Sentenza del 21/07/2020 n. 2328 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tarsu - Omessa denuncia di occupazione degli immobili - Accertamento dell'imposta dovuta - Irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione per plurime annualità - Obbligo di applicazione del cumulo giuridico - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non ha presentato al Comune la denuncia di occupazione degli immobili, obbligo previsto per l'accertamento della Tarsu. L'ente ha proceduto all'accertamento dell'imposta dovuta e ha irrogato sanzioni per omessa dichiarazione riferite a plurime annualità. La questione giuridica verteva sull'interpretazione di tale omissione: se costituisse tante violazioni autonome sanzionabili separatamente oppure la violazione della stessa norma ripetuta nel tempo, tale da richiedere l'applicazione del principio del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12, co. 1, d.lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'omessa presentazione della denuncia di occupazione integri la violazione della medesima disposizione di legge ripetuta per più annualità e non violazioni distinte e autonome. Di conseguenza ha affermato l'obbligo, per l'ente impositore, di applicare il cumulo giuridico nella quantificazione della sanzione amministrativa. Pertanto l'azione sanzionatoria del Comune è legittima nella forma: le omissioni pluriennali devono essere sanzionate attraverso il criterio del cumulo giuridico previsto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472/1997.
Norme richiamate
art. 70, d.lgs. 507/1993
Disciplina l'obbligo di presentazione della denuncia di occupazione ai fini della Tarsu; la mancata presentazione costituisce violazione ripetibile nel tempo rispetto alla medesima previsione normativa.
art. 76, d.lgs. 507/1993
Prevede le conseguenze e gli strumenti per l'accertamento dell'imposta in caso di omissione o irregolarità nella denuncia, funzionale all'applicazione delle misure sanzionatorie.
art. 12, comma 1, d.lgs. 472/1997
Stabilisce il principio del cumulo giuridico per la quantificazione delle sanzioni amministrative: quando la stessa violazione si ripete nel tempo, la sanzione deve essere commisurata applicando il cumulo giuridico e non come una serie di violazioni autonome.
Massime di principio
- L'omessa denuncia annuale di occupazione di un immobile costituisce, per ciascun anno di omissione, la reiterazione della stessa violazione normativa piuttosto che violazioni autonome: pertanto va considerata ai fini sanzionatori secondo il principio del cumulo giuridico.
- L'ente impositore può legittimamente irrogare sanzioni per più annualità, ma deve quantificarle applicando il cumulo giuridico previsto dall'art. 12, co. 1, d.lgs. 472/1997, evitando trattamenti come pluralità di illeciti distinti quando la norma violata è la medesima.
- Il contribuente ha convenienza a regolarizzare tempestivamente le omissioni denunciando l'occupazione per evitare l'accumulo di sanzioni maggiorate; eventuali contestazioni dovranno mirare a dimostrare fatti nuovi o difformità normative per ciascuna annualità.
- In caso di contenzioso, è utile verificare termini di prescrizione e decorrenze specifiche per ogni annualità per valutare se parte delle pretese impositive/sanzionatorie siano già cadute in prescrizione.
- La ricostruzione della condotta deve privilegiare l'analisi della norma violata e della sua ripetizione temporale: se la violazione è sostanzialmente identica e reiterata, gli organi sanzionatori devono adottare il cumulo giuridico e motivare la quantificazione complessiva della sanzione.
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