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Sentenza

Sentenza del 22/05/2017 n. 1334 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento in base a P.V.C. della Guardia di Finanza che aveva constatato flussi finanziari con spedizioni all'estero di somme di denaro da parte dei soci di una società - Necessità del preventivo esame della documentazione contabile della società - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'accertamento fiscale traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, fondato sull'analisi di flussi finanziari e su trasferimenti frazionati e fraudolenti di denaro verso la Cina, ricondotti alla società e ai suoi soci. Il ricorrente contestava, tra l'altro, la legittimità del nuovo avviso emesso dopo l'annullamento in autotutela del precedente, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, l'assenza di un preventivo esame della contabilità sociale e l'insufficienza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato l'appello inammissibile perché il ricorrente aveva depositato l'atto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Esaminando comunque la controversia nel merito, ha ritenuto l'appello infondato: l'Agenzia poteva sostituire, entro i termini di decadenza, l'avviso annullato in autotutela anche senza nuovi elementi; non era necessario un nuovo contraddittorio per la nota della Guardia di Finanza, poiché essa chiariva elementi già contenuti nel PVC; per l'IVA il contribuente non aveva indicato concrete difese che avrebbe potuto svolgere; il PVC faceva fede quanto ai fatti attestati e non era necessario un preventivo esame della contabilità sociale. Gli indizi raccolti, tra cui dati dell'Archivio unico informatico, file informatici, appostamenti e dichiarazioni, sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti. L'appello è stato quindi respinto, con condanna alle spese di euro 3.000 oltre accessori e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La rituale costituzione in giudizio dell'appellante richiede il deposito dell'atto entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello.

    Il mancato deposito dell'appello entro trenta giorni ne determina l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile mediante la costituzione dell'Amministrazione resistente.

  • Art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente modificazioni dell'avviso di accertamento in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'ufficio.

    La limitazione relativa ai nuovi elementi non opera quando il precedente avviso sia stato annullato in autotutela e sostituito entro i termini di legge.

  • Art. 2, d.m. 11 febbraio 1997, n. 37

    Riconosce all'Amministrazione il potere di autotutela sostitutiva, esercitabile per correggere errori di un precedente atto, senza che l'elenco delle ipotesi di annullamento debba intendersi tassativo.

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste; l'avviso non può essere emanato prima della scadenza del termine.

    Il termine dilatorio si applica agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio dell'attività. Non è automaticamente riaperto da una successiva nota esplicativa che non introduce nuovi fatti.

  • Art. 2700 del codice civile

    L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento e delle dichiarazioni e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.

    Il PVC della Guardia di Finanza è assistito da fede privilegiata quanto ai fatti direttamente constatati; tali fatti possono essere contestati mediante querela di falso.

  • Art. 36, comma 34-bis, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

    Introduce il principio generale secondo cui il reddito è tassabile per il solo fatto della sua sussistenza, indipendentemente dalla provenienza, dalla preventiva dimostrazione dell'esercizio di un'attività e dalla liceità o illiceità dell'attività.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quando ne ricorrono i presupposti.

  • Art. 111, comma 2, della Costituzione; artt. 6 e 13 CEDU

    I principi di ragionevole durata del processo e di effettività della tutela possono giustificare, in determinate circostanze, la prosecuzione unitaria di procedimenti collegati, evitando formalità processuali inutili quando il contraddittorio sostanziale sia comunque garantito.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento annullato in autotutela può essere sostituito entro i termini di decadenza anche sulla base degli stessi elementi, purché il nuovo atto corregga gli errori precedenti e non violi un giudicato.
  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda, in linea generale, gli accertamenti derivanti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'impresa; una successiva comunicazione meramente chiarificatrice non impone necessariamente un nuovo termine.
  • La contestazione del mancato contraddittorio non può essere meramente formale: il contribuente deve indicare concretamente quali argomentazioni o documenti avrebbe potuto presentare e dimostrare che non si tratta di difese pretestuose.
  • L'Amministrazione può fondare l'accertamento su un PVC della Guardia di Finanza e su dati investigativi esterni alla contabilità, quando gli elementi raccolti sono convergenti e idonei a dimostrare operazioni non dichiarate.
  • Non è generalmente necessario che l'Agenzia esamini preventivamente tutta la contabilità dell'impresa se l'accertamento riguarda fatti finanziari specificamente ricostruiti mediante indagini autonome e la contabilità non è decisiva per verificarli.
  • La tassabilità non dipende dalla liceità dell'origine del reddito: anche flussi finanziari fraudolenti o derivanti da attività illecite possono costituire base imponibile se effettivamente percepiti.
  • Nei giudizi relativi a società di persone e redditi imputati ai soci, società e soci sono normalmente collegati da litisconsorzio necessario; tuttavia, una trattazione sostanzialmente unitaria può evitare conseguenze processuali inutili quando tutte le parti siano consapevoli delle reciproche difese e il contraddittorio sia stato sostanzialmente rispettato.
  • Il rispetto dei termini processuali di deposito dell'appello è essenziale: il superamento del termine di trenta giorni può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione anche se la controparte si è costituita.

Testo integrale

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