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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23175/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Quaglia, componente del collegio sindacale, era stato condannato in appello per concorso, a titolo di omissione, in più delitti di bancarotta (fraudolenta patrimoniale e da operazioni dolose) connessi ai fallimenti di BTP Tecno s.r.l. e OMS Ratto s.r.l. Il ricorrente ha impugnato lamentando: mancanza di motivazione su presupposti decisivi (idoneità offensiva delle operazioni contestate, sussistenza del dolo, nesso causale tra omissione e fallimento), errori sull'effettiva contestazione di alcune condotte (finanziamento a Esamed di €320.000 mai formalmente contestato), omissione di valutazioni riguardo alla carica e ai poteri esercitati dal sindaco nel periodo rilevante, e ha chiesto in via subordinata la derubricazione in bancarotta semplice con applicazione dell'art.131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha dichiarato la nullità della condanna relativa alla specifica condotta distrattiva connessa al finanziamento alla Esacontrol Mediterranea s.r.l. (Esamed) di €320.000,00 per difetto di contestazione (violazione art.522, comma 2 c.p.p.). Ha altresì annullato con rinvio le restanti statuizioni di condanna ritenute carenti di motivazione in relazione agli elementi essenziali della responsabilità omissiva del sindaco (posizione di garanzia, portata dei poteri impeditivi, nesso causale e dolo), rimandando la valutazione a nuovo giudizio. Sono invece confermati i proscioglimenti già pronunciati e assorbite alcune questioni (es. durata pene accessorie).

Norme richiamate

  • art. 40, comma secondo, codice penale

    Stabilisce la clausola di equivalenza per l'omissione: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo; è la base della responsabilità omissiva impropria.

  • art. 110 codice penale

    Regola il concorso di persone nel reato; combinato con l'art.40 consente di inquadrare i sindaci come concorrenti per omissione nell'altrui reato.

  • art. 216, comma primo, n. 1 legge fallimentare

    Indica fattispecie di bancarotta fraudolenta rilevanti per la qualificazione delle condotte distrattive/dissipative oggetto del giudizio.

  • art. 223 legge fallimentare

    Individua i soggetti cui si possono imputare reati fallimentari (tra cui i sindaci), rilevante per la 'soggettività ristretta' dei delitti contestati.

  • art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare

    Prevede l'unificazione delle pene per pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimento ai soli fini sanzionatori; utile a spiegare l'autonomia ontologica delle singole condotte contestate.

  • art. 522, comma 2, codice di procedura penale

    Disciplina la nullità della sentenza per difetto di contestazione: se un fatto non è stato contestato nel capo di imputazione la condanna relativa è nulla.

  • art. 2403 codice civile

    Attribuisce ai sindaci doveri di vigilanza e controllo sull'amministrazione societaria; fonte della posizione di garanzia del sindaco.

  • art. 2407 codice civile (novellato dalla legge n.35/2025)

    Regola la responsabilità civile dei sindaci; la novella introduce limiti patrimoniali alla responsabilità (con esclusione per i casi dolosi), menzionata ma non decisiva nel processo penale in esame.

  • art. 131-bis codice penale

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente chiedeva la derubricazione per poter invocare questa causa, valutazione rimessa al merito.

Massime di principio

  • L'editto accusatorio deve indicare chiaramente e separatamente le singole condotte contestate: condotte non formalmente contestate determinano nullità della condanna.
  • Per ritenere responsabile un sindaco per omissione (concorsuale) occorre motivare caso per caso la posizione di garanzia, il concreto ambito dei poteri impeditivi e la loro efficacia rispetto all'evento-ladro.
  • Il nesso causale nell'omissione richiede una valutazione controfattuale della capacità effettiva della condotta doverosa di incidere sull'evento; non è sufficiente la mera coincidenza temporale o una valutazione generica.
  • Per la responsabilità penale dei sindaci nei reati fallimentari è necessario provare il dolo (anche eventuale) relativo all'omissione: la semplice negligenza o inadeguatezza dell'attività di controllo non basta per il dolo.
  • Nei casi con pluralità di condotte di bancarotta occorre mantenere l'autonomia delle singole fattispecie (concorso di reati) e il relativo esame degli elementi specifici di ciascuna condotta.
  • La difesa del sindaco deve documentare temi chiave (periodo di carica, effettivi poteri esercitati, conoscenza delle operazioni da parte del collegio, atti compiuti o richieste formulate) per dimostrare l'assenza di posizione di garanzia o l'inefficacia dei poteri impeditivi.
  • Il giudice di merito deve fornire motivazione puntuale sulle condizioni economiche oggettive, sulla prevedibilità del dissesto e sulla possibilità concreta che l'intervento del sindaco avrebbe potuto evitare l'evento, altrimenti la decisione è annullabile per carenza motivazionale.

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