Regolamento (UE) 2024/2000
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2000 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 per razionalizzare la comunicazione in merito alla sua applicazione e consentire l'uso di sistemi di antenna attivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 per allinearlo alla versione aggiornata della norma EN 62232:2022 e consentire l’impiego di sistemi di antenna attivi nei punti di accesso senza fili di portata limitata. Interviene inoltre sugli obblighi di notifica degli operatori e sulla periodicità delle relazioni degli Stati membri, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi. Viene anche chiarita la disciplina della co-locazione dei sistemi di antenna e della prova della conformità dell’EIRP aggregata.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 sui punti di accesso senza fili di portata limitata, per estenderne l’applicazione ai sistemi di antenna attivi e razionalizzare notifiche e relazioni degli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070, nell’ambito dell’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972. La modifica riguarda in particolare gli operatori che installano punti di accesso di classe E2 o E10, le autorità nazionali competenti destinatari delle notifiche e gli Stati membri tenuti al monitoraggio e alla relazione periodica alla Commissione. L’estensione include anche i punti di accesso con sistema di antenna attivo e la disciplina della co-locazione di sistemi di antenna; resta salva la libera circolazione e l’uso delle apparecchiature radio ai sensi della direttiva 2014/53/UE.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 sui punti di accesso senza fili di portata limitata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2000 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070, adottato in attuazione dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972. L’obiettivo è duplice: da un lato, allineare la disciplina alla norma EN 62232:2022, che consente l’uso di sistemi di antenna attivi; dall’altro, ridurre gli oneri amministrativi per operatori e Stati membri, razionalizzando notifiche e relazioni periodiche. Il regolamento mira inoltre a facilitare l’installazione di tecnologie di nuova generazione, mantenendo l’attenzione sulla tutela della salute pubblica secondo la raccomandazione 1999/519/CE.
Ambito materiale e finalità della modifica
La modifica riguarda i punti di accesso senza fili di portata limitata già disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1070. In origine quel regolamento non si applicava ai punti di accesso con sistema di antenna attivo; il nuovo atto sopprime tale esclusione, estendendo quindi il quadro tecnico anche a tali soluzioni. Il considerando rileva espressamente che ciò non deve pregiudicare la libera circolazione e l’uso delle apparecchiature radio ai sensi della direttiva 2014/53/UE.
Notifica degli operatori per le installazioni di classe E2 ed E10
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento modificato prevede che gli operatori che installano punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10, conformi alle condizioni del paragrafo 1, notifichino l’installazione all’autorità nazionale competente entro un mese dall’installazione di ciascun punto di accesso. La notifica deve contenere:
- l’installazione;
- l’ubicazione;
- l’indicazione se il punto di accesso rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).
Rispetto al testo previgente, il termine per la notifica è quindi esteso da due settimane a un mese, con l’evidente intento di introdurre maggiore flessibilità procedurale.
Relazioni periodiche degli Stati membri alla Commissione
L’articolo 4 è riscritto per coordinare l’attività di monitoraggio degli Stati membri e la trasmissione delle relazioni alla Commissione. Il nuovo assetto prevede che:
- la prima relazione sia stata dovuta entro il 31 dicembre 2021;
- successivamente le relazioni siano state annuali fino al 31 dicembre 2023;
- a decorrere dal 1º gennaio 2024 le relazioni diventino biennali;
- la prima relazione nel nuovo regime sia presentata entro il 31 marzo 2026.
Ciascuna relazione deve coprire un periodo di due anni civili e va trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo alla fine del periodo di riferimento. Il contenuto delle relazioni deve riguardare l’applicazione del regolamento e, in particolare, dell’articolo 3, paragrafo 1, anche con riferimento alle tecnologie utilizzate dai punti di accesso installati.
Co-locazione di sistemi di antenna ed EIRP aggregata
Una parte centrale della modifica riguarda il chiarimento della co-locazione di sistemi di antenna, o loro parti, sullo stesso sito o sulla stessa struttura di sostegno. Il considerando precisa che per co-locazione si intende il montaggio o l’installazione di più sistemi di antenna, o loro parti, appartenenti a uno o più punti di accesso senza fili di portata limitata, destinati alla trasmissione e ricezione di segnali radio a fini di comunicazione.
L’allegato sostituito stabilisce che, nei casi di co-locazione, i criteri di EIRP previsti dalla norma EN 62232:2022 si applicano alla somma delle EIRP di tutti i sistemi co-locati o delle loro parti. Le prove della conformità dell’EIRP aggregata possono essere presentate congiuntamente dai soggetti installatori, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale. Si tratta di una precisazione importante per la prassi autorizzativa e di compliance tecnica.
Condizioni tecniche di installazione e requisiti estetico-funzionali
L’allegato ribadisce e dettaglia le condizioni di installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. In particolare:
- il volume totale della parte visibile al pubblico di un singolo punto di accesso non deve superare 30 litri;
- per più punti di accesso distinti che condividono lo stesso sito infrastrutturale, il volume totale delle parti visibili al pubblico non deve superare 30 litri;
- se il sistema di antenna e altri elementi sono installati separatamente, le parti che eccedono i 30 litri devono essere rese invisibili al pubblico;
- il punto di accesso deve avere coerenza visiva con la struttura di sostegno, dimensioni proporzionate, forma coerente, colori neutri compatibili con la struttura e cavi nascosti;
- non deve generare ulteriori ingombri visivi, nemmeno in combinazione con altri punti già installati nello stesso sito o in siti adiacenti;
- peso e forma non devono richiedere un rafforzamento strutturale della struttura di sostegno;
- un punto di accesso di classe E10 può essere installato solo all’aperto o in ampi spazi al chiuso con soffitto di almeno 4 metri.
Rinvio alla norma EN 62232:2022 e tutela della salute pubblica
La modifica recepisce la norma europea EN 62232:2022, edizione 3.0, che disciplina la determinazione dell’intensità di campo elettromagnetico, della densità di potenza e del SAR in prossimità delle stazioni radio base ai fini della valutazione dell’esposizione umana. Il regolamento collega tale aggiornamento alla necessità di mantenere un elevato livello di protezione della salute pubblica, in coerenza con la raccomandazione 1999/519/CE sulla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione ai sistemi di antenna attivi
L’articolo 1 sopprime il secondo comma dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1070, eliminando l’esclusione dei punti di accesso senza fili di portata limitata con sistema di antenna attivo. La modifica recepisce l’aggiornamento della norma EN 62232:2022 e consente l’uso di tali sistemi nel rispetto dei limiti raccomandati dalla raccomandazione 1999/519/CE.
Notifica all’autorità nazionale competente
Per gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni del paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 3, come sostituito, prevede la notifica all’autorità nazionale competente entro un mese dall’installazione di ciascun punto di accesso. La notifica deve indicare l’installazione, l’ubicazione e se il punto di accesso rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).
Relazione degli Stati membri alla Commissione
L’articolo 4 è sostituito per prolungare da uno a due anni il periodo di riferimento delle relazioni e per fissare una nuova cadenza biennale dal 1º gennaio 2024. Le relazioni riguardano ciascuna un periodo di due anni civili e sono presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo alla fine del periodo di riferimento; la prima relazione secondo il nuovo regime è dovuta entro il 31 marzo 2026. Il testo mantiene il riferimento al monitoraggio sull’applicazione del regolamento e, in particolare, dell’articolo 3, paragrafo 1.
Co-locazione e prova della conformità EIRP aggregata
L’allegato è sostituito per chiarire che, in caso di installazione co-locata di sistemi di antenna o loro parti, la conformità dei criteri di EIRP della norma EN 62232:2022 si valuta sulla somma delle EIRP di tutti i sistemi co-locati o delle loro parti. Le prove della conformità dell’EIRP aggregata possono essere presentate congiuntamente dai soggetti installatori, salvo diverse disposizioni del diritto nazionale.
Condizioni tecniche e visibilità dei punti di accesso
L’allegato conferma le condizioni fisiche e tecniche per l’installazione: volume visibile al pubblico non superiore a 30 litri per un singolo punto di accesso e, per più punti di accesso distinti sullo stesso sito infrastrutturale, volume complessivo visibile non superiore a 30 litri. Le parti che eccedono tale volume devono essere rese invisibili al pubblico; sono inoltre richieste coerenza visiva, colori neutri, cavi nascosti, proporzionalità rispetto alla struttura di sostegno e assenza di ulteriori ingombri visivi. Il peso e la forma non devono richiedere rafforzamenti strutturali e la classe E10 può essere installata solo all’aperto o in ampi spazi al chiuso con soffitto di almeno 4 metri.
Riferimenti alla norma EN 62232:2022
La disciplina rinvia alle classi di installazione E0, E2 ed E10 della norma europea EN 62232:2022, in particolare al punto 6.2.5, tabella 2. Tali requisiti tecnici servono a garantire la valutazione dell’esposizione umana in prossimità delle stazioni radio base e la conformità rispetto ai criteri di potenza isotropa equivalente irradiata (EIRP).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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