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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2476

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2476 della Commissione, del 9 novembre 2023, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea

Normativa europea32023R2476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, che disciplina taluni aspetti operativi della rete d'informazione contabile agricola (RICA). L'intervento aggiorna i parametri relativi alla Finlandia, adegua una denominazione nella tabella delle sovvenzioni/diritti e corregge un errore materiale nella tabella sulla manodopera. Sono inoltre fissate diverse date di applicazione, con effetto immediato per la continuità dei dati del 2023 e decorrenza dal 2024 per le nuove soglie e per il numero di aziende contabili.

Modifica e rettifica degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sulla rete d'informazione contabile agricola (RICA/FADN), con aggiornamento di soglie, numero di aziende contabili e modello di trasmissione dei dati.

Ambito di applicazione

Si applica alla disciplina di esecuzione del regolamento (CE) n. 1217/2009 relativa alla rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea. Incide sugli allegati I, II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, con effetti per tutti gli Stati membri; le modifiche alle soglie di dimensione economica e al numero di aziende contabili riguardano in particolare la Finlandia. Le rettifiche e gli aggiornamenti del modello di rilevazione si applicano ai dati dell'esercizio contabile 2023, mentre le modifiche a soglie e numero di aziende contabili decorrono dall'esercizio contabile 2024.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sulla rete d'informazione contabile agricola

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2476 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, che contiene le modalità applicative del regolamento (CE) n. 1217/2009 istitutivo della rete d'informazione contabile agricola (RICA/FADN). L'intervento risponde a esigenze di aggiornamento tecnico e di correzione materiale: da un lato, adegua alcuni parametri per la Finlandia in ragione di cambiamenti strutturali del settore agricolo; dall'altro, allinea la modulistica ai nuovi riferimenti della PAC e corregge un errore nella tabella sulla manodopera.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento opera nell'ambito della raccolta e trasmissione dei dati contabili agricoli a livello dell'Unione, incidendo sugli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220. Le modifiche riguardano in generale tutti gli Stati membri per quanto concerne il modello di rilevazione, ma hanno un impatto specifico sulla Finlandia quanto a soglia di dimensione economica e numero di aziende contabili.

Modifiche alle soglie e al numero di aziende contabili

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II del regolamento 2015/220 secondo quanto previsto nell'allegato I del regolamento 2023/2476. In particolare:

  • nell'allegato I, la voce relativa alla Finlandia è sostituita con il valore 15 000;
  • nell'allegato II, la voce relativa alla Finlandia è aggiornata con i nuovi valori per le circoscrizioni indicate e con il totale nazionale pari a 650.

La motivazione indicata nei considerando è che la Finlandia ha chiesto l'adeguamento della soglia e del numero di aziende contabili a causa di mutamenti strutturali del proprio settore agricolo, caratterizzati da una riduzione complessiva del numero di aziende, in particolare di quelle più piccole. Il regolamento differisce l'applicazione di tali modifiche all'esercizio contabile 2024, così da consentire un periodo di adattamento sufficiente.

Aggiornamenti della tabella E: quote, diritti e denominazioni PAC

Sempre nell'allegato VIII del regolamento 2015/220, la sezione relativa alla tabella E viene aggiornata per riflettere la nuova terminologia delle sovvenzioni/diritti della PAC. Il codice 60 viene ridefinito come 'Diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico e diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità'.

La nota esplicativa viene conseguentemente aggiornata, prevedendo tra le categorie utilizzabili la categoria 60 accanto alla categoria 50 ('Concime organico'). Anche la sezione E.QQ. Quantitativo viene riscritta: per la categoria 60 l'unità di misura è il numero di diritti all'aiuto. Queste modifiche si applicano dall'esercizio contabile 2023, così da allineare la tabella al primo anno di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115.

Rettifica della tabella C sulla manodopera

L'articolo 2 introduce una rettifica dell'allegato VIII del regolamento 2015/220, sostituendo la seconda tabella C relativa alla manodopera. La rettifica serve a correggere un errore materiale introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2499, che aveva chiuso involontariamente la colonna Y2 per le righe 10, 20, 30 e 70.

La nuova tabella elenca le categorie di manodopera con i relativi codici, tra cui conduttore/capo azienda, conduttore non capo azienda, capo azienda non conduttore, coniuge/partner del conduttore, altro, lavoro occasionale e capo azienda salariato. La nota esplicativa della colonna Y2 chiarisce che la percentuale di lavoro per le AAL deve essere indicata obbligatoriamente per tutte le categorie di manodopera ed espressa in percentuale delle ore lavorate durante l'esercizio contabile.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le disposizioni non hanno un'unica decorrenza:

  • l'articolo 1, punti 1 e 2, si applica dall'esercizio contabile 2024;
  • l'articolo 1, punto 3, e l'articolo 2 si applicano dall'esercizio contabile 2023.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, secondo la clausola finale tipica degli atti di esecuzione della Commissione.

Disposizioni principali

Modifiche agli allegati I, II e VIII del regolamento 2015/220

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 secondo quanto specificato nell'allegato I del regolamento 2023/2476. Le modifiche riguardano la soglia di dimensione economica per la Finlandia, il numero di aziende contabili per la Finlandia e per le relative circoscrizioni, nonché alcune voci e note esplicative dell'allegato VIII.

Rettifica dell'allegato VIII

L'articolo 2 rettifica l'allegato VIII del regolamento 2015/220 secondo l'allegato II del regolamento 2023/2476. La rettifica riguarda la seconda tabella C relativa alla manodopera, correggendo la precedente chiusura involontaria della colonna Y2 per le righe 10, 20, 30 e 70.

Soglia di dimensione economica per la Finlandia

Nell'allegato I del regolamento 2015/220, la voce relativa alla Finlandia è sostituita con il valore '15 000'. La modifica è applicabile dall'esercizio contabile 2024.

Numero di aziende contabili per la Finlandia

Nell'allegato II del regolamento 2015/220, la voce relativa alla Finlandia è sostituita con i nuovi valori indicati: 670 per 'Etelä-Suomi', 326 per 'Pohjanmaa, Sisä- and Pohjois-Suomi' e totale Finlandia 650. La modifica si applica dall'esercizio contabile 2024.

Aggiornamento della tabella C sulla manodopera

Nell'allegato VIII, la nota esplicativa relativa alla colonna Y2 della tabella C viene riscritta per chiarire che la percentuale di lavoro per le AAL in termini di tempo di lavoro deve essere indicata obbligatoriamente per tutte le categorie di manodopera (10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70) ed è espressa come percentuale delle ore lavorate durante l'esercizio contabile. La rettifica si applica dall'esercizio contabile 2023.

Aggiornamento della tabella E su quote e altri diritti

Nell'allegato VIII, tabella E, il codice 60 è ridefinito come 'Diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico e diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità'. Vengono anche aggiornate le note esplicative e la sezione 'E.QQ. Quantitativo', che ora indica come unità il numero di diritti all'aiuto per la categoria 60. Le modifiche si applicano dall'esercizio contabile 2023.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1, punti 1 e 2, si applica dall'esercizio contabile 2024; l'articolo 1, punto 3, e l'articolo 2 si applicano dall'esercizio contabile 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturastatistiche e raccolta datipolitica agricola comuneesecuzione normativa dell'unione

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