Regolamento (UE) 2023/2504
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2504 del Consiglio, del 9 novembre 2023, che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/2504 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2016/44 nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti della Libia. A seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-413/21 P, il Consiglio dispone la soppressione dall’elenco di una persona fisica inserita nell’allegato II. Il provvedimento ha natura meramente modificativa e aggiorna l’elenco sanzionatorio senza disciplinare ulteriori aspetti procedurali o materiali.
Modifica del regolamento (UE) 2016/44 per sopprimere dall’elenco restrittivo una persona fisica relativa alla situazione in Libia.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Libia, incidendo esclusivamente sull’allegato II del regolamento (UE) 2016/44, parte A (persone). L’effetto concreto è la cancellazione della voce relativa ad Aisha Muammer Muhammed Abu Minyar Qadhafi dall’elenco di persone fisiche, giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive. Non introduce nuove categorie di soggetti né nuove misure sostanziali, ma aggiorna l’elenco esistente in seguito a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo alla Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2504 del Consiglio interviene sul regime restrittivo dell’Unione nei confronti della Libia, aggiornando il regolamento (UE) 2016/44. Il considerando richiama la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-413/21 P come presupposto per la soppressione di una voce dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive.
Base normativa e contesto
Il provvedimento è adottato dal Consiglio il 9 novembre 2023, in attuazione del regolamento (UE) 2016/44 e in particolare del suo articolo 21. La modifica si colloca nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e riguarda misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto sostanziale è la soppressione della voce n. 9 relativa ad Aisha Muammer Muhammed Abu Minyar Qadhafi dall’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 1, parte A (Persone).
Nella voce soppressa erano riportati, tra gli altri, i dati identificativi della persona, la data di nascita, il luogo di nascita, gli alias, i passaporti, l’indirizzo presunto nel Sultanato dell’Oman e la data di inserimento nell’elenco (26 febbraio 2011), con riferimenti alle modifiche successive. La scheda menzionava inoltre che l’inserimento era avvenuto ai sensi dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970, con misure di divieto di viaggio e congelamento dei beni.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo conferma la sua piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (UE) 2016/44, in particolare dell’articolo 21, per aggiornare le misure restrittive applicabili alla Libia. La modifica è motivata dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-413/21 P.
Soppressione di una voce dall’allegato II
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato elimina la voce n. 9 relativa ad Aisha Muammer Muhammed Abu Minyar Qadhafi dall’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità od organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, parte A (Persone).
Effetti temporali e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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