Risoluzione n. 9 del 29/01/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, il termine di conservazione va calcolato sull’anno di produzione e trasmissione del documento, non sull’anno di imposta cui si riferisce. Viene confermato il richiamo al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, con esempio della dichiarazione redditi 2017 conservabile fino al 31 gennaio 2019.
Termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali
Termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali
La risoluzione affronta il tema del corretto criterio di individuazione del termine entro cui completare la conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali. L’Agenzia delle entrate precisa il parametro da utilizzare per calcolare la scadenza, con particolare riferimento ai modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento.
Quesito posto dal contribuente
La società istante chiede se, ai fini della conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali, il termine di scadenza debba essere individuato con riferimento:
- all’anno di presentazione della dichiarazione;
- oppure all’anno del periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce.
L’istante specifica che il proprio esercizio fiscale coincide con l’anno solare.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società ritiene che il termine di tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale debba essere calcolato avendo riguardo all’anno in cui la dichiarazione è stata prodotta e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate.
A titolo esemplificativo, per la dichiarazione relativa ai redditi 2016, modello “Redditi 2017 - SC”, la società indica:
- termine di presentazione: 31 ottobre 2017, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare;
- anno di trasmissione telematica: 2017;
- termine di conservazione: 31 gennaio 2019.
Secondo l’istante, tale criterio varrebbe per tutti i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento di natura fiscale presentati all’Agenzia delle entrate.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia richiama preliminarmente la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, nella quale è stato chiarito che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, che rinvia all’art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994, la conservazione dei documenti informatici rilevanti fiscalmente deve essere effettuata entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.
Tale termine viene inteso, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con riferimento al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Di conseguenza:
- il termine di riferimento per la conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;
- lo stesso criterio vale anche per i documenti rilevanti ai fini IVA, pur in presenza, dal periodo d’imposta 2017, di termini di presentazione non più coincidenti tra imposte dirette e IVA.
La risoluzione riporta anche un esempio già esaminato nella precedente prassi: per un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 1.1.2016-31.12.2016, il processo di conservazione di tutti i documenti fiscali andava concluso entro il 31 dicembre 2017, poi prorogato al 31 gennaio 2018 per effetto del D.P.C.M. 26 luglio 2017.
Precisazione sul caso dei modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento
Nel caso specifico oggetto del quesito, l’Agenzia precisa che, quando l’oggetto della conservazione è costituito da modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, il termine di scadenza deve essere determinato facendo riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento.
Pertanto, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017, relativa al periodo d’imposta 2016, trattandosi di un documento formato nel corso dell’anno 2017, il termine di conservazione coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 gennaio 2019.
Indicazioni finali
La risoluzione si conclude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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