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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2091

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2091 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32024R2091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna un atto di esecuzione preesistente relativo al regime dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti agricoli trasformati e ai prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché dell'ovoalbumina. La Commissione interviene sulla base del controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i valori per alcune importazioni in funzione dell'origine. La misura entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione per garantire un'applicazione immediata.

Modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando il prezzo rappresentativo e la cauzione per taluni prodotti del settore uova e pollame, in particolare per pezzi disossati di pollame congelati di origine Brasile.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti rientranti nei settori delle uova e del pollame nonché dell'ovoalbumina, limitatamente alle voci e ai codici NC interessati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1484/95 come sostituito. La modifica riguarda in concreto il prodotto classificato al codice NC 0207 14 10 (pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati) di origine BR (Brasile), ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e della cauzione connessa al regime dei dazi addizionali all'importazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2091: aggiornamento dei prezzi rappresentativi per uova e pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2091 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. La Commissione motiva l'intervento con il controllo periodico dei dati di mercato, dal quale è emersa la necessità di aggiornare taluni valori in funzione delle variazioni di prezzo e dell'origine delle merci.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 183, lettera b), e del regolamento (UE) n. 510/2014, in particolare dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a). La finalità è assicurare che i prezzi rappresentativi utilizzati nel sistema dei dazi addizionali all'importazione siano allineati ai dati più recenti, così da consentire un'applicazione coerente e tempestiva della disciplina commerciale applicabile ai prodotti agricoli interessati.

Ambito materiale della modifica

La modifica incide esclusivamente sull'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, sostituendolo con il testo aggiornato contenuto nell'allegato del nuovo regolamento. Il contenuto normativo è concentrato su un prodotto specifico del settore avicolo:

  • codice NC 0207 14 10;
  • designazione: pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati;
  • origine: BR (Brasile). Per tale voce sono fissati un prezzo rappresentativo di 261 EUR/100 kg e una cauzione di 12 EUR/100 kg.

Effetti sul regime dei dazi addizionali all'importazione

Il regolamento non istituisce un nuovo regime, ma aggiorna i parametri economici rilevanti per l'applicazione del sistema già previsto dal regolamento (CE) n. 1484/95. In particolare, la determinazione dei prezzi rappresentativi serve a sostenere il meccanismo dei dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame, tenendo conto delle differenze di prezzo per origine. La modifica opera dunque come adeguamento tecnico-operativo del quadro esistente.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Considerazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori doganali e per gli importatori del comparto avicolo, l'effetto rilevante del regolamento è l'aggiornamento immediato dei valori da utilizzare ai fini del calcolo del regime di importazione per la specifica merce interessata. L'applicazione del nuovo prezzo rappresentativo e della cauzione decorre dalla pubblicazione, con impatto diretto sulle operazioni di importazione relative al prodotto classificato al codice NC 0207 14 10 di origine brasiliana.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2091. La modifica aggiorna i parametri economici utilizzati per il regime dei dazi addizionali all'importazione nei settori interessati.

Aggiornamento del prezzo rappresentativo e della cauzione per un prodotto specifico

Nell'allegato è indicato, per il codice NC 0207 14 10, relativo a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, un prezzo rappresentativo pari a 261 EUR/100 kg e una cauzione pari a 12 EUR/100 kg. L'origine indicata è BR (Brasile).

Base giuridica e motivazione della modifica

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. I considerando precisano che la revisione deriva dal controllo regolare dei dati di mercato e dalla necessità di adeguare i prezzi rappresentativi in base alle variazioni di prezzo secondo l'origine.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledazi all'importazione

Testo integrale

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