Regolamento (UE) 2024/296
Regolamento delegato (UE) 2024/296 della Commissione, del 9 novembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per quanto riguarda i messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento completa il quadro tecnico dell’EMCS per i movimenti in sospensione d’accisa diretti all’esportazione, definendo struttura e contenuto dei messaggi tra autorità fiscali e doganali. Interviene sul regolamento delegato (UE) 2022/1636 per disciplinare le notifiche di verifica dei dati, la notifica che i prodotti non devono più uscire dall’UE e i relativi documenti di riserva. Stabilisce inoltre che l’applicazione decorra dal 13 febbraio 2024, in coerenza con l’interfacciamento tra sistema informatizzato delle accise e sistema automatizzato di esportazione dell’Unione.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1636 introducendo i messaggi e i documenti standard per la verifica, la notifica e la gestione dell’esportazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure EMCS relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa quando tali prodotti sono esportati fuori dal territorio doganale dell’Unione, nonché ai documenti di riserva da usare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri di spedizione, esportazione e destinazione, gli operatori economici coinvolti nei movimenti in sospensione d’accisa e, per le esportazioni, anche l’interazione con le autorità doganali. Non si applica all’e-DAS per alcune tabelle e, per espressa previsione, entra in applicazione dal 13 febbraio 2024; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2024/296: messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa
Il regolamento interviene sul sistema EMCS per completare, sotto il profilo tecnico, le comunicazioni tra autorità fiscali e doganali nelle esportazioni di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa. La finalità è dare attuazione agli articoli 21, 27, 29 e 54 della direttiva (UE) 2020/262, definendo struttura, contenuto e formato dei messaggi necessari alla verifica tra documento amministrativo elettronico e dichiarazione di esportazione, alla notifica che le merci non devono più uscire dal territorio doganale dell’Unione e all’uso dei documenti di riserva.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento delegato (UE) 2022/1636 già disciplinava la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, ma non contemplava in modo espresso i messaggi relativi all’articolo 21, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2020/262. La Commissione considera quindi necessario integrare tale quadro, anche per prevedere il contenuto del documento di riserva utilizzabile quando la notifica non può essere effettuata a causa dell’indisponibilità del sistema informatizzato.
Ambito delle modifiche
Le modifiche riguardano in particolare:
- i messaggi di verifica dei dati tra e-AD e dichiarazione di esportazione;
- le notifiche con cui l’autorità dello Stato membro di esportazione comunica che i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell’Unione;
- la disciplina dei documenti di riserva;
- gli allegati tecnici che descrivono in dettaglio la struttura dei messaggi e i relativi codici.
Nuovo articolo 6 bis: messaggi per l’esportazione in sospensione
Il nuovo articolo 6 bis stabilisce due regole principali:
- i messaggi relativi alla verifica dei dati tra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione di esportazione, di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262, devono rispettare i requisiti dell’allegato I, tabelle 7 e 8;
- i messaggi di notifica che i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell’Unione, di cui all’articolo 21, paragrafo 5, devono rispettare i requisiti dell’allegato I, tabella 9.
Questa parte è centrale perché rende interoperabili i messaggi fiscali e doganali nel caso di esportazioni di prodotti soggetti ad accisa in sospensione.
Documenti di riserva
L’articolo 1 modifica anche l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1636. I documenti di riserva di cui agli articoli 27, paragrafi 1 e 2, e 39 della direttiva (UE) 2020/262 devono riportare titoli standardizzati, distinti a seconda del tipo di situazione:
- "Nota di ricezione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa";
- "Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa";
- "Notifica di riserva di invalidamento della dichiarazione di esportazione alle autorità dello Stato membro di spedizione".
Il contenuto di tali documenti è espresso in termini di dati, gruppi di dati e sottogruppi, secondo le tabelle tecniche dell’allegato I.
Allegato I: architettura dei messaggi
L’allegato I è sostituito integralmente e contiene le specifiche operative dei messaggi usati per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa o, in alcuni casi, già immessi in consumo e trasportati verso un altro Stato membro per consegna commerciale.
Le note esplicative chiariscono che:
- i dati sono organizzati in gruppi e sottogruppi;
- le colonne delle tabelle identificano codici numerici, codici alfabetici, contenuto del dato, obbligatorietà, condizioni di compilazione, ripetibilità e formato;
- le date e le ore devono essere espresse secondo ISO 8601;
- alcune informazioni devono essere fornite dalle autorità competenti, altre dallo speditore o dal destinatario.
Le tabelle disciplinano, tra l’altro:
- la bozza di e-AD/e-DAS e il documento amministrativo elettronico;
- l’annullamento dell’e-AD;
- i messaggi relativi al cambiamento di destinazione;
- il frazionamento della spedizione;
- la nota di ricezione/esportazione;
- la notifica di esportazione accettata;
- il rifiuto del documento amministrativo elettronico da parte delle autorità doganali;
- la notifica di invalidamento della dichiarazione di esportazione.
Contenuti tecnici principali delle tabelle
Tra i dati più rilevanti figurano:
- identificativi del movimento come ARC, numero di riferimento locale e numero progressivo;
- dati dell’operatore, dello speditore, del destinatario, del luogo di spedizione, del luogo di consegna e dell’ufficio doganale;
- garanzia del movimento e codice del tipo di garante;
- modo di trasporto, unità di trasporto, sigilli e informazioni complementari;
- corpo di dati del prodotto, con codice del prodotto sottoposto ad accisa, codice NC, quantità, massa lorda, massa netta e, ove applicabile, titolo alcolometrico, grado Plato, densità, contrassegni fiscali e indicazioni su vini, bevande spiritose e piccoli produttori indipendenti.
Per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose sono previste menzioni specifiche, anche in relazione alle discipline del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento (UE) 2019/787. Per i piccoli produttori indipendenti, la struttura dei dati tiene conto delle certificazioni e autocertificazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.
Notifica di ricezione/esportazione e controlli di coerenza
La tabella 6 disciplina la nota di ricezione/esportazione con l’indicazione della data di arrivo dei prodotti, dell’esito complessivo della ricezione o dell’uscita e, in caso di esito non pienamente positivo, delle eventuali differenze tra quantità attesa e quantità ricevuta o esportata. Sono previsti anche i motivi di insoddisfazione, compresi eccesso, difetto, danni, sigilli manomessi e riferimenti al sistema di controllo delle esportazioni.
Messaggi doganali di esportazione e rifiuto
Le tabelle 7, 8 e 9 disciplinano lo scambio di informazioni con le autorità doganali in caso di esportazione:
- la notifica di esportazione accettata, con i dati della dichiarazione, dell’ufficio doganale e dell’accettazione o svincolo;
- il rifiuto del documento amministrativo elettronico da parte delle autorità doganali, con i motivi di rifiuto e i risultati dei controlli incrociati;
- la notifica di invalidamento della dichiarazione di esportazione all’autorità dello Stato membro di spedizione o allo speditore, con i dati del MRN, della data di invalidamento e dell’ufficio doganale di esportazione.
Allegato II: codici e parametri di riferimento
L’allegato II fornisce gli elenchi di codici necessari alla compilazione dei messaggi. Vi sono, tra gli altri:
- i codici delle lingue utilizzabili nei messaggi;
- la struttura dell’ARC;
- i codici dei paesi, con la precisazione che per la Grecia deve essere usato EL invece di GR;
- il codice di riferimento dell’ufficio doganale (COR);
- i codici dei tipi di garante;
- i codici del modo di trasporto;
- i codici dell’unità di trasporto;
- i codici degli imballaggi secondo la raccomandazione UN/ECE;
- i codici dei motivi di annullamento;
- i codici dei prodotti sottoposti ad accisa e le unità di misura.
Sono inoltre definite le durate massime del tragitto per ciascun modo di trasporto; per il trasporto multimodale, il codice 0 copre anche esportazione, frazionamento e cambiamento di destinazione. Per l’e-DAS, la durata massima è incrementata di ulteriori 30 giorni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 13 febbraio 2024. La decorrenza è coerente con l’interfacciamento previsto tra il sistema informatizzato delle accise e il sistema automatizzato di esportazione dell’Unione. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Integrazione del regolamento delegato (UE) 2022/1636
L’articolo 1 modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1636 inserendo un nuovo articolo 6 bis e sostituendo l’articolo 9, paragrafo 3, nonché gli allegati I e II. Le modifiche servono a disciplinare i messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa e i documenti di riserva collegati.
Messaggi su verifica dati e mancata uscita dal territorio doganale dell’Unione
Il nuovo articolo 6 bis stabilisce che i messaggi sulla verifica dei dati tra documento amministrativo elettronico e dichiarazione di esportazione, di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262, devono conformarsi all’allegato I, tabelle 7 e 8. I messaggi con cui si notifica che i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell’Unione, di cui all’articolo 21, paragrafo 5, devono invece conformarsi all’allegato I, tabella 9.
Documenti di riserva
L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 9, paragrafo 3, prevedendo che i documenti di riserva usati ai sensi degli articoli 27, paragrafi 1 e 2, e 39 della direttiva (UE) 2020/262 rechino titoli specifici: "Nota di ricezione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa", "Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa" oppure "Notifica di riserva di invalidamento della dichiarazione di esportazione alle autorità dello Stato membro di spedizione", a seconda dei casi. Il contenuto è descritto tramite dati, gruppi di dati e sottogruppi individuati nell’allegato I, tabelle 6 e 9.
Allegati tecnici con struttura dei messaggi
L’allegato I è sostituito integralmente e definisce in modo dettagliato la struttura dei messaggi elettronici per e-AD/e-DAS, annullamento, cambiamento di destinazione, frazionamento, nota di ricezione/esportazione, notifica di esportazione accettata, rifiuto del documento amministrativo elettronico e notifica di invalidamento della dichiarazione di esportazione. Le note esplicative precisano la logica di compilazione, i codici linguistici, gli ARC, gli MRN, i codici dei paesi, gli uffici doganali, i codici di garanzia, i modi di trasporto, i tipi di imballaggio e i codici dei prodotti sottoposti ad accisa.
Elenchi di codici e categorie di prodotti
L’allegato II sostituito contiene gli elenchi codificati per lingue, ARC, paesi, uffici doganali, tipi di garante, modi di trasporto, unità di trasporto, imballaggi, motivi di annullamento, prodotti sottoposti ad accisa e unità di misura. Sono dettagliate le categorie di prodotti energetici, alcolici, tabacchi e altri prodotti soggetti ad accisa, nonché le regole tecniche per la durata massima del tragitto e per il grado Plato in alcuni Stati membri.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 13 febbraio 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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