Circolare numero 170 del 26-6-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, da un lato, il recupero dei contributi dovuti per il personale collocato in pre-pensionamento ex art. 3 della legge n. 270/1988, tenendo conto delle variazioni retroattive dell’aliquota del Fondo di previdenza autoferrotranvieri; dall’altro, richiama le regole applicative delle sanzioni pecuniarie per ritardata o omessa presentazione dei modelli 01.M nell’ambito del Fondo speciale. Vengono confermati i termini di versamento delle differenze contributive, le modalità di gestione delle liste integrative e le procedure di diffida e recupero crediti nei casi di inadempienza.
Contributi ex art. 3 legge n. 270/1988 e sanzioni pecuniarie ex artt. 10 e 11 legge n. 889/1971
Contributi ex art. 3 legge n. 270/1988 e sanzioni ex artt. 10 e 11 legge n. 889/1971
La circolare interviene su due ambiti distinti ma collegati alla gestione contributiva del settore autoferrotranviario: il recupero dei contributi connessi al pre-pensionamento ex art. 3 della legge n. 270/1988 e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie per omessa o tardiva presentazione dei modelli 01.M relativi al Fondo speciale.
Recupero dei contributi per il personale in pre-pensionamento
Si richiama anzitutto quanto già stabilito con la circolare n. 234 del 15 novembre 1989, che aveva fornito le istruzioni per la gestione e la riscossione dei contributi dovuti per il personale collocato in pre-pensionamento con i benefici dell’art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270. La disciplina riguarda sia la quota di contribuzione a carico dei pensionati sia quella posta a carico delle aziende interessate.
Variazioni retroattive dell’aliquota del Fondo di previdenza autoferrotranvieri
La circolare evidenzia che, successivamente, sono intervenute variazioni con effetto retroattivo dell’aliquota contributiva del Fondo di previdenza autoferrotranvieri, richiamando la circolare n. 141 del 14 giugno 1990, la circolare n. 74 del 19 marzo 1991 e il messaggio n. 21991 del 16 maggio 1991. A seguito di tali modifiche, la Direzione Centrale Tecnologia Informatica ha predisposto, sia in occasione della prima variazione sia per quella disposta dalla legge 30 gennaio 1991, n. 40, apposite liste integrative con gli importi dovuti dalle aziende di trasporto per ciascun pensionato.
Aumento dello 0,25% dal 1° maggio 1991
Viene inoltre precisato che l’aumento di aliquota dello 0,25% disposto con effetto dal 1° maggio 1991 dal D.L. 13 maggio 1991, n. 151 grava interamente sui lavoratori. Per tale incremento l’adeguamento viene effettuato direttamente dagli uffici centrali, mediante intervento sugli importi di pensione.
Termini di versamento e accessori di legge
La circolare ribadisce che il versamento delle differenze contributive derivanti dalle predette variazioni di aliquota per periodi pregressi deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui viene inviata ai datori di lavoro la lettera prevista dall’allegato 3 della circolare n. 234/1989. Decorso tale termine, in caso di ritardo o omissione, si applicano gli accessori di legge.
Verifiche operative e segnalazione di anomalie
Alle SAP viene raccomandato di verificare periodicamente l’eventuale presenza di code di stampa non scaricate, relative sia a liste principali sia a liste integrative, così da assicurare l’immediata esecuzione degli adempimenti finalizzati al recupero dei contributi. Eventuali problemi o difficoltà tecniche devono essere segnalati ai competenti uffici della Direzione Generale per le necessarie soluzioni.
Sanzioni pecuniarie per i modelli 01.M nel Fondo speciale
La seconda parte della circolare riguarda le sanzioni pecuniarie ex artt. 10 e 11 della legge 29 ottobre 1971, n. 889. Con il decentramento della riscossione contributiva di pertinenza del Fondo speciale, efficace dal mese di gennaio 1990, le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto devono presentare direttamente alle competenti SAP, per l’anno 1990 e per quelli successivi, i modelli 03.M e 01.M, compilati secondo le istruzioni delle circolari n. 278 del 22 dicembre 1990 e n. 46 del 19 febbraio 1991.
La sanzione ex art. 11 della legge n. 889/1971 è fissata in lire 1.000 per ogni dipendente, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nella presentazione del modello 01.M, nonché per gli eventuali ulteriori periodi intercorrenti dopo la denuncia fino alla data del pagamento integrale della somma dovuta.
Cumulo con la sanzione per le assicurazioni obbligatorie
La circolare chiarisce che tale sanzione si aggiunge a quella prevista dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467, relativa alla denuncia dei dati delle assicurazioni generali obbligatorie. Quest’ultima sanzione continua a essere versata e rilevata con le modalità ordinarie.
Diffida, bollettino e calcolo della sanzione
Qualora le aziende, decorso infruttuosamente il termine previsto, non abbiano ancora presentato i modelli 01.M degli iscritti al Fondo speciale, le SAP devono notificare un’apposita diffida per la presentazione delle denunce e per il pagamento della sanzione. Contestualmente deve essere inviato un bollettino di c/c postale con il numero delle "riscossioni varie" e la causale precompilata "art. 11/889 - Fondo ET".
La circolare precisa che il calcolo della sanzione deve essere effettuato direttamente dalle aziende, applicando l’importo di lire 1.000 per ogni dipendente e per l’intero periodo di ritardo, fino a quando non risultino soddisfatti entrambi gli adempimenti: la presentazione delle denunce omesse e il pagamento della sanzione ex art. 11/889. Nei casi di presentazione tardiva dei modelli 01.M, la diffida deve contenere soltanto l’invito a versare la sanzione.
Gestione contabile e recupero crediti
Il reparto competente per l’accertamento e il recupero delle sanzioni deve mantenere in evidenza le lettere di diffida fino al ricevimento dal Reparto Contabilità del certificato di accreditamento dell’importo versato, da imputare al conto c/ETR 24/20. In caso di mancato pagamento, le pratiche devono essere trasmesse al legale per il recupero, dopo il caricamento nell’archivio "Recupero Crediti". Anche in questa ipotesi, le sanzioni ex art. 11 della legge n. 889/1971 restano imputate al c/ETR 24/20.
Supporto procedurale della gestione mod. 03/M
Infine, ai fini dell’emissione delle lettere di diffida, la procedura di gestione del mod. 03/M deve evidenziare con apposita lista, separatamente, le aziende che non hanno presentato i modelli 01.M e quelle che li hanno presentati in ritardo rispetto al termine previsto.
Punti principali
Recupero contributi per il personale in pre-pensionamento
Si ribadisce che i contributi dovuti per il personale collocato in pre-pensionamento con i benefici dell’art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 devono essere gestiti e riscossi secondo le istruzioni già impartite con la circolare n. 234 del 15 novembre 1989. La disciplina riguarda sia la quota a carico dei pensionati sia quella dovuta dalle aziende interessate.
Variazioni retroattive dell’aliquota contributiva del Fondo di previdenza autoferrotranvieri
La circolare prende atto delle variazioni, con effetto retroattivo, dell’aliquota contributiva del Fondo di previdenza autoferrotranvieri richiamando la circolare n. 141 del 14 giugno 1990, la circolare n. 74 del 19 marzo 1991 e il messaggio n. 21991 del 16 maggio 1991. Per le quote a carico delle aziende di trasporto sono state predisposte liste integrative con i corrispondenti importi dovuti per ciascun pensionato.
Aumento di aliquota dello 0,25% dal 1° maggio 1991
L’aumento di aliquota dello 0,25% disposto con effetto dal 1° maggio 1991 dal D.L. 13 maggio 1991, n. 151 grava integralmente sui lavoratori. L’adeguamento deve essere effettuato direttamente dagli uffici centrali, operando sugli importi di pensione.
Termine per il versamento delle differenze contributive pregresse
Le differenze contributive derivanti dalle variazioni di aliquota per periodi pregressi devono essere versate entro il giorno 20 del mese successivo a quello di invio ai datori di lavoro della lettera di cui all’allegato 3 della circolare n. 234/1989. In caso di ritardo o omissione oltre tale termine si applicano gli accessori di legge.
Verifiche operative sulle liste e segnalazione di problemi tecnici
Si raccomanda alle SAP di verificare periodicamente l’eventuale presenza di code di stampa non scaricate, relative a liste principali o integrative, per procedere tempestivamente agli adempimenti di recupero contributivo. Eventuali difficoltà tecniche devono essere segnalate ai competenti uffici della Direzione Generale.
Sanzioni per omessa o tardiva presentazione dei modelli 01.M
Con il decentramento della riscossione contributiva del Fondo speciale dal mese di gennaio 1990, le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto devono presentare direttamente alle competenti SAP i modelli 03.M e 01.M, in conformità alle circolari n. 278 del 22 dicembre 1990 e n. 46 del 19 febbraio 1991. La sanzione ex art. 11 della legge n. 889/1971 è pari a lire 1.000 per ogni dipendente, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nella presentazione del modello 01.M e per gli ulteriori periodi fino al pagamento integrale dovuto.
Cumulo con altre sanzioni e obbligo di diffida
La sanzione ex art. 11 legge n. 889/1971 si aggiunge a quella prevista dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467, relativa alla denuncia dei dati per le assicurazioni generali obbligatorie, che continua a essere versata e rilevata con le consuete modalità. Se le aziende non presentano i modelli 01.M entro il termine previsto, le SAP devono notificare una diffida sia per la presentazione delle denunce sia per il pagamento della sanzione.
Modalità di richiesta e recupero delle sanzioni
La diffida deve essere accompagnata da un bollettino di c/c postale con numero delle 'riscossioni varie' e causale precompilata 'art. 11/889 - Fondo ET'. Il calcolo della sanzione è a carico dell’azienda, nella misura di lire 1.000 per ogni dipendente e per l’intero periodo di ritardo, fino a regolarizzazione sia della denuncia omessa sia del pagamento. Se i modelli 01.M sono stati presentati in ritardo, la diffida conterrà solo l’invito al versamento della sanzione.
Gestione contabile e recupero coattivo
Il Reparto competente per l’accertamento e il recupero delle sanzioni deve tenere in evidenza le lettere di diffida fino al ricevimento del certificato di accreditamento dell’importo versato, da imputare al c/ETR 24/20. In caso di mancato pagamento, le pratiche devono essere trasmesse al legale per il recupero, previa registrazione nell’archivio 'Recupero Crediti'. Le sanzioni ex art. 11 legge n. 889/1971 devono essere comunque imputate al c/ETR 24/20.
Supporto procedurale della gestione mod. 03/M
Ai fini dell’emissione delle lettere di diffida, la procedura di gestione del mod. 03/M deve evidenziare con apposita lista, separatamente, le aziende che non hanno presentato i modelli 01.M e quelle che li hanno presentati in ritardo rispetto al termine previsto.
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