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Risoluzione

Risoluzione n. 11 del 29/01/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che alcune operazioni effettuate dal vivaista su piante ornamentali acquistate da terzi — concimazione, inserimento di ritentori idrici, trattamento delle zolle, potatura, steccatura e rinvasatura — sono qualificabili come attività di manipolazione e, quindi, rientrano tra le attività agricole con tassazione su base catastale ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR.

Regime fiscale delle operazioni di manipolazione su piante ornamentali

Regime fiscale delle operazioni di manipolazione su piante ornamentali

La risoluzione affronta il trattamento fiscale di alcune lavorazioni eseguite da un vivaista su piante ornamentali acquistate da terzi produttori, purché sia rispettato il requisito della prevalenza dei prodotti propri. L’obiettivo è chiarire se tali operazioni vadano considerate attività agricole con reddito determinato su base catastale.

Quesito e attività oggetto di esame

Le associazioni di categoria segnalano che, prima della vendita, le piante sono sottoposte a specifiche operazioni per ampliare la gamma dell’offerta commerciale e adeguarle agli standard qualitativi e fitosanitari richiesti anche dai Paesi importatori. Le attività indicate sono:

  • concimazione e inserimento di ritentori idrici nel terriccio per garantire la shelf-life durante trasporto e permanenza presso il cliente;
  • trattamento delle zolle per eliminare insetti nocivi all’apparato radicale;
  • potatura, steccatura e rinvasatura.

Le associazioni chiedono di ricondurre tali operazioni nell’ambito delle attività di manipolazione previste dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, secondo cui sono attività agricole anche quelle di cui all’art. 2135, terzo comma, c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati con appositi decreti ministeriali.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, che ha chiarito come siano attività connesse tassate su base catastale quelle relative ai prodotti agricoli tassativamente indicati nei decreti ministeriali attuativi, purché ottenuti prevalentemente dall’imprenditore agricolo.

Decreti ministeriali e attività di manipolazione

La risoluzione richiama i decreti ministeriali succedutisi nel tempo per l’individuazione dei beni rilevanti ai fini dell’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR:

  • D.M. 11 luglio 2007;
  • D.M. 5 agosto 2010;
  • D.M. 17 giugno 2011;
  • D.M. 13 febbraio 2015.

Secondo tali decreti, rientrano tra le attività agricole connesse, e quindi nella tassazione su base catastale, anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante.

Parere del Ministero delle politiche agricole

Poiché i decreti ministeriali sono adottati dal MEF su indicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l’Agenzia acquisisce il parere di quest’ultimo con nota prot. n. 24856 del 9 aprile 2015.

Il Ministero afferma che le attività indicate alle lettere a), b) e c):

  • hanno carattere di effettiva manipolazione;
  • fanno parte di un più ampio insieme di operazioni atte a garantire la qualità del prodotto finale;
  • rientrano nelle pratiche agronomiche finalizzate alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico delle piante;
  • richiedono competenze, capacità e conoscenze tecniche agronomiche proprie dell’imprenditore agricolo.

Più in dettaglio, il Ministero chiarisce che:

  • per la lettera a), le attività sono necessarie e determinanti per garantire l’attecchimento e il mantenimento delle buone condizioni delle essenze vegetali;
  • per la lettera b), il trattamento delle zolle è una manipolazione specializzata che assicura non solo la qualità del prodotto finale, ma anche il rispetto degli standard per l’esportazione e dei requisiti imposti dai Paesi terzi;
  • per la lettera c), le attività descritte sono determinanti per conferire un concreto valore aggiunto al prodotto finale.

Conclusione dell’Agenzia

Sulla base del quadro normativo e del parere ministeriale, l’Agenzia delle Entrate conclude che le attività descritte dalle associazioni di categoria alle lettere a), b) e c) rientrano tra le attività di manipolazione tassate su base catastale ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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