Ordinanza n. 3226/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui impone ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero, e siano in attesa del provvedimento di riconoscimento, di “dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, in palese e irragionevole contrasto con quanto disposto dal medesimo art. 7, comma 4, lettera e), punto i), del D.M. n. 27/2026, che consente a chi sta conseguendo lo stesso titolo in Italia di essere “inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026”; - delle GPS della provincia di Bergamo, ove nel frattempo redatta, nella parte in cui esclude i ricorrenti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del DM n. 27 del 16 febbraio 2026, che alla data del 16 marzo 2026 non avevano ancora completato il corso di specializzazione per insegnanti di sostegno all’estero (TFA sostegno); - nonché di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato. E PER L’ACCERTAMENTO del diritto dei ricorrenti all’inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Bergamo, per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 7, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2026 n. 27, a seguito della specializzazione come insegnante di sostegno che sarà da loro conseguita in Spagna entro il 30 giugno 2026, sciogliendo la riserva entro il 2 luglio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e, ove redatte, Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Bergamo, nella parte relativa all'iscrizione con riserva nella prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, frequentando percorsi formativi per la specializzazione sul sostegno all'estero, hanno dedotto la disparità di trattamento e l'irragionevolezza della disciplina ministeriale. L'art. 7, comma 4, lettera e), punto i), consente infatti l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS a coloro che conseguano in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026. Il punto ii), invece, per chi abbia conseguito all'estero il titolo non ancora riconosciuto in Italia, richiede la dichiarazione di avere presentato la domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento, fissato al 16 marzo 2026. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della disposizione e degli eventuali atti applicativi, nonché l'accertamento del diritto all'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS della provincia di Bergamo per il biennio 2026/2027-2027/2028, una volta conseguito il titolo in Spagna entro il 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'ordinanza ministeriale distingua ragionevolmente tra due fattispecie non equiparabili: da un lato, i candidati che conseguono in Italia il titolo di specializzazione o abilitazione entro il termine previsto, pur non possedendolo alla data di presentazione della domanda; dall'altro, i candidati che hanno già conseguito all'estero il titolo, ma lo possiedono ancora privo del riconoscimento richiesto dalla normativa italiana. Per i titoli esteri, la disciplina richiede inoltre che la domanda di riconoscimento sia stata presentata entro il 16 marzo 2026. Secondo il giudice, il termine del 16 marzo 2026 opera coerentemente per i candidati con titolo italiano già conseguito e per quelli con titolo estero già conseguito e riconosciuto, mentre l'iscrizione con riserva per il riconoscimento riguarda una situazione diversa. Le doglianze non sono state quindi ritenute meritevoli di accoglimento cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27/2026
I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026, dichiarando i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.
Il termine del 16 marzo 2026 è assunto quale termine per la presentazione delle domande e per la dichiarazione dei titoli rilevanti ai fini dell'inserimento nelle GPS.
art. 7, comma 4, lettera e), punto i), O.M. n. 27/2026
Inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026.
La disposizione riguarda i candidati che conseguiranno in Italia il titolo entro il termine indicato e consente il loro inserimento con riserva.
art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), O.M. n. 27/2026
Dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.
Per il titolo conseguito all'estero e non ancora riconosciuto, l'inserimento con riserva è subordinato alla presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine del 16 marzo 2026.
Massime di principio
- Nell'ambito delle procedure di aggiornamento delle graduatorie scolastiche, è ragionevole distinguere tra il candidato che conseguirà in Italia il titolo di specializzazione entro il termine previsto dal bando e il candidato che abbia conseguito all'estero un titolo non ancora riconosciuto secondo la normativa nazionale, poiché le due situazioni giuridiche non sono equiparabili.
- Una disciplina di inserimento con riserva può subordinare l'iscrizione del titolare di un titolo estero non ancora riconosciuto alla presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine fissato per la presentazione dell'istanza di inserimento.
- Il termine previsto per la presentazione delle domande nelle graduatorie può operare anche come termine entro il quale deve essere dichiarata e attivata la procedura di riconoscimento del titolo estero, senza che ciò determini di per sé irragionevole disparità di trattamento rispetto ai titoli conseguiti in Italia.
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