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Risoluzione

Risoluzione n. 12 del 31/01/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce il trattamento fiscale di una permuta di immobili tra un Comune e lo Stato/Agenzia del Demanio. Viene affermato che, per effetto dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 23/2011 come modificato nel 2014, continuano ad applicarsi le agevolazioni per le permute di immobili pubblici: imposta di registro fissa di 200 euro, imposta ipotecaria fissa di 200 euro per il trasferimento a favore del Comune e nessuna imposta ipotecaria/catastale per il trasferimento a favore dello Stato; l'imposta catastale è dovuta nella misura dell'1% sul valore dei beni trasferiti al Comune. L'atto è inoltre esente da bollo.

Permuta di immobili tra Comune e Agenzia del Demanio: imposte di registro, ipotecaria e catastale

Permuta di immobili tra Comune e Agenzia del Demanio: trattamento tributario

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile a un atto di permuta tra un Comune e l’Agenzia del Demanio avente ad oggetto immobili pubblici. Il documento ricostruisce il quadro normativo in materia di imposta di registro, ipotecaria, catastale e bollo, concludendo per la permanenza di specifiche agevolazioni per le permute di immobili pubblici.

Quesito posto dall’Ufficio

La Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia chiede il corretto trattamento tributario, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di una permuta immobiliare tra il Comune di … e lo Stato, per esso il Demanio.

L’operazione prevede:

  • trasferimento allo Stato di una stazione dei Carabinieri, un’area e un ex magazzino stradale;
  • trasferimento al Comune di una caserma, un magazzino idraulico e un podere sperimentale.

Soluzione interpretativa prospettata dalla Direzione regionale

La Direzione istante sostiene che l’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 23/2011, come modificato, escluda la soppressione delle agevolazioni tributarie per gli atti aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta.

Secondo tale impostazione, la disposizione non introdurrebbe una nuova agevolazione, ma ripristinerebbe quelle già esistenti prima della riforma, con la conseguenza che:

  • ciascun trasferimento, se considerato autonomamente, sconta l’imposta di registro in misura fissa;
  • nella permuta si applica una sola imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro;
  • per l’imposta ipotecaria, trattandosi di formalità di trascrizione unica, si applicherebbe il regime fisso;
  • per l’imposta catastale, invece, si applicherebbe l’aliquota dell’1% sul valore dei beni trasferiti al Comune.

Valutazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla permuta e sull’imposta di registro

L’Agenzia ricorda che l’articolo 10 del D.Lgs. 23/2011 ha riformato la disciplina dell’imposta di registro sugli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari e che il comma 4, nella formulazione vigente, esclude la soppressione delle esenzioni e agevolazioni tributarie per gli atti aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta.

Da ciò deriva il ripristino delle disposizioni agevolative applicabili prima della riforma per le permute di immobili pubblici.

Ai fini dell’imposta di registro, l’operazione va valutata alla luce dell’articolo 43, comma 1, lettera b), del TUR:

  • per le permute, la base imponibile è costituita dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta;
  • occorre quindi verificare separatamente la tassazione dei due trasferimenti;
  • l’imposta dovuta è quella relativa al trasferimento che genera l’imposta maggiore.

Nel caso concreto, fino al 31 dicembre 2013 l’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevedeva l’imposta di registro in misura fissa per i trasferimenti di immobili posti in essere, tra l’altro, a favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Pertanto, sia il trasferimento a favore dello Stato sia quello a favore del Comune sarebbero stati soggetti a imposta fissa.

Ne consegue che la permuta tra Comune e Amministrazione statale deve essere assoggettata a imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, tenuto conto dell’elevazione da 168 a 200 euro disposta dall’articolo 26 del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/2013.

L’imposta di registro è posta a carico del Comune ai sensi dell’articolo 57, comma 7, del TUR, che stabilisce che nei contratti in cui è parte lo Stato è obbligata al pagamento unicamente l’altra parte contraente.

Imposta ipotecaria

Per l’imposta ipotecaria, l’Agenzia richiama:

  • l’articolo 2 del TUIC, secondo cui l’imposta proporzionale sulle trascrizioni si commisura alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o successioni/donazioni;
  • l’articolo 1, comma 2, del TUIC, che esclude l’imposta ipotecaria per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato;
  • l’articolo 2 della Tariffa allegata al TUIC, che prevede l’imposta in misura fissa di 200 euro per le trascrizioni a favore, tra l’altro, dei Comuni.

Ne deriva che:

  • per i trasferimenti a favore dello Stato non sono dovute imposte ipotecarie;
  • per il trasferimento a favore del Comune l’imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa pari a 200 euro.

Imposta catastale

L’imposta catastale è collegata alla formalità della voltura catastale. L’Agenzia richiama l’articolo 10 del TUIC, che prevede l’imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari, nonché il comma 3, che esclude l’imposta per le volture eseguite nell’interesse dello Stato.

Pertanto:

  • per i trasferimenti a favore dello Stato non è dovuta l’imposta catastale;
  • per il trasferimento a favore del Comune è dovuta l’imposta catastale nella misura dell’1% sul valore dei beni immobili trasferiti.

Esenzione dall’imposta di bollo

L’atto di permuta è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della Tabella allegata al DPR 642/1972, poiché rientra tra gli atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province e comuni.

Conclusione operativa

L’Agenzia conclude che la permuta di immobili pubblici tra il Comune e l’Amministrazione statale deve essere tassata come segue:

  • imposta di registro: 200 euro, a carico del Comune;
  • imposta ipotecaria: 200 euro per il trasferimento a favore del Comune; nessuna imposta per il trasferimento a favore dello Stato;
  • imposta catastale: 1% sul valore dei beni trasferiti al Comune; nessuna imposta per il trasferimento a favore dello Stato;
  • imposta di bollo: esente.

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare sulla corretta osservanza dei principi e delle istruzioni fornite.

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