alla regione più virtuosa; la legge quantifica tale importo in 13.800 euro lordi mensili per Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio regionale, e in 11.100 euro lordi mensili per i consiglieri senza ulteriori funzioni.

Il trattamento ha carattere onnicomprensivo: non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza o trasporto, né altri rimborsi per la partecipazione a Consiglio, Giunta, Ufficio di presidenza, commissioni e altri organismi statutari o previsti da leggi regionali.

Le decorrenze sono differenziate in base alla carica:

  • l’indennità di carica decorre dalla proclamazione o elezione/nomina e dura fino alla cessazione della funzione o all’insediamento del successivo organo, secondo i casi;
  • l’indennità di funzione segue regole analoghe, ma è legata alla permanenza nella specifica funzione;
  • il rimborso spese di mandato spetta per tutta la durata dell’incarico nei limiti indicati.

Il rimborso spese di esercizio del mandato è disciplinato fiscalmente come previsto dal TUIR. È inoltre consentito ai consiglieri e agli assessori devolvere alla Regione, anche in misura integrale, una quota delle indennità, comprese quelle già percepite, al netto delle ritenute fiscali.

Determinazione del trattamento economico e riduzioni per assenze

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro i limiti massimi di legge, commisura il trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori consiliari.

In particolare:

  • differenzia l’indennità di funzione in relazione a particolari incarichi o funzioni istituzionali;
  • prevede la decurtazione dell’indennità di carica per la mancata partecipazione alle sedute degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti;
  • disciplina l’erogazione del rimborso spese di mandato fino a un massimo di 5.500 euro.

La riduzione per assenza non si applica se l’assenza dipende da:

  • partecipazione ad altra seduta istituzionale, anche parzialmente coincidente;
  • motivi connessi all’esercizio della carica, adeguatamente specificati;
  • motivi di salute o gravi motivi personali o familiari;
  • giustificazione dei competenti uffici giudiziari nei casi previsti dall’ordinamento processuale.

La richiesta di giustificazione va indirizzata al presidente dell’organo collegiale; per il Consiglio regionale è contestuale alla domanda di congedo.

Divieto di cumulo, incompatibilità e obblighi dichiarativi

È vietato cumulare indennità o altri emolumenti derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, assessore o consigliere regionale, compresi quelli relativi a commissioni o organi collegiali. In caso di pluralità di cariche, l’interessato deve optare per uno solo degli emolumenti entro dieci giorni dall’assunzione dell’incarico più recente.

Il trattamento economico regionale non è cumulabile con compensi derivanti da incarichi di amministratore, sindaco o revisore conferiti da pubbliche amministrazioni o da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, o da enti partecipati dalla Regione.

Sono inoltre previste ipotesi di sospensione del trattamento economico quando il consigliere o il componente della Giunta sia proclamato o nominato in una camera parlamentare, nel Parlamento europeo o in altra Regione e percepisca il trattamento connesso a tali cariche, salvo opzione.

Ogni consigliere deve depositare una dichiarazione sugli incarichi rilevanti e sulle somme percepite. In caso di inadempimento, il Presidente del Consiglio diffida il consigliere a provvedere entro 15 giorni e, persistendo l’omissione, informa l’Assemblea.

Sospensione della carica e missioni istituzionali

Al consigliere sospeso ai sensi della disciplina statale sulle incandidabilità è riconosciuto un assegno pari al 50 per cento dell’indennità di carica per tutta la durata della sospensione.

Per le missioni istituzionali debitamente autorizzate, il consigliere può ottenere il rimborso delle spese di viaggio documentate, con utilizzo di mezzi pubblici, taxi o auto a noleggio, oppure con rimborso chilometrico in caso di uso dell’auto propria. Sono rimborsabili anche vitto, alloggio e sosta del veicolo, se effettivamente sostenuti e documentati.

Trasparenza dei titolari di cariche politiche

La Regione pubblica nella sezione “Trasparenza” del proprio sito, per ciascun consigliere regionale, per il Presidente della Regione e per ogni componente della Giunta, i documenti e le informazioni previsti dalla normativa statale sulla trasparenza. La pubblicazione riguarda anche i dati patrimoniali e reddituali, con specifico riferimento a redditi dichiarati, immobili e mobili registrati, partecipazioni societarie e strumenti finanziari.

La raccolta e pubblicazione sono curate dalla Presidenza del Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza stabilisce modalità e tempi di comunicazione. In caso di mancata o parziale comunicazione, il Presidente diffida l’inadempiente entro 15 giorni; poi si applica una sanzione pari al 10% dell’indennità di carica e, in caso di ulteriore inadempimento, una riduzione del 50% dell’indennità.

Assegno di fine mandato e disciplina previdenziale/vitalizio

Ai titolari di cariche consiliari o di governo regionale spetta, se non rieletti o rinominati, un assegno di fine mandato entro il limite massimo riconosciuto dalla regione più virtuosa.

L’assegno è pari a una mensilità dell’indennità di carica lorda spettante al consigliere senza altre funzioni al momento della cessazione, per ogni anno di servizio fino a un massimo di dieci anni; la frazione superiore a sette mesi vale come anno intero. È previsto un contributo trattenuto sull’indennità di carica pari all’8,33%.

In caso di morte, l’assegno spetta agli eredi. Per i consiglieri che abbiano maturato dieci anni di mandato, anche non consecutivi, è prevista una regola speciale sulla contribuzione e sulla possibilità di richiedere l’assegno maturato.

La legge inoltre istituisce, con norma di rinvio, un sistema previdenziale contributivo di tipo analogo a quello della Camera dei deputati; nel testo consolidato è prevista una contribuzione del 13,5% della base imponibile per l’indennità differita, con coefficiente 2,75 a carico dell’amministrazione regionale e facoltà di richiesta entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione aggiunta.

Il vitalizio è escluso, per la durata dell’interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. Il titolare o avente diritto deve comunicare la condanna entro cinque giorni; l’ufficio può verificare d’ufficio e recuperare le somme indebitamente percepite dal passaggio in giudicato.

Finanziamento dei gruppi consiliari e gestione delle risorse

La disciplina dei gruppi consiliari è riscritta come parte dell’organizzazione del Consiglio per l’attività istituzionale, mentre per le attività diverse opera in regime privatistico.

Il contributo annuo per il funzionamento di ciascun gruppo è fissato in una quota per consigliere aderente, pari a 5.000 euro per componente, più 0,05 euro per abitante della Regione secondo l’ultimo censimento. In caso di variazioni nella composizione o di fusione tra gruppi, il contributo è rideterminato pro quota dal mese successivo alla variazione.

Non sono finanziati i gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli formatisi all’esito delle elezioni o ridottisi a un solo componente nel corso della legislatura. Il gruppo misto segue una disciplina specifica e, se composto da un solo consigliere, non riceve il contributo.

Il contributo decorre dalla prima seduta del Consiglio regionale e fino al termine della legislatura, viene ripartito su base mensile ed è erogato in rate quadrimestrali anticipate su conto corrente intestato al presidente del gruppo. Le somme sono vincolate agli scopi istituzionali del Consiglio e alle attività di studio, editoria, comunicazione e uffici territoriali funzionali; è vietato finanziare, direttamente o indirettamente, le strutture dei partiti o dei movimenti politici.

Personale dei gruppi consiliari

A ciascun gruppo è messa a disposizione una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ogni consigliere iscritto, secondo il parametro statale di riferimento.

Il personale può essere scelto tra dipendenti regionali di ruolo oppure tra dipendenti di altre amministrazioni, comandati presso la Regione. L’assegnazione avviene su richiesta nominativa del presidente di gruppo, previa verifica di compatibilità con le esigenze di servizio; per personale in altri uffici regionali è necessaria l’intesa con la Giunta. È necessario l’assenso del dipendente.

I dipendenti assegnati mantengono diritti e doveri del proprio stato giuridico ed economico, ma operano alle dipendenze del gruppo.

Se il gruppo non utilizza tutto o parte del personale spettante, riceve un contributo mensile parametrato alla retribuzione annua di un dipendente regionale D6, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, tredicesima e TFR, con alcune esclusioni specifiche. Il contributo è riconosciuto dalla prima seduta del Consiglio fino a fine legislatura ed è ripartito mensilmente.

I gruppi possono stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo, conferire consulenze e collaborazioni, e sostengono direttamente anche i costi di formazione, convegni, congressi e missioni del personale.

Contabilità, rendicontazione e controlli sui gruppi consiliari

Ogni gruppo adotta un disciplinare interno sulla gestione delle risorse e sulla contabilità, nel rispetto delle linee guida statali, prevedendo che il presidente autorizzi le spese e ne sia responsabile. Le operazioni devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

Le economie annuali possono essere utilizzate nell’esercizio successivo; alla fine della legislatura le somme non impegnate vanno restituite alla Tesoreria regionale. I beni durevoli acquistati sono inventariati e restituiti al Consiglio a fine legislatura.

Il rendiconto annuale va presentato entro il 31 gennaio, corredato della documentazione contabile e delle informazioni sulle risorse trasferite e sulla tracciabilità. A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo, il rendiconto va presentato entro 30 giorni.

Il rendiconto passa al Presidente del Consiglio regionale, al Collegio dei revisori e poi al Presidente della Regione per la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto è pubblicato sul sito regionale insieme alla deliberazione della Corte dei conti. Libri e documenti contabili sono depositati presso la segreteria dell’Ufficio di Presidenza e conservati per almeno dieci anni.

I presidenti dei gruppi possono chiedere la consulenza del Collegio dei revisori dei conti della Regione e devono acquisirne il parere prima della trasmissione del rendiconto.

Sistema informativo dei dati sui finanziamenti dei gruppi

La Regione deve assicurare l’operatività di un sistema informativo per i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici. I dati sono pubblicati nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale e resi disponibili telematicamente alla Corte dei conti, al MEF – Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.

Il Presidente della Giunta, sentito il Presidente del Consiglio, stabilisce con decreto l’individuazione dei dati, le modalità e i tempi di conferimento, pubblicazione e trasmissione, nonché la gestione del sistema.

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi e limiti a enti e società pubbliche

La legge modifica la disciplina regionale sui limiti di compenso e sulla partecipazione agli organi collegiali degli enti finanziati dalla Regione. La partecipazione resta onorifica, salvo rimborso delle spese, e i gettoni di presenza non possono superare 30 euro a seduta giornaliera, con alcune esclusioni espresse.

Per tutti gli enti pubblici ed organismi pubblici dipendenti o partecipati dalla Regione, i rispettivi statuti e regolamenti devono essere adeguati, dal primo rinnovo utile, per limitare gli organi collegiali a non più di cinque componenti e i collegi dei revisori a tre. La Giunta deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare gli adeguamenti.

Nelle società interamente possedute dalla Regione o dai suoi enti dipendenti, il compenso degli organi di amministrazione e controllo è ridotto del 10%, con applicazione dalla prima scadenza successiva al 2013; la disposizione non si applica alle società quotate e alle controllate.

Riordino di enti, agenzie, organismi e società partecipate

La Giunta regionale deve presentare entro 90 giorni una proposta di legge per la riduzione della spesa degli enti e organismi strumentali della Regione, e compiere una ricognizione degli enti, aziende, agenzie e organismi che svolgono funzioni fondamentali o funzioni amministrative di comuni e province, per la loro soppressione o accorpamento, con riduzione degli oneri finanziari almeno del 20%.

Sono previste eccezioni per le strutture che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

Per le società pubbliche non quotate controllate dalla Regione, la Giunta deve assicurare che compensi e trattamento economico annuo onnicomprensivo non superino quello del Primo Presidente della Corte di cassazione. Per talune società a fatturato prevalentemente rivolto a pubbliche amministrazioni sono previste opzioni tra scioglimento e alienazione delle partecipazioni, il divieto di nuovi affidamenti diretti, limiti sulla composizione dei consigli di amministrazione, restrizioni sulle assunzioni, sul lavoro flessibile e sul trattamento economico dei dipendenti, oltre a obblighi di verifica e responsabilità erariale in caso di violazione.

Per le altre società a totale partecipazione pubblica, i consigli di amministrazione devono essere composti da tre o cinque membri secondo criteri predeterminati, con prevalenza di dipendenti dell’amministrazione titolare o della controllante, e con ulteriori regole sulle deleghe del presidente e sul riversamento dei compensi.

La Regione e le amministrazioni del Sistema Regione Molise possono acquisire servizi da enti di diritto privato solo tramite procedure conformi alla normativa nazionale e comunitaria; gli enti privati che forniscono servizi all’amministrazione non possono ricevere contributi pubblici, salvo le categorie espressamente escluse.

Contenimento della spesa per autovetture, personale e beni di consumo

La Regione, gli enti dipendenti e le società controllate non possono superare, per manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi, il 50% della spesa 2011. Per il solo 2013 sono consentite deroghe per contratti pluriennali già in essere. La disciplina non si applica ai mezzi per servizi sociali e sanitari essenziali e per protezione civile.

Dal 2013 al 31 dicembre 2014 è vietato acquistare autovetture o stipulare leasing su autovetture; le procedure non perfezionate alla data di entrata in vigore sono revocate, con le medesime esclusioni per servizi essenziali e protezione civile.

L’utilizzo di autovetture di servizio o di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è consentito solo per le esigenze di servizio del titolare. Le violazioni possono incidere sulla responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Sono applicati anche i restanti principi statali su buoni pasto, divieto di monetizzazione di ferie e permessi, limiti agli incarichi a pensionati e criteri del trattamento accessorio.

Per mobili e arredi, negli anni 2013 e 2014 la spesa non può superare il 20% della media 2010-2011, salvo acquisti funzionali a ridurre altre spese immobiliari, da verificare preventivamente. Anche qui sono previste responsabilità dirigenziali e le consuete esclusioni per servizi essenziali.

Locazioni passive e razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio

I canoni delle locazioni passive di immobili a uso istituzionale sono ridotti del 15% dal 1° gennaio 2015; la riduzione si applica comunque ai contratti scaduti o rinnovati dopo l’entrata in vigore della legge.

Il rinnovo della locazione è possibile solo se sussistono insieme:

  • la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;
  • la persistente esigenza allocativa alla luce dei piani di razionalizzazione e delle riorganizzazioni.

In mancanza di tali condizioni, i contratti si risolvono alla scadenza; la prosecuzione nell’uso richiede comunque una verifica di convenienza tecnica ed economica da parte della Giunta.

Dal 1° gennaio 2014 la Regione deve definire annualmente il fabbisogno di spazi, individuare quelli non più necessari e attivare accordi con Agenzia del demanio e Agenzia del territorio per verificare immobili pubblici disponibili o la congruità dei canoni dei beni di terzi. La Giunta predispone entro 90 giorni un piano di razionalizzazione degli spazi, con parametro di 20-25 mq per addetto. Il 15% dei risparmi può essere destinato, nel bilancio dell’anno successivo, a progetti per il benessere organizzativo e il miglioramento dell’ambiente di lavoro.

Difesa legale di dipendenti e amministratori

La Regione assume a proprio carico gli oneri di difesa per dipendenti e amministratori coinvolti in procedimenti civili o penali per fatti direttamente connessi al servizio o al mandato, sin dall’apertura del procedimento, purché non vi sia conflitto di interessi e i compensi non superino la tariffa minima o i parametri professionali vigenti alla conclusione del procedimento.

Disposizioni finanziarie, decorrenza e profili transitori

La legge è dichiarata priva di nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. La Giunta deve quantificare e comunicare al Consiglio i risparmi di spesa prodotti, sia per l’esercizio corrente sia per il biennio successivo e a regime.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.