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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2507

Regolamento (UE) 2023/2507 del Consiglio, del 9 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/1890, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

Normativa europea32023R2507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento (UE) 2023/2507 interviene sul regolamento (UE) 2019/1890 con una modifica meramente formale, resa necessaria dalla decisione (PESC) 2023/2488, che ha aggiornato il titolo della decisione PESC di base. Non introduce nuove misure restrittive né modifica il regime sanzionatorio sostanziale. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica formale del regolamento (UE) 2019/1890 per allinearne il titolo alla decisione (PESC) 2023/2488 sulle misure restrittive relative alle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione europea quale atto di modifica di un precedente regolamento sanzionatorio adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE. Riguarda le misure restrittive collegate alle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale e opera in tutti gli Stati membri in via direttamente applicabile. Dal testo fornito non emergono nuovi soggetti destinatari, nuove misure sostanziali o esclusioni: l’intervento è limitato all’adeguamento del riferimento testuale al titolo della decisione PESC richiamata.

Modifica del regolamento (UE) 2019/1890 sulle misure restrittive per le trivellazioni non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

Il regolamento (UE) 2023/2507 del Consiglio è un atto di modifica limitato al coordinamento testuale del regolamento (UE) 2019/1890 con la decisione (PESC) 2023/2488. Il considerando evidenzia che il regolamento del 2019 attua le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2019/1894 e che la nuova decisione ha modificato il titolo in lingua inglese dell’atto PESC, rendendo necessario l’adeguamento corrispondente del regolamento di attuazione.

Contesto normativo

Il regolamento si colloca nell’ambito delle misure restrittive adottate in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale. La base giuridica indicata è l’articolo 215 TFUE, in raccordo con l’azione PESC del Consiglio. Dal testo non risultano interventi sul contenuto sostanziale delle sanzioni o sull’elenco dei destinatari: l’obiettivo è esclusivamente quello di mantenere coerenza tra l’atto di diritto derivato dell’Unione e la decisione PESC presupposta.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 prevede la modifica del regolamento (UE) 2019/1890. Il testo normativo fornito specifica che la modifica riguarda la versione italiana dell’articolo richiamato e che la ratio dell’intervento è l’aggiornamento del titolo della decisione PESC di riferimento. In assenza di ulteriori dettagli nel testo trasmesso, non emergono nuove regole operative, divieti, deroghe o procedure applicative.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Ne deriva un effetto immediato e uniforme nel territorio dell’Unione, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Adeguamento del regolamento (UE) 2019/1890

L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento (UE) 2019/1890 per conseguire l’allineamento con la decisione (PESC) 2023/2488. Il testo fornito precisa che la modifica riguarda la versione italiana dell’atto e che l’intervento deriva dalla variazione del titolo della decisione (PESC) 2019/1894 nella sua versione in lingua inglese.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e coordinamento con l’atto PESC

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE, in attuazione della decisione (PESC) 2023/2488 che modifica la decisione (PESC) 2019/1894. Il regolamento 2019/1890 è richiamato come strumento di attuazione delle misure restrittive previste dalla decisione PESC originaria.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivesanzioni internazionali

Testo integrale

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