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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2112

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2112 della Commissione, del 24 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dithmarscher Gans (IGP)]

Normativa europea32024R2112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra ufficialmente nel registro UE delle DOP e IGP il nome "Dithmarscher Gans" come indicazione geografica protetta. La Commissione evidenzia che la domanda rientra nel regime transitorio previsto dal regolamento (UE) 2024/1143 per le pratiche avviate prima del 13 maggio 2024 e che non sono state presentate opposizioni. Il provvedimento ha efficacia diretta e si applica in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Dithmarscher Gans" come IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Dithmarscher Gans" quale indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda la domanda presentata dalla Germania e pubblicata a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024, che continua a essere trattata secondo il regolamento (UE) n. 1151/2012 in virtù dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal momento dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

Registrazione della IGP "Dithmarscher Gans"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2112 della Commissione iscrive nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome "Dithmarscher Gans" come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si colloca nel quadro transitorio derivante dall’abrogazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ad opera del regolamento (UE) 2024/1143, che continua tuttavia ad applicarsi alle domande già ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024.

Quadro normativo e presupposti della decisione

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come base procedurale del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, le domande di registrazione delle indicazioni geografiche pubblicate a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024 restano disciplinate dal previgente regolamento 1151/2012.

Procedura seguita per "Dithmarscher Gans"

La domanda di registrazione del nome "Dithmarscher Gans" come IGP, presentata dalla Germania, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione constata inoltre che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la fase prevista dall’articolo 51 del medesimo regolamento.

Effetto giuridico della registrazione

In assenza di opposizioni, la Commissione dispone la registrazione del nome. L’articolo 1 contiene dunque la decisione costitutiva di iscrizione di "Dithmarscher Gans" nel registro delle IGP, con conseguente protezione del nome nell’ordinamento dell’Unione secondo il regime applicabile alle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 dispone che il nome "Dithmarscher Gans" è registrato come IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Base giuridica e regime transitorio

Nei considerando si precisa che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate in Gazzetta ufficiale a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024. La domanda di "Dithmarscher Gans" è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; per tale ragione il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine e indicazioni geografichequalità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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