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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/595

Regolamento delegato (UE) 2024/595 della Commissione, del 9 novembre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la rilevanza delle carenze, il tipo di informazioni raccolte, le modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni nonché l’analisi e la divulgazione delle informazioni contenute nella banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, di detto regolamento

Normativa europea32024R0595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le regole tecniche per alimentare e utilizzare la banca dati centrale AML/CFT gestita dall’ABE ai sensi dell’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010. Definisce che cosa costituisce una carenza rilevante, quali informazioni devono essere trasmesse dalle diverse autorità, come tali informazioni vanno analizzate e quando possono essere condivise con altre autorità europee o con le autorità segnalanti. Il testo disciplina inoltre i profili procedurali, la riservatezza, la protezione dei dati personali e i tempi/modalità di aggiornamento delle segnalazioni.

Norme tecniche di regolamentazione sulla banca dati centrale AML/CFT dell’ABE: contenuti delle segnalazioni, criteri di rilevanza delle carenze, modalità di analisi e di messa a disposizione delle informazioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica, nell’ambito dell’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’Autorità bancaria europea (ABE), alle autorità segnalanti definite dall’articolo 1, agli operatori del settore finanziario e, nei casi previsti, alle loro succursali, agenti, distributori e collegi di vigilanza o di risoluzione. Riguarda le informazioni su carenze e misure in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) riferite a operatori finanziari nell’Unione, con attenzione anche a gruppi transfrontalieri, succursali in altri Stati membri o paesi terzi, nonché ai flussi informativi tra autorità AML/CFT, prudenziali, di condotta, di risoluzione, designata per i sistemi di garanzia dei depositi, SRB, EIOPA ed ESMA. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE; le informazioni e le richieste devono essere trasmesse per via elettronica e in inglese, con alcune eccezioni per i documenti giustificativi non disponibili in inglese.

Regolamento delegato (UE) 2024/595: banca dati centrale AML/CFT dell’ABE

Il regolamento delegato (UE) 2024/595 integra il regolamento (UE) n. 1093/2010 per definire in modo dettagliato come l’ABE deve ricevere, analizzare e mettere a disposizione le informazioni confluite nella banca dati centrale AML/CFT prevista dall’articolo 9 bis. Il testo risponde all’esigenza di armonizzare la segnalazione delle carenze rilevanti in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo al tempo stesso riservatezza, tempestività e comparabilità delle informazioni.

L’impianto del regolamento è costruito per consentire un flusso informativo coerente tra autorità nazionali e autorità europee, con particolare attenzione ai gruppi transfrontalieri, alle succursali e agli operatori che operano tramite agenti o distributori. Vengono inoltre definiti criteri comuni per stabilire quando una carenza è “rilevante” e quindi meritevole di segnalazione alla banca dati centrale.

Base giuridica e finalità

Il regolamento si fonda sull’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010, che attribuisce all’ABE il compito di creare, aggiornare e utilizzare una banca dati centrale contenente informazioni sulle carenze AML/CFT e sulle misure adottate dalle autorità segnalanti. I considerando sottolineano che la banca dati deve diventare uno strumento efficace per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche mediante analisi su base aggregata e cooperazione con EIOPA ed ESMA.

Il regolamento si inserisce anche nel quadro della direttiva (UE) 2015/849 e delle norme settoriali sulla vigilanza prudenziale, di condotta, risoluzione e garanzia dei depositi. In particolare, si mira a evitare duplicazioni di notifiche e a coordinare i flussi informativi con quelli già previsti da altri atti dell’Unione.

Ambito soggettivo e nozioni rilevanti

Le "autorità segnalanti" comprendono una pluralità di soggetti: autorità AML/CFT, autorità prudenziali, autorità di vigilanza degli istituti di pagamento, autorità di vigilanza sull’esercizio dell’attività, autorità di risoluzione, autorità designate per i sistemi di garanzia dei depositi e il Comitato di risoluzione unico. Il regolamento precisa anche nozioni fondamentali come "misura", "succursale", operatore del settore finanziario controllante e collegio.

La disciplina riguarda gli operatori del settore finanziario e, quando pertinenti, le loro succursali, agenti e distributori. È espressamente considerata la dimensione di gruppo, con riferimenti all’operatore controllante dell’Unione e ai collegi competenti.

Carenze e criteri di rilevanza

L’articolo 2 definisce tre categorie di carenza:

  • violazione di un obbligo AML/CFT già individuata;
  • potenziale violazione, quando vi siano ragionevoli motivi per sospettarla o per sospettare un tentativo di violazione;
  • applicazione inefficace o inadeguata di obblighi, politiche o procedure AML/CFT, tale da poter evolvere in violazione o potenziale violazione.

La casistica concreta delle situazioni in cui possono emergere carenze è riportata nell’allegato I, differenziata per tipologia di autorità segnalante. L’articolo 3 richiede poi che la carenza sia qualificata come rilevante quando comporta, o può comportare, gravi inadempienze agli obblighi AML/CFT. Ai fini di tale valutazione devono essere considerati almeno i seguenti fattori: ripetizione, durata, gravità, eventuale consapevolezza e inerzia dell’organo di gestione o dell’alta dirigenza, carattere doloso o negligente, aumento dell’esposizione al rischio AML/CFT e impatto su stabilità, integrità, trasparenza, sostenibilità economica e regolare funzionamento dei mercati.

Informazioni da trasmettere alla banca dati centrale

L’articolo 4 struttura l’obbligo di segnalazione in tre blocchi: informazioni generali, informazioni sulle carenze rilevanti e informazioni sulle misure adottate. Questa ripartizione consente all’ABE di ricostruire il contesto della carenza, la sua qualificazione giuridica e le azioni conseguenti.

Le informazioni generali dell’articolo 5 includono l’identificazione dell’autorità segnalante, dell’operatore e delle sue strutture rilevanti, l’eventuale appartenenza a un gruppo, il coinvolgimento in collegi e la presenza di un punto di contatto centrale. Le autorità prudenziali devono inoltre comunicare gli esiti delle valutazioni del rischio nell’ambito dei processi di revisione prudenziale e le eventuali decisioni negative di autorizzazione basate su motivi AML/CFT. Le autorità AML/CFT devono trasmettere il profilo di rischio AML/CFT dell’operatore e delle sue succursali, oltre alle informazioni disponibili su agenti e distributori secondo le categorie dell’allegato III.

L’articolo 6 richiede, per ciascuna carenza rilevante, informazioni molto dettagliate: natura della carenza, ragioni della rilevanza, descrizione, circostanze, tempistica, origine delle informazioni, obbligo AML/CFT interessato, prodotti o servizi coinvolti, portata territoriale e transfrontaliera, comunicazioni a collegi o autorità del paese d’origine, possibili problemi di progettazione del prodotto o servizio, collegamento con persone fisiche e elementi di contesto, inclusi rischi emergenti e uso di nuove tecnologie.

L’articolo 7 disciplina invece le misure adottate in risposta alla carenza: data, tipo di misura, descrizione, base giuridica, stato, eventuali ricorsi, modalità di pubblicazione, azioni correttive e stato delle comunicazioni agli altri livelli di vigilanza o ai collegi.

Tempistiche, aggiornamenti e qualità delle segnalazioni

L’articolo 8 impone che le informazioni sulle carenze rilevanti e sulle misure siano trasmesse senza indebito ritardo. La segnalazione della carenza è obbligatoria anche se non sono state ancora adottate misure correttive; per le autorità AML/CFT del paese ospitante, l’obbligo sussiste a prescindere da eventuali notifiche al paese d’origine.

Le autorità devono assicurare che i dati siano sempre accurati, completi, adeguati e aggiornati. Se l’ABE riscontra lacune, può chiedere informazioni supplementari o successive, che devono essere fornite tempestivamente. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare ogni successivo sviluppo, incluse le evoluzioni della carenza, delle misure e delle azioni correttive.

Analisi da parte dell’ABE e uso delle informazioni

L’articolo 9 prevede che l’ABE analizzi le informazioni con un approccio basato sul rischio. Nell’ambito di tale analisi l’ABE può combinare i dati ricevuti con altre informazioni di cui dispone, comprese quelle provenienti da persone fisiche o giuridiche, anche relative ai dati personali elencati nell’allegato II.

L’ABE deve utilizzare le informazioni per i propri compiti istituzionali: analisi aggregate, supporto al parere previsto dall’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, valutazioni dei rischi ex articolo 9 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamento delle richieste di indagine, comunicazione di informazioni pertinenti alle autorità segnalanti e condivisione con EIOPA ed ESMA quando necessaria per i rispettivi mandati.

Messa a disposizione delle informazioni alle autorità segnalanti

L’articolo 10 regola il momento in cui l’ABE può o deve restituire le informazioni alle autorità segnalanti. Ciò avviene sia su richiesta motivata sia di propria iniziativa, secondo un approccio basato sul rischio. In particolare, l’ABE può informare i collegi competenti quando le informazioni siano pertinenti ma non siano state già comunicate ai sensi degli articoli 6, lettera j), e 7, lettera i), e può anche trasmettere informazioni ad autorità competenti di altri paesi quando l’operatore faccia parte di un gruppo transfrontaliero o operi in più Stati tramite succursali, agenti o distributori.

Le richieste devono contenere elementi puntuali: autorità richiedente, operatore interessato, oggetto della richiesta, ragioni di pertinenza, uso previsto, termine entro cui ricevere le informazioni, urgenza e ulteriori elementi utili al trattamento. Per le persone fisiche si applicano le regole dell’allegato II.

Coordinamento con altre notifiche e riduzione delle duplicazioni

L’articolo 11 chiarisce che l’invio all’ABE di informazioni su una misura da parte di un’autorità AML/CFT vale anche come notifica ai sensi dell’articolo 62 della direttiva (UE) 2015/849. Inoltre, chi trasmette le informazioni deve specificare se abbia già effettuato la notifica prevista dall’articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE. La ratio è evitare duplicazioni e garantire coerenza fra diversi canali informativi dell’Unione.

Modalità pratiche, lingua e trasmissione indiretta

L’articolo 12 stabilisce che informazioni e richieste siano inviate per via elettronica e in inglese. I documenti giustificativi non disponibili in inglese devono essere presentati nella lingua originale con una sintesi in inglese. Il regolamento introduce anche un meccanismo di trasmissione indiretta per alcune autorità non AML/CFT, attraverso l’autorità AML/CFT competente dello Stato membro, con regole precise su responsabilità e canali di scambio.

Le autorità segnalanti devono nominare una persona con adeguata posizione gerarchica e uno o più punti di contatto, e devono dedicare risorse sufficienti agli obblighi di segnalazione. L’ABE, inoltre, definisce le specifiche tecniche di scambio, compresi formati, punti dati, istruzioni e diritti di accesso alla banca dati.

Riservatezza e protezione dei dati

L’articolo 13 impone il rispetto del segreto professionale e della riservatezza. Le informazioni possono essere ulteriormente divulgate solo in forma sintetica o aggregata, senza consentire l’identificazione di singoli operatori o persone fisiche, salvo i casi in cui siano in corso procedimenti penali. Le informazioni ricevute devono essere usate esclusivamente per finalità di vigilanza AML/CFT e nei relativi contenziosi o procedimenti giudiziari.

Sul piano della protezione dei dati, l’articolo 14 prevede che l’ABE possa conservare i dati personali in forma identificabile per un massimo di 10 anni dalla raccolta, con possibile cancellazione anticipata sulla base di una valutazione annuale. Il regolamento richiama espressamente il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725.

Allegati: casistica e categorie di dati personali

L’allegato I dettaglia le situazioni tipiche in cui possono emergere carenze per ciascuna categoria di autorità: adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, conservazione documentale, controlli interni, governance, SREP, autorizzazioni, sistemi di garanzia dei depositi, risoluzione e vigilanza sull’esercizio dell’attività, oltre alle attività degli istituti di pagamento. L’allegato prevede anche una clausola residuale per qualsiasi altra situazione rilevante.

L’allegato II specifica le informazioni da trasmettere sulle persone fisiche, distinguendo tra dati identificativi, ruoli, motivi del sospetto o della connessione con la carenza e contenuti delle richieste di divulgazione da parte dell’ABE. L’allegato III definisce quattro livelli di profilo di rischio AML/CFT: poco significativo, moderatamente significativo, significativo e molto significativo, sulla base dell’intensità del rischio intrinseco e dell’efficacia delle misure di mitigazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni soggettive e oggettive

L’articolo 1 definisce le "autorità segnalanti" e distingue tra autorità AML/CFT, autorità di vigilanza prudenziale, autorità di vigilanza degli istituti di pagamento, autorità di vigilanza sull’esercizio dell’attività, autorità di risoluzione, autorità designata, nonché concetti come "misura", "succursale", operatori del settore finanziario controllanti e collegi.

Nozione di carenza e casistica

L’articolo 2 qualifica come carenza: una violazione di obblighi AML/CFT, una potenziale violazione o un’applicazione inefficace o inadeguata di tali obblighi, politiche o procedure. La casistica delle situazioni in cui possono verificarsi carenze è contenuta nell’allegato I.

Criteri di rilevanza della carenza

L’articolo 3 prevede che una carenza è rilevante quando comporta o può comportare gravi inadempienze agli obblighi AML/CFT. Le autorità valutano almeno ripetizione, durata, gravità, eventuale negligenza o dolo degli organi apicali, maggiore esposizione al rischio AML/CFT, impatto su integrità/trasparenza/sicurezza o stabilità finanziaria, sostenibilità economica e funzionamento dei mercati.

Tipologie di informazioni da trasmettere all’ABE

L’articolo 4 impone alle autorità segnalanti di trasmettere: informazioni generali (articolo 5), informazioni sulle carenze rilevanti (articolo 6) e informazioni sulle misure adottate (articolo 7).

Informazioni generali

L’articolo 5 richiede identificazione dell’autorità segnalante, dell’operatore e delle eventuali succursali, agenti e distributori; indicazioni sui gruppi e sui collegi; esistenza di punti di contatto centrali; informazioni sull’entità delle attività. Le autorità prudenziali devono comunicare anche esiti di valutazioni del rischio in processi di revisione prudenziale e decisioni negative in materia di autorizzazione basate su profili AML/CFT. Le autorità AML/CFT devono fornire il profilo di rischio AML/CFT dell’operatore, delle succursali e, ove disponibili, di agenti e distributori secondo l’allegato III.

Contenuto minimo sulle carenze rilevanti

L’articolo 6 elenca i dati da indicare: tipo di carenza, motivazione della rilevanza, descrizione, contesto e tempistica, origine delle informazioni, obbligo AML/CFT interessato, prodotti/servizi/attività coinvolti, ambito territoriale e transfrontaliero, eventuale coinvolgimento del collegio e dell’autorità del paese d’origine, possibile natura di progettazione del prodotto/servizio, collegamento con specifiche persone fisiche e informazioni contestuali, incluse nuove tecnologie e rischi emergenti.

Contenuto minimo sulle misure adottate

L’articolo 7 richiede il riferimento alla carenza, la data, il tipo di misura, il numero di riferimento, la descrizione e la base giuridica, lo stato e gli eventuali ricorsi, la modalità di pubblicazione, le azioni correttive e i dettagli sulla comunicazione al collegio e, per le autorità del paese ospitante, all’autorità del paese d’origine.

Tempistiche, aggiornamenti e qualità dei dati

L’articolo 8 impone l’invio senza indebito ritardo delle informazioni su carenze e misure, indipendentemente dall’adozione di misure correttive, e richiede che le informazioni siano accurate, complete, adeguate e aggiornate. L’ABE può chiedere integrazioni, e le autorità devono comunicare in tempo utile ogni evoluzione successiva.

Analisi da parte dell’ABE e cooperazione con EIOPA/ESMA

L’articolo 9 prevede un’analisi basata sul rischio e consente all’ABE di combinare le informazioni ricevute con altre informazioni di cui dispone, anche su persone fisiche secondo l’allegato II. EIOPA ed ESMA forniscono, su richiesta, informazioni supplementari; l’ABE può usare i dati per analisi aggregate, risposte alle richieste delle autorità, richieste di indagine, comunicazioni di propria iniziativa e condivisione con EIOPA/ESMA.

Messa a disposizione delle informazioni alle autorità segnalanti

L’articolo 10 disciplina sia la risposta alle richieste motivate delle autorità segnalanti sia la divulgazione d’iniziativa dell’ABE quando le informazioni sono pertinenti per collegi, gruppi transfrontalieri, succursali, agenti o distributori in altri paesi. Le richieste devono indicare autorità richiedente, operatore interessato, natura e finalità delle informazioni, urgenza e termine richiesto.

Coordinamento con altre notifiche europee

L’articolo 11 dispone che la trasmissione all’ABE di informazioni su una misura da parte di un’autorità AML/CFT vale anche come notifica ai sensi dell’articolo 62 della direttiva (UE) 2015/849. Inoltre, l’autorità che trasmette deve indicare se ha già effettuato la notifica ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE.

Modalità operative, lingua, trasmissione indiretta e punti di contatto

L’articolo 12 impone la trasmissione elettronica e in inglese delle informazioni e delle richieste, con sintesi in inglese dei documenti non disponibili in tale lingua. Prevede un meccanismo di trasmissione indiretta per alcune autorità non AML/CFT, la nomina di una persona responsabile e di punti di contatto, la disponibilità di risorse adeguate e la possibilità per l’ABE di fissare specifiche tecniche e formati di scambio.

Riservatezza e segreto professionale

L’articolo 13 richiama l’applicazione delle norme di riservatezza dei regolamenti istitutivi di ABE, EIOPA ed ESMA. Le informazioni non possono essere divulgate se non in forma sintetica o aggregata, salvo procedimenti penali, e devono essere usate solo per fini di vigilanza AML/CFT e nei relativi contenziosi o procedimenti giudiziari.

Protezione dei dati personali

L’articolo 14 consente all’ABE di conservare dati personali in forma identificabile per un massimo di 10 anni dalla raccolta, con cancellazione alla scadenza o anche prima in base a una valutazione annuale. Il regolamento richiama l’applicazione del GDPR e del regolamento (UE) 2018/1725 e prevede regole specifiche per i dati personali contenuti nelle segnalazioni e nelle richieste.

Entrata in vigore

L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiocontrasto del finanziamento del terrorismovigilanza prudenzialeprotezione dei daticooperazione tra autorità di vigilanza

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