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Risoluzione

Risoluzione n. 13 del 2/02/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione conferma che, in una fusione per incorporazione di una società consolidante con una società esterna al consolidato, il regime di tassazione di gruppo può proseguire in capo all'incorporante se permangono i requisiti di controllo e gli altri presupposti di legge. In questo caso non si applicano in via analogica le regole di riattribuzione delle perdite dell'art. 13, commi 5 e 6, del DM 9 giugno 2004; i risultati fiscali maturati nel periodo 1.1.2017-data fusione di BETA e di ALFA confluiscono nel consolidato 2017.

Interpello probatorio su fusione e continuazione del consolidato fiscale

Interpello probatorio su fusione e continuità del consolidato fiscale

La risoluzione riguarda la fusione per incorporazione di ALFA in BETA, società costituita come SPAC/SIV per realizzare una business combination e consentire la quotazione della target. L'Agenzia esamina se, a seguito della fusione, il consolidato fiscale del gruppo ALFA possa proseguire senza interruzione in capo a BETA e se trovi applicazione la disciplina di riattribuzione delle perdite prevista dall'articolo 13, commi 5 e 6, del DM 9 giugno 2004.

Fatti rilevanti dell'operazione

BETA, società veicolo quotata, aveva come scopo l'individuazione di una società target da integrare e quotare. Nel 2017 ha acquisito ALFA e l'ha incorporata con fusione, con effetti civilistici, contabili e fiscali decorrenti dal decimo giorno successivo alla stipula dell'atto di fusione. Dopo l'operazione BETA ha cambiato denominazione e oggetto sociale, assumendo quello industriale di ALFA.

La fusione ha comportato l'annullamento delle azioni di ALFA e l'emissione di nuove azioni dell'incorporante assegnate ai soci di ALFA. La quotazione delle azioni ordinarie e dei market warrant di BETA è avvenuta contestualmente alla data di efficacia della fusione.

Situazione del consolidato e posizioni fiscali

ALFA era consolidante di un regime di tassazione di gruppo con le controllate GAMMA e DELTA. Erano in essere accordi di consolidamento che disciplinavano l'utilizzo e la remunerazione delle perdite trasferite al consolidato, nonché la loro riattribuzione in caso di interruzione del regime.

Ai fini fiscali, risultavano perdite riportabili rilevanti in capo ad ALFA e, in misura minore, a GAMMA. Per il periodo 2016 e per il periodo interinale 1.1.2017-data efficacia fusione, ALFA avrebbe generato ulteriori perdite. ALFA non aveva prodotto perdite fiscali prima dell'adesione al consolidato.

BETA, in quanto SIV, non aveva generato ricavi operativi prima della fusione; aveva però sostenuto costi operativi e ottenuto proventi finanziari non significativi. Le sue posizioni fiscali pregresse includevano, secondo quanto rappresentato, circa 2 milioni di perdite fiscali e circa 12,6 milioni di ACE.

Quesiti posti dal contribuente

L'istante ha chiesto:

  • la conferma che la fusione non interrompesse il consolidato fiscale del gruppo ALFA;
  • la conferma che BETA succedesse ad ALFA nel ruolo di consolidante, senza soluzione di continuità e con effetto già dal periodo d'imposta 2017;
  • la conferma che non si applicassero gli effetti dell'articolo 13, commi 5 e 6, del DM 9 giugno 2004;
  • la conferma che i risultati fiscali di BETA e di ALFA, anche per il periodo antecedente la data di efficacia della fusione, concorrerebbero integralmente al reddito complessivo del consolidato 2017.

Argomentazioni del contribuente

BETA ha sostenuto di possedere i requisiti per continuare il consolidato in qualità di controllante, in quanto società residente in Italia, con esercizio coincidente con l'anno solare, e titolare, dopo la fusione, delle partecipazioni di controllo nelle società consolidate.

Con riferimento all'articolo 120, comma 2, del TUIR, l'istante ha sostenuto che l'holding period dovesse ritenersi trasferito alla società incorporante in virtù degli effetti successori della fusione di cui all'articolo 2504-bis c.c.

Quanto all'articolo 13, commi 5 e 6, del DM 9 giugno 2004, la società ha argomentato che tale disciplina non fosse applicabile nemmeno in via analogica, perché la fattispecie non riguardava l'ingresso in un nuovo consolidato, ma la continuazione di un consolidato già esistente. Ha inoltre valorizzato la natura strumentale di BETA, la sua funzione di SIV e l'equivalenza sostanziale tra l'operazione realizzata e una quotazione diretta di ALFA o un aumento di capitale.

Valutazione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia precisa anzitutto che il parere riguarda esclusivamente la continuazione del consolidato ai sensi dell'articolo 124, comma 5, TUIR, senza pronunciarsi sull'eventuale abusività dell'operazione complessiva.

Richiama poi il quadro normativo: in caso di fusione della società controllante con società non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare se la controllante dimostra la permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 117 e seguenti del TUIR. Dal 1° gennaio 2016 l'interpello probatorio è facoltativo, ma la continuità del consolidato va comunque comunicata in dichiarazione se non viene presentato o se non ha esito positivo.

Nel caso concreto, l'Agenzia osserva che la società risultante dalla fusione succede nelle posizioni giuridiche attive e passive della fusa, incluse quelle riferite al consolidato. Poiché la fusione non muta la situazione di controllo verso le società già aderenti al consolidato e, sulla base di quanto rappresentato, risultano rispettati i requisiti degli articoli 117 e 120 TUIR, non sussistono preclusioni alla prosecuzione del consolidato di ALFA in capo a BETA.

La continuazione è ammessa con efficacia già nel periodo d'imposta in cui la fusione ha effetto e per la residua durata del triennio di validità dell'opzione. La società risultante dovrà comunicare la conferma della tassazione di gruppo tramite il modello telematico "Comunicazioni per i regimi tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", indicando il codice 3 nella sezione consolidato, entro trenta giorni dalla ricezione della risposta.

Esclusione dell'applicazione analogica dell'art. 13 DM 9 giugno 2004

L'Agenzia ritiene che, nel caso specifico, non si applichino in via analogica i commi 5 e 6 dell'articolo 13 del DM 9 giugno 2004. Pur richiamando che tale disciplina, in astratto, opera quando un soggetto controllante perde il ruolo di consolidante perché entra in altro consolidato come consolidato, l'Agenzia valorizza le peculiarità del caso:

  • BETA è stata costituita solo per consentire la quotazione della target;
  • non ha una autonoma operatività sostanziale;
  • la fusione è parte necessaria e conclusiva del procedimento di business combination;
  • gli effetti economici, finanziari e giuridici dell'operazione sono sostanzialmente equivalenti a quelli che si sarebbero avuti con una quotazione diretta di ALFA.

Sulla base di tali elementi, la risoluzione conclude che il consolidato non ha cambiato, in sostanza, la propria consolidante e che non vi è ragione di applicare la riattribuzione delle perdite pregresse residuate.

Trattamento dei risultati fiscali del periodo 1.1.2017 - data di efficacia della fusione

L'Agenzia si pronuncia favorevolmente anche sul trattamento dei risultati fiscali maturati nel periodo interinale del 2017.

Per il risultato fiscale di BETA nel periodo 1.1.2017-data giuridica della fusione, pari a una perdita di Euro 1.477.596, ritiene che esso concorra alla formazione del reddito complessivo del consolidato 2017. La conclusione è giustificata dal fatto che, in assenza di retrodatazione, nel periodo non si forma un risultato di periodo fiscalmente pregresso rispetto all'ingresso nel consolidato e viene meno il presupposto per considerarlo separato o escluso.

Per le perdite fiscali generate da ALFA nel medesimo periodo, stimate in circa Euro 24 milioni, l'Agenzia ritiene comunque che debbano confluire nel reddito complessivo globale del consolidato 2017. La fusione non retrodatata determina infatti la chiusura anticipata del periodo d'imposta di ALFA, ma, essendo stato riconosciuto il subentro di BETA nel consolidato, anche tale risultato infra-annuale è assorbito dalla continuità del regime.

Rilievi finali

La risoluzione precisa che, in ogni caso, resta fermo il potere dell'Amministrazione finanziaria di valutare eventuali profili di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, sulla base della concreta struttura e finalità dell'operazione.

In conclusione, la risposta è positiva sia sulla continuazione del consolidato in capo a BETA sia sull'esclusione dell'applicazione analogica dell'articolo 13, commi 5 e 6, del DM 9 giugno 2004, con imputazione al consolidato 2017 dei risultati fiscali maturati da BETA e da ALFA nel periodo antecedente l'efficacia giuridica della fusione.

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