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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2501

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2501 del Consiglio, del 9 novembre 2023, che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32023R2501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2501 aggiorna l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive nei confronti della Libia. L’intervento è limitato alla revisione dell’elenco dei soggetti designati: vengono soppresse due persone e una entità, mentre per un’altra persona sono aggiornate le informazioni identificative. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Libia, con soppressione di alcune voci e aggiornamento di un dato identificativo

Ambito di applicazione

Si applica, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Libia, alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. Interviene esclusivamente sull’elenco delle persone/entità designate, mantenendo le misure restrittive per tutte le altre voci non modificate. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo alla Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2501 attua il regolamento (UE) 2016/44 in materia di misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Libia. L’intervento deriva dal riesame periodico dell’elenco delle persone ed entità designate previsto dall’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento base e comporta un aggiornamento puntuale dell’allegato III.

Contesto normativo

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2016/44, adottato il 18 gennaio 2016 e volto a disciplinare il quadro sanzionatorio nei confronti della Libia, con specifico riferimento alle persone, entità e organismi inseriti negli elenchi restrittivi. In esito al riesame, il Consiglio ha concluso che alcune voci dovevano essere rimosse e che una scheda identificativa necessitava di aggiornamento.

Ambito dell’intervento

Il regolamento non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma interviene esclusivamente sull’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, che contiene l’"Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2". Restano quindi ferme le misure restrittive per tutte le persone ed entità non interessate dalle modifiche.

Modifiche all’allegato III

Nella sezione A («Persone») viene sostituita la voce 8 relativa a HOUEJ, Mohamad Ali. La nuova scheda riporta:

  • la qualifica di Ministro dell’economia e del commercio del governo di unità nazionale della Libia;
  • la data di nascita del 1949;
  • il luogo di nascita in Al-Azizia, nei pressi di Tripoli;
  • il precedente incarico di Ministro dell’industria, dell’economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi;
  • l’indicazione della sua stretta associazione all’ex regime di Muammar Gheddafi.

Sempre nella sezione A sono soppresse:

  • la voce 12 relativa a MANSOUR, Abdallah;
  • la voce 14 relativa a QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed.

Nella sezione B («Entità») è soppressa la voce 16 relativa a Baroque Investments Limited.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti dell’Unione, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Riesame e aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2016/44, ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate contenuto nell’allegato III e ha ritenuto necessario sopprimere le voci relative a due persone e a una entità, nonché aggiornare i dati identificativi di una persona.

Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44

L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche riguardano la sezione A («Persone») e la sezione B («Entità») dell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento base.

Aggiornamento della voce relativa a Mohamad Ali Houej

La voce 8 relativa a HOUEJ, Mohamad Ali è sostituita con una versione aggiornata che indica, tra l’altro, la sua funzione di Ministro dell’economia e del commercio del حكومة di unità nazionale della Libia, la data di nascita (1949), il luogo di nascita (Al-Azizia, nei pressi di Tripoli) e il precedente incarico di Ministro dell’industria, dell’economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi, con qualificazione di stretta associazione all’ex regime di Muammar Gheddafi.

Soppressione di due persone e di una entità

Sono soppresse la voce 12 relativa a MANSOUR, Abdallah, la voce 14 relativa a QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed e, nella sezione B («Entità»), la voce 16 relativa a Baroque Investments Limited.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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