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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2795

Regolamento delegato (UE) 2024/2795 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

Normativa europea32024R2795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato rinvia di un anno, al 1º gennaio 2026, l’applicazione nell’Unione delle nuove regole FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Nel periodo transitorio gli enti continuano ad applicare e a segnalare il quadro previgente del CRR, così da evitare disallineamenti operativi e preservare la comparabilità internazionale. Il rinvio è esteso anche agli obblighi di informativa specifici introdotti dal regolamento (UE) 2024/1623, per coerenza con la nuova data di applicazione.

Rinvio di un anno dell’applicazione nell’Unione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato basati sulle norme FRTB, con adeguamento coerente degli obblighi di segnalazione e informativa.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), ossia agli enti creditizi e agli altri soggetti rientranti nel suo ambito prudenziale, per quanto riguarda il calcolo e la comunicazione dei requisiti di fondi propri relativi al rischio di mercato. Incide in particolare sulla parte tre, titolo IV, e sugli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del CRR, nella versione vigente all’8 luglio 2024, che restano applicabili fino al 1º gennaio 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1º gennaio 2025.

Rinvio dell’applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

Il regolamento delegato (UE) 2024/2795 interviene sul regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per rinviare di un anno l’applicazione nell’Unione delle nuove regole FRTB relative al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. La misura risponde all’esigenza di evitare asimmetrie competitive rispetto ad altre giurisdizioni e di consentire un’applicazione più omogenea a livello internazionale.

Contesto normativo

Il provvedimento si inserisce nella sequenza di modifiche al CRR operate dal regolamento (UE) 2019/876, che aveva introdotto le norme FRTB come obblighi di segnalazione, e dal regolamento (UE) 2024/1623, che le ha rese vincolanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri. Poiché il nuovo quadro prudenziale decorre dal 1º gennaio 2025, la Commissione ha ritenuto necessario allineare il calendario applicativo per evitare incertezze e disallineamenti operativi.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli enti assoggettati al regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare per quanto concerne il trattamento prudenziale del rischio di mercato. Il rinvio opera sulla parte tre, titolo IV, e sugli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del CRR nella versione vigente all’8 luglio 2024, che continuano a trovare applicazione fino al 1º gennaio 2026.

Regime transitorio per calcolo, segnalazione e informativa

Fino al 1º gennaio 2026 gli enti devono continuare ad applicare i metodi pre-FRTB per il rischio di mercato. Nel medesimo periodo restano fermi gli obblighi di segnalazione verso le autorità competenti, che possono così monitorare l’impatto della riforma e dialogare con gli intermediari sulla sua attuazione. Per coerenza sistematica, anche gli obblighi di informativa specifici sul rischio di mercato introdotti dal regolamento (UE) 2024/1623 sono differiti di un anno; nel frattempo gli enti devono continuare a pubblicare le informazioni pertinenti sulla propria esposizione al rischio di mercato e sui relativi requisiti di fondi propri secondo i metodi previgenti.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2025. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Rinvio dell’applicazione delle norme FRTB

Introduce nel regolamento (UE) n. 575/2013 l’articolo 520 bis, secondo cui fino al 1º gennaio 2026 gli enti continuano ad applicare la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del CRR nella versione in vigore all’8 luglio 2024. In sostanza, le nuove regole FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato non si applicano nel 2025.

Continuità degli obblighi di segnalazione e informativa

Durante il periodo di rinvio, gli enti devono continuare a segnalare alle autorità competenti le informazioni sul rischio di mercato secondo i metodi pre-FRTB. Restano inoltre applicabili, fino alla nuova data, gli obblighi di segnalazione relativi ai requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 430 ter del CRR nella versione in vigore all’8 luglio 2024. Per coerenza, sono rinviati di un anno anche i correlati obblighi di informativa specifici sul rischio di mercato introdotti dal regolamento (UE) 2024/1623.

Motivazione del rinvio

Il rinvio è giustificato dalla necessità di evitare effetti distorsivi sulla parità di condizioni internazionali, considerati i ritardi di attuazione delle norme FRTB in altre giurisdizioni aderenti al Comitato di Basilea. Il testo sottolinea anche l’esigenza delle autorità competenti di disporre di dati per monitorare l’impatto dell’FRTB e di preservare la disciplina di mercato attraverso la pubblicazione di informazioni rilevanti basate sui metodi pre-FRTB durante il periodo transitorio.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º gennaio 2025. Il coordinamento con la decorrenza del regolamento (UE) 2024/1623, che inizia ad applicarsi dal 1º gennaio 2025, evita prescrizioni contrastanti per gli enti.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialirischio di mercatosegnalazione e informativa

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