Circolare numero 173 del 26-6-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 120/1991, che estende ai lavoratori privi della vista il beneficio già previsto per i centralinisti non vedenti dall’art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985. Il beneficio consiste in 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, utili sia per l’anzianità contributiva sia per quella assicurativa, con efficacia anche per periodi anteriori al 26 aprile 1991, purché rilevanti per prestazioni con decorrenza successiva a tale data. La circolare disciplina inoltre destinatari, documentazione probatoria, modalità di calcolo, ricongiunzione, liquidazione e riesame delle domande respinte per carenza del requisito assicurativo.
Estensione del beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa ai lavoratori privi della vista
Estensione del beneficio contributivo ai lavoratori privi della vista
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, che ha esteso ai lavoratori privi della vista il beneficio già previsto per i centralinisti non vedenti dall’art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113. L’intervento chiarisce destinatari, misura della maggiorazione, modalità di riconoscimento e riflessi sulle prestazioni pensionistiche nell’assicurazione generale obbligatoria I.V.S.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985 riconosceva ai centralinisti non vedenti, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, quattro mesi di contribuzione figurativa utili ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. La legge n. 120/1991, entrata in vigore il 26 aprile 1991, ha ampliato l’ambito della norma prevedendo che le attività lavorative dei privi della vista siano considerate particolarmente usuranti e che il relativo beneficio sia esteso anche agli effetti dell’anzianità assicurativa.
Destinatari della disciplina
Per effetto del coordinamento tra l’art. 2 e l’art. 1 della legge n. 120/1991, la circolare precisa che il beneficio si applica a tutti i lavoratori privi della vista, intendendosi per tali coloro che siano colpiti da cecità assoluta oppure abbiano un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
Natura e misura della maggiorazione
Il beneficio consiste in quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivo. La maggiorazione è utile sia per l’anzianità contributiva sia per l’anzianità assicurativa; per i periodi inferiori all’anno il riconoscimento avviene in proporzione, aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolte. La circolare sottolinea che non si tratta di un accredito di contributi sulla posizione assicurativa, ma di una maggiorazione convenzionale di anzianità priva di collocazione temporale, rilevante soltanto ai fini della liquidazione pensionistica.
Periodi che danno diritto al beneficio
La maggiorazione spetta esclusivamente per i periodi di attività lavorativa effettiva. Sono quindi esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o da riscatto non collegato ad attività lavorativa. Possono essere considerati anche i periodi di lavoro svolti prima del 26 aprile 1991, purché siano stati effettuati in presenza del requisito sanitario richiesto e risultino utili per la liquidazione o la ricostituzione di prestazioni pensionistiche con decorrenza successiva a tale data.
Modalità di attribuzione e ricongiunzione
La maggiorazione di anzianità deve essere attribuita al momento della liquidazione della pensione. In caso di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali, non va effettuata una precedente attribuzione del beneficio; esso sarà invece considerato direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione, in relazione ai periodi totalizzati nei vari regimi. Fa eccezione la determinazione della riserva matematica, nella quale la maggiorazione deve essere valutata secondo i criteri dell’art. 13 della legge n. 1338/1962.
Domanda e documentazione probatoria
Il riconoscimento del beneficio richiede apposita domanda dell’interessato o dei superstiti, corredata da idonea documentazione. La circolare distingue le principali categorie di privi della vista e indica i documenti che attestano la condizione sanitaria: verbale delle Commissioni mediche per i ciechi civili, Mod. 69 per i ciechi di guerra, Mod. 69 ter per i ciechi invalidi per servizio, documentazione rilasciata dall’INAIL per i ciechi invalidi del lavoro.
Effetti sulle prestazioni pensionistiche
La maggiorazione convenzionale è utile per la liquidazione e la ricostituzione di assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette, pensioni autonome e supplementari, nonché dei supplementi di pensione aventi decorrenza successiva al 26 aprile 1991. In conseguenza dell’estensione del beneficio all’anzianità assicurativa, la data di inizio dell’assicurazione dei lavoratori interessati deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione spettante. L’anzianità contributiva utile sia per il diritto sia per la misura della prestazione si ottiene sommando alla contribuzione effettiva le settimane derivanti dal beneficio.
Pensione di vecchiaia e lavoratori ciechi
Ai fini della riduzione dei requisiti di età, contribuzione e assicurazione prevista per i lavoratori ciechi, la circolare richiama una nozione più ristretta: cecità assoluta oppure residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Ne consegue che i lavoratori con residuo visivo superiore a un ventesimo e non superiore a un decimo hanno diritto alla maggiorazione convenzionale di anzianità, ma non alla riduzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Riflessi sulle pensioni ai superstiti e sulle domande pendenti
La maggiorazione convenzionale non è utile per la liquidazione delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della legge n. 120/1991. Per le domande di pensione diretta già pendenti alla data del 26 aprile 1991, se l’integrazione del beneficio rende i requisiti perfezionati, la prestazione deve essere concessa dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti e comunque non prima del 1 maggio 1991, secondo l’art. 18 del DPR n. 488/1968.
Riesame delle domande respinte ai centralinisti non vedenti
La circolare richiama le precedenti istruzioni impartite con la circolare n. 849 R.C.V. del 26 maggio 1987 e chiarisce che, alla luce dell’art. 2 della legge n. 120/1991, le domande di prestazioni pensionistiche dei centralinisti non vedenti respinte per carenza del requisito di assicurazione devono essere riesaminate, su richiesta degli interessati, qualora risultino accoglibili in base alla nuova disciplina. Il riesame riguarda le domande con decorrenza compresa tra l’entrata in vigore della legge n. 113/1985 e quella della legge n. 120/1991.
Criteri operativi
Per la segnalazione dei dati necessari alla liquidazione e alla ricostituzione delle pensioni deve farsi riferimento alle modalità indicate nel messaggio n. 17956 del 4 agosto 1987. Per le pensioni di vecchiaia, il codice "1" nel campo 20/09 del Pannello AV1 va indicato solo quando il titolare abbia anche diritto alla riduzione dei requisiti previsti per la pensione. Le maggiorazioni convenzionali riconosciute devono essere tenute separatamente evidenziate in vista delle successive istruzioni contabili.
Punti principali
Estensione normativa e destinatari
L’art. 2 della legge n. 120/1991 ha esteso ai lavoratori privi della vista il beneficio di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985. Per "privi della vista" si intendono i soggetti colpiti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. La circolare precisa che il beneficio riguarda quindi non solo i centralinisti non vedenti, ma tutti i lavoratori rientranti in tale definizione sanitaria.
Natura e misura del beneficio
Il beneficio consiste in 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto. Esso vale sia ai fini dell’anzianità contributiva sia ai fini dell’anzianità assicurativa. Per periodi inferiori all’anno, la maggiorazione va riconosciuta in proporzione, aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolte. La circolare chiarisce che non si tratta di un accredito di contributi sulla posizione assicurativa, ma di una maggiorazione convenzionale di anzianità priva di collocazione temporale, rilevante solo ai fini della liquidazione pensionistica.
Periodi utili e decorrenza
La maggiorazione è riconoscibile solo per periodi di attività lavorativa effettiva; restano esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o da riscatto non collegato ad attività lavorativa. Sono considerabili anche i periodi di lavoro svolti prima del 26 aprile 1991, purché compiuti in presenza del requisito sanitario richiesto e utilizzabili per pensioni con decorrenza successiva a tale data, nonché per le relative ricostituzioni.
Attribuzione in sede di pensione e ricongiunzioni
La maggiorazione di anzianità deve essere attribuita al momento della liquidazione della pensione. Nelle operazioni di ricongiunzione tra gestioni previdenziali, il beneficio non va attribuito subito, ma deve essere considerato direttamente nel fondo destinatario al momento della pensione, in relazione ai periodi totalizzati. Fa eccezione il calcolo della riserva matematica, nel quale la maggiorazione deve essere considerata secondo i criteri dell’art. 13 della legge n. 1338/1962.
Domanda e documentazione
Il riconoscimento del beneficio è subordinato a specifica domanda degli interessati o dei superstiti, corredata da documentazione idonea. La circolare indica le principali categorie di privi della vista e i relativi documenti probatori: verbale delle Commissioni mediche per i ciechi civili, Mod. 69 per i ciechi di guerra, Mod. 69 ter per i ciechi invalidi per servizio, documentazione INAIL per i ciechi invalidi del lavoro.
Effetti su liquidazione e requisiti pensionistici
La maggiorazione è utile per la liquidazione e la ricostituzione di assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette, autonome e supplementari, nonché supplementi di pensione con decorrenza successiva al 26 aprile 1991. La data di inizio dell’assicurazione va retrodatata di un numero di settimane pari alla maggiorazione spettante. L’anzianità contributiva utile al diritto e alla misura della prestazione va determinata aggiungendo le settimane derivanti dal beneficio.
Pensione di vecchiaia per lavoratori ciechi
Per la riduzione dei requisiti di età, contribuzione e assicurazione prevista dalla normativa sulla pensione di vecchiaia, la circolare richiama la definizione più restrittiva di lavoratori ciechi: cecità assoluta o residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. I lavoratori con residuo visivo superiore a un ventesimo e fino a un decimo hanno diritto alla maggiorazione convenzionale, ma non alla riduzione dei requisiti per la vecchiaia.
Domande respinte e riesame
Le domande di prestazioni presentate dai centralinisti non vedenti e respinte in passato per carenza del requisito di assicurazione devono essere riesaminate, su domanda degli interessati, se la nuova disciplina le rende ora accoglibili. Il riesame riguarda le domande con decorrenza compresa tra l’entrata in vigore della legge n. 113/1985 e quella della legge n. 120/1991.
Istruzioni operative
Per la segnalazione dei dati ai fini di liquidazione e ricostituzione devono essere seguite le modalità indicate nel messaggio n. 17956 del 4 agosto 1987. Per le pensioni di vecchiaia, il codice "1" nel campo 20/09 del Pannello AV1 va indicato solo se il titolare ha diritto anche alla riduzione dei requisiti di pensione. Le maggiorazioni riconosciute devono essere adeguatamente evidenziate per i successivi riscontri contabili.
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