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Circolare

Circolare numero 169 del 25-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare stabilisce, per il personale direttivo, docente, educativo e non docente statale con rapporto a tempo parziale e per il personale non di ruolo nominato con orario inferiore a quello del corrispondente personale di ruolo, quale criterio adottare per il calcolo dei contributi INPS dal 1 gennaio 1991. Si precisa che, in linea generale, la contribuzione va commisurata alla retribuzione effettiva, che risulta normalmente superiore al minimale orario, e si forniscono istruzioni operative per le denunce mensili DM 10/2 e annuali O1/M. Sono inoltre indicati casi particolari, soprattutto per i docenti di religione cattolica iscritti IVS, e chiarito che le precedenti istruzioni sul minimale giornaliero restano applicabili solo al personale a tempo pieno o di ruolo nei casi specificamente previsti.

Personale scolastico part-time: minimale retributivo orario e compilazione denunce contributive INPS dal 1 gennaio 1991

Personale scolastico part-time: minimale retributivo e adempimenti contributivi INPS dal 1 gennaio 1991

La circolare interviene sui criteri di calcolo della contribuzione INPS dovuta per il personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo parziale e per il personale non di ruolo nominato con orario inferiore a quello previsto per il corrispondente personale di ruolo. Vengono fornite indicazioni operative per la compilazione delle denunce contributive mensili e annuali, con chiarimenti specifici per i docenti di religione cattolica iscritti all'assicurazione IVS.

Ambito di applicazione

Le istruzioni riguardano il personale direttivo, docente, educativo e non docente statale di ruolo assunto a tempo parziale, nonché tutto il personale scolastico non di ruolo nominato per un numero di ore settimanali inferiore a quello stabilito per il corrispondente personale di ruolo. La circolare richiama le disposizioni ministeriali già emanate in materia di costituzione dei rapporti di lavoro part-time nelle istituzioni scolastiche ed educative statali.

Base normativa e criterio di calcolo del minimale orario

Per il calcolo dei contributi assicurativi dovuti all'INPS si applica il criterio previsto dall'art. 5, comma 5, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La retribuzione minima oraria si determina rapportando il minimale giornaliero al numero di giorni lavorativi settimanali ordinari e dividendo il risultato per l'orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo per il personale a tempo pieno.

Importi del minimale retributivo orario dal 1 gennaio 1991

La circolare indica i seguenti valori, decorrenti dal 1 gennaio 1991:

  • personale A.T.A.: L. 8.226 l'ora, calcolate su 49.357 lire per 6 giorni settimanali divise per 36 ore;
  • personale educativo: L. 8.974 l'ora, su 49.357 lire per 6 giorni settimanali divise per 33 ore;
  • personale docente di scuole secondarie o di accademie di belle arti: L. 16.452 l'ora, su 49.357 lire per 6 giorni settimanali divise per 18 ore;
  • insegnanti elementari: L. 12.339 l'ora, su 49.357 lire per 6 giorni settimanali divise per 24 ore;
  • insegnanti di scuola materna: L. 9.871 l'ora, su 49.357 lire per 6 giorni settimanali divise per 30 ore.

Per il personale docente dei conservatori di musica, con orario d'obbligo di 8, 9 o 12 ore settimanali, il minimale orario è rispettivamente pari a L. 37.017, L. 32.904 e L. 24.678.

Effetti pratici sul calcolo dei contributi

La circolare precisa che i minimali orari indicati non hanno, in concreto, applicazione pratica, poiché per le categorie considerate la retribuzione oraria effettiva è normalmente superiore al minimale. Pertanto, la contribuzione va assolta sulla base della retribuzione effettiva. Viene anche evidenziato che per tali categorie l'INPS riceve soltanto la contribuzione minore, cioè quella per TBC oppure per TBC e DS oppure per TBC, DS ed ex ENAOLI.

Trasformazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno

Poiché per il personale interessato si versa solo la contribuzione minore, l'eventuale trasformazione del rapporto tra part-time e tempo pieno, o viceversa, non assume normalmente rilievo ai fini del comma 11 dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984. L'unica eccezione esplicitamente richiamata è quella del personale docente incaricato dell'insegnamento della religione cattolica che abbia optato per l'assicurazione obbligatoria IVS ai sensi dell'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831. In tale ipotesi, se si verifica una trasformazione del rapporto, le amministrazioni scolastiche devono trasmettere il dato da indicare nella casella "sett. utili" del modello O1/M.

Denuncia mensile DM 10/2: personale docente di religione cattolica part-time iscritto IVS

Per questo personale, nelle denunce mensili a decorrere da gennaio 1991, i dati vanno esposti nei quadri B e C del Mod. DM 10/2 secondo le istruzioni del manuale DM 10/89. Devono essere indicati:

  • numero dei dipendenti;
  • numero delle ore retribuite;
  • retribuzioni corrisposte;
  • ammontare dei contributi dovuti.

I dati devono essere preceduti dal codice qualifica "Y" e, se necessario, dal codice tipo contribuzione previsto dalle istruzioni richiamate.

Denuncia annuale O1/M: personale docente di religione cattolica part-time iscritto IVS

Nella denuncia annuale O1/M le amministrazioni scolastiche devono:

  • indicare nella casella "Qual.a" la qualifica assicurativa "Y" (impiegato part-time);
  • indicare nella casella "Sett. utili" il numero delle settimane utili ai fini pensionistici, calcolato dividendo le ore complessivamente retribuite nell'anno solare per l'orario ordinario settimanale del personale a tempo pieno;
  • arrotondare all'unità superiore il quoziente risultante.

Se nel corso dell'anno il rapporto è stato trasformato da tempo pieno a part-time o viceversa, devono essere compilati due distinti modelli O1/M, uno per ciascun tipo di rapporto, e in entrambi deve essere barrata la casella "Trasf. Rapp.".

Part-time concentrato in alcune settimane o mesi

La circolare precisa che, nei casi in cui il lavoro part-time sia concentrato solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno, l'accredito contributivo deve avvenire soltanto per le settimane in cui l'attività è effettivamente concentrata. Nel quadro B del Mod. O1/M, nella casella "SETT." deve essere indicato il numero delle settimane retribuite; nella casella relativa alle giornate retribuite deve essere indicato il numero dei giorni per i quali è stata corrisposta la retribuzione corrente.

Denuncia mensile DM 10/2: personale part-time non iscritto IVS

Per il personale part-time non iscritto all'assicurazione IVS, la denuncia mensile DM 10/2 deve essere compilata nel primo rigo disponibile dei quadri B e C con i seguenti codici:

  • "100P" e dicitura "OP.PT." per gli operai;
  • "200P" e dicitura "IMP.PT." per gli impiegati.

In presenza di particolari situazioni contributive possono essere utilizzati altri codici tipo contribuzione previsti dal manuale citato. A titolo esemplificativo, per il solo caso di contribuzione TBC e DS si indicano i codici "172P" per gli operai e "272P" per gli impiegati.

Denuncia annuale O1/M: personale part-time non iscritto IVS

Per questo personale, nella denuncia annuale O1/M va riportata nella casella "Qual.a" la nuova qualifica assicurativa "A". Nessun dato deve invece essere indicato nella casella "Sett. utili". Per la compilazione della casella "Sett." del quadro B e della casella relativa alle giornate retribuite si applicano i criteri già ricordati per il personale IVS part-time.

Chiarimento sul campo di applicazione delle precedenti istruzioni

La circolare precisa infine che le istruzioni contenute nella circolare n. 46 del 23 febbraio 1991, relative al minimale retributivo giornaliero, restano applicabili soltanto al personale di ruolo e al personale non di ruolo con orario intero iscritto alle assicurazioni sociali obbligatorie, limitatamente ai casi in cui il trattamento economico sia stato ridotto a un livello pari o inferiore a L. 1.283.282 mensili o L. 49.357 giornaliere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole sull'orientamento ministeriale richiamato nella circolare.

Punti principali

Ambito soggettivo e finalità della circolare

La circolare riguarda il personale direttivo, docente, educativo e non docente statale di ruolo con rapporto di impiego a tempo parziale, nonché tutto l'altro personale scolastico non di ruolo nominato per un numero di ore settimanali inferiore a quello previsto per il corrispondente personale di ruolo. L'obiettivo è integrare le disposizioni già emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione in materia di part-time, con particolare riferimento alla contribuzione dovuta all'INPS.

Criterio per il minimale retributivo orario dal 1 gennaio 1991

Per il calcolo dei contributi assicurativi si applica la regola del minimale retributivo orario prevista dall'art. 5, comma 5, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338. Il minimale si ottiene rapportando il minimale giornaliero al numero di giorni lavorativi settimanali ordinari e dividendo il risultato per le ore settimanali previste dal contratto a tempo pieno.

Importi del minimale orario indicati dalla circolare

Dal 1 gennaio 1991 il minimale retributivo orario viene indicato in: L. 8.226 per il personale A.T.A. (36 ore settimanali), L. 8.974 per il personale educativo (33 ore), L. 16.452 per il personale docente di scuole secondarie o accademie di belle arti (18 ore), L. 12.339 per gli insegnanti elementari (24 ore), L. 9.871 per gli insegnanti di scuola materna (30 ore). Per i docenti dei conservatori di musica con orario d'obbligo di 8, 9 o 12 ore settimanali, i valori risultano rispettivamente L. 37.017, L. 32.904 e L. 24.678.

Applicazione pratica della contribuzione

La circolare precisa che tali minimali orari non trovano pratica applicazione perché, per il personale considerato, la retribuzione oraria effettiva è attualmente superiore al minimale. Di conseguenza, la contribuzione va calcolata sulla retribuzione effettiva. Viene anche chiarito che per queste categorie l'INPS riceve solo la contribuzione minore (TBC, oppure TBC e DS, oppure TBC, DS ed ex ENAOLI), per cui l'eventuale trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno e viceversa non dovrebbe avere rilievo, salvo l'eccezione dei docenti di religione cattolica iscritti IVS.

Eccezione per i docenti di religione cattolica iscritti IVS

Per il personale docente incaricato dell'insegnamento della religione cattolica che abbia optato per l'assicurazione obbligatoria IVS ai sensi dell'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la trasformazione del rapporto può assumere rilievo. Le amministrazioni scolastiche devono quindi comunicare il dato da indicare nella casella "sett. utili" del modello O1/M quando tali docenti svolgano insegnamento per un numero di ore inferiore a quello previsto per il personale a tempo pieno.

Istruzioni per la denuncia mensile DM 10/2

Per le denunce mensili, a partire da quella relativa a gennaio 1991, le amministrazioni scolastiche devono riportare i dati del personale part-time nei quadri B-C del Mod. DM 10/2, seguendo le istruzioni del manuale DM 10/89. Devono essere indicati numero dei dipendenti, numero delle ore retribuite, retribuzioni corrisposte e contributi dovuti, preceduti dal codice qualifica "Y" e, se necessario, dal codice tipo contribuzione previsto dalle istruzioni.

Istruzioni per la denuncia annuale O1/M per il personale IVS part-time

Nella denuncia annuale O1/M, per i docenti di religione cattolica iscritti IVS, va indicata nella casella "Qual.a" la qualifica assicurativa "Y" (impiegato part-time) e nella casella "Sett. utili" il numero delle settimane utili alla pensione, determinato dividendo le ore complessivamente retribuite nell'anno per l'orario ordinario settimanale del personale a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore. Se nel corso dell'anno vi è stata trasformazione del rapporto, occorre compilare due distinti modelli O1/M e barrare in entrambi la casella "Trasf. Rapp.".

Lavoro part-time concentrato in alcune settimane o mesi

Nei casi in cui l'attività part-time sia concentrata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno, l'accredito contributivo deve avvenire esclusivamente per le settimane in cui l'attività è effettivamente svolta. Nel quadro B del Mod. O1/M, nella casella "SETT." deve essere quindi indicato il numero delle settimane retribuite; nella casella relativa alle giornate retribuite va riportato il numero dei giorni per i quali è stata corrisposta la retribuzione corrente.

Istruzioni per il personale part-time non iscritto IVS

Per il personale part-time non iscritto all'assicurazione IVS, nella denuncia mensile DM 10/2 i dati vanno esposti nel primo rigo disponibile dei quadri B-C con i codici "100P" e dicitura "OP.PT." per gli operai, oppure "200P" e dicitura "IMP.PT." per gli impiegati. In presenza di particolari situazioni contributive possono essere usati altri codici tipo contribuzione; a titolo esemplificativo, per il solo TBC e DS si citano "172P" per gli operai e "272P" per gli impiegati.

Denuncia annuale O1/M per il personale non IVS

Per il personale part-time non iscritto IVS, nella denuncia annuale O1/M va indicata nella casella "Qual.a" la nuova qualifica assicurativa "A"; nella casella "Sett. utili" non deve essere riportato alcun dato. Per la compilazione della casella "Sett." del quadro B e di quella relativa alle giornate retribuite si rinvia alle regole già illustrate per il personale IVS part-time.

Chiarimento sul rapporto con la circolare n. 46 del 23 febbraio 1991

La circolare chiarisce che le istruzioni contenute nella precedente circolare n. 46 del 23 febbraio 1991, relative al minimale retributivo giornaliero, si applicano soltanto al personale di ruolo e a quello non di ruolo con orario intero iscritto alle assicurazioni sociali obbligatorie, nei casi in cui il trattamento economico sia ridotto fino a livelli pari o inferiori a L. 1.283.282 mensili o L. 49.357 giornaliere.

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