Cassazione Penale, Sentenza n. 34705/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per poter proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 04/12/2017 che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'istante ha dedotto di essere venuto a conoscenza del primo atto utile (ordine di esecuzione) solo con la notifica del 14/08/2024, che l'atto non era stato tradotto nella lingua a lui comprensibile e che non aveva mai avuto contezza del processo di secondo grado perché si trovava all'estero; inoltre asserisce di non aver mai avuto contatti con il difensore d'ufficio a lui assegnato.
La decisione
Il Collegio ha rigettato l'istanza: ha ritenuto che non fossero prodotti né allegati elementi idonei a provare la mancata conoscenza della lingua italiana né fatti costituenti caso fortuito o forza maggiore. La mera cittadinanza straniera o la permanenza all'estero non sono sufficienti per esigere la traduzione automatica dell'atto. L'istante risultava 'non comparso' ma non processato in assenza e non aveva mai richiesto un interprete; la mancata traduzione avrebbe potuto al più dare luogo a nullità dell'ordine di esecuzione (nullità che non è stata chiesta) e non della sentenza di appello. Poiché l'istanza ex art. 175 non era corredata da prove o allegazioni idonee e non è stata rispettata la disciplina del termine di 10 giorni dalla cessazione del fatto impeditivo, l'istanza è stata rigettata.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sostanziale contestata: disciplina il reato per il quale il ricorrente è stato condannato; citata per identificare il titolo della condanna confermata in appello.
art. 175 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la restitutio in integrum: l'istanza deve essere proposta entro 10 giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore e richiede prove o almeno allegazioni utili a ritenere sussistenti i presupposti della restitutio. Il Collegio ha applicato questa regola per rigettare l'istanza priva di allegazioni probatorie.
Massime di principio
- La mera cittadinanza straniera o il fatto di essere stato all'estero durante il processo non bastano a dimostrare la mancata conoscenza della lingua italiana: occorrono allegazioni e, se possibile, prove specifiche.
- Per ottenere la restitutio in integrum ex art. 175 cod. proc. pen. è necessario proporre l'istanza entro i 10 giorni dalla cessazione dell'evento impeditivo e fornire elementi che evidenzino caso fortuito o forza maggiore o altra condizione impeditiva.
- Se l'imputato non ha mai richiesto un interprete o non ha chiesto formalmente la sospensione per incomprensione linguistica, la mancata traduzione non è automaticamente rilevante; può al più incidere sulla validità di atti specifici (es. ordine di esecuzione) se ne sia chiesta la declaratoria di nullità.
- La qualificazione di 'non comparso' non equivale automaticamente al processo in contumacia: la differenza è rilevante ai fini delle tutele (es. diritto all'interpretazione) e delle conseguenze processuali.
- È buona prassi, in caso di difficoltà linguistiche o di contatti con il difensore d'ufficio, documentare tempestivamente i tentativi di contatto e richiedere formalmente l'interprete o altre misure a tutela, poiché le produzioni documentali sono decisive per una richiesta di restituzione dei termini.
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