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Circolare

Circolare numero 210 del 16-9-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali novità della legge n. 236 del 19 luglio 1993 in materia di intervento straordinario e ordinario di integrazione salariale, con particolare attenzione ai contratti di solidarietà, alle proroghe dei trattamenti, alle estensioni soggettive e alle nuove indennità per specifiche categorie di lavoratori. Vengono inoltre chiariti termini, limiti temporali, modalità di accesso e rapporti con l’indennità di mobilità, nonché alcune deroghe settoriali per edilizia, editoria, portuali e dipendenti dei partiti politici.

Modifiche alla disciplina della cassa integrazione straordinaria e ordinaria introdotte dalla legge n. 236/1993

Modifiche introdotte dalla legge n. 236/1993 in materia di integrazione salariale

La circolare illustra le principali innovazioni apportate dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993 alla disciplina dell’intervento straordinario e ordinario di integrazione salariale. Il provvedimento interviene su contratti di solidarietà, proroghe dei trattamenti, estensioni soggettive e settoriali, nonché su alcune misure speciali per categorie specifiche di lavoratori.

Contratti di solidarietà

La legge consente che la riduzione dell’orario di lavoro prevista dai contratti di solidarietà sia articolata su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale, con possibilità di diversa distribuzione dell’orario nel periodo di validità del contratto. Il decreto ministeriale di concessione deve specificare forme e modalità di riduzione.

In caso di esigenze temporanee di maggior lavoro, il contratto deve prevedere espressamente le modalità con cui operare in deroga all’orario ridotto, restando entro l’orario normale. Le ore lavorate in eccedenza non danno diritto né al trattamento di integrazione salariale né al contributo aziendale previsto dalla disciplina speciale.

Per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995, il trattamento straordinario è elevato al 75% della retribuzione persa per effetto della riduzione d’orario. La misura maggiorata è soggetta alla riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in base all’aliquota contributiva degli apprendisti. La durata del trattamento maggiorato non può eccedere 24 mesi.

Alla luce della nuova disciplina, il lavoro non prestato per effetto della riduzione d’orario si ripartisce in sostanza tra lavoratori e impresa: il 75% viene coperto dal trattamento straordinario, mentre il 25% è riconosciuto al datore di lavoro sotto forma di contributo.

Rapporto con l’integrazione salariale ordinaria e limiti di computo

La riduzione di orario stabilita nel contratto di solidarietà costituisce anche il riferimento per eventuali richieste di integrazione salariale ordinaria. In tali casi, gli eventi devono rispondere ai requisiti propri della cassa ordinaria, e in particolare alla temporaneità e transitorietà, distinguendosi dalla situazione oggetto del contratto di solidarietà.

I periodi di integrazione salariale autorizzati per i contratti di solidarietà non si cumulano, fino al 31 dicembre 1995, ai fini del limite dei 36 mesi nel quinquennio previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. Non concorrono a tale limite neppure i periodi di trattamento straordinario fruiti dall’11 agosto 1991 in applicazione della disciplina transitoria dell’art. 22 della stessa legge.

Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge, l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può, su richiesta dell’impresa, disciplinare le prestazioni eccedenti collegate a esigenze temporanee di maggior lavoro.

Proroghe del trattamento straordinario e riflessi sulla mobilità

La circolare dà conto delle proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria già previste da precedenti interventi normativi. In particolare, è possibile prorogare:

  • fino a 18 mesi complessivi, il trattamento concesso alle imprese in amministrazione straordinaria;
  • fino a 12 mesi complessivi, il trattamento già prorogato a favore dei lavoratori delle società non operative costituite dalla GEPI o dei beneficiari di analoghi trattamenti previsti da leggi speciali.

La proroga comporta una riduzione corrispondente della durata dell’indennità di mobilità spettante agli interessati. La circolare precisa tuttavia che la proroga opera per tutta la sua durata indipendentemente dalla posizione dei lavoratori rispetto alla mobilità. Resta comunque necessario che permanga il rapporto di lavoro con l’azienda.

È inoltre ribadito che, anche in regime di proroga, si applica integralmente la disciplina vigente degli interventi straordinari, compreso il rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di cassa integrazione straordinaria. La liquidazione di tali quote resta comunque subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Termine per la richiesta di proroga

Le domande di proroga del trattamento straordinario devono essere presentate agli uffici periferici competenti del Ministero del lavoro entro il termine di decadenza previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, in coerenza con l’art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

Proroga del programma di crisi aziendale

La legge introduce, fino al 31 dicembre 1994, una deroga all’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 223/1991, consentendo una proroga del programma di crisi aziendale per una durata non superiore a sei mesi.

La proroga può essere disposta nei casi in cui:

  • i lavoratori interessati siano pari o inferiori a 100;
  • vi siano particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi;
  • vi siano difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell’azienda.

Estensioni settoriali del trattamento straordinario

Il provvedimento estende l’ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a ulteriori settori, con specifici limiti temporali:

  • fino al 31 dicembre 1995: imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con più di 50 addetti, nonché imprese di vigilanza;
  • fino al 31 dicembre 1994: imprese di spedizione e di trasporto con più di 50 addetti.

La circolare precisa che l’estensione non si applica alle imprese di spedizione già destinatarie degli interventi previsti dal d.l. n. 199/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 293/1993.

Concordato preventivo e decorrenza del trattamento

In caso di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, il trattamento straordinario di integrazione salariale spetta dalla data di ammissione al concordato, senza attendere la sentenza di omologazione. Se poi l’omologazione manca e viene dichiarato il fallimento, il periodo di integrazione già fruito per questa causale deve essere sottratto, fino a concorrenza, da quello spettante per il fallimento.

Disposizioni speciali per INSAR

La circolare riepiloga due distinti interventi concernenti l’INSAR.

Da un lato, INSAR S.p.A. è autorizzata ad assumere lavoratori in esubero, licenziati o collocati in mobilità, già dipendenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori di costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto. Per questi lavoratori è riconosciuto il trattamento straordinario di cui all’art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991, ma la circolare rinvia a successive istruzioni in attesa che il CIPI determini numero dei beneficiari e criteri di individuazione.

Dall’altro lato, il Ministro del lavoro, su proposta della Regione Sardegna, può autorizzare INSAR ad assumere e reimpiegare, secondo la disciplina del d.l. n. 721/1981 convertito nella legge n. 25/1982, lavoratori già collocati in cassa integrazione straordinaria ante 11 agosto 1991 e non prorogati, oppure licenziati da imprese fallite o in liquidazione coatta senza aver beneficiato della legge n. 223/1991. L’autorizzazione è estesa anche ad altre categorie di lavoratori già in cassa integrazione straordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione, con riconoscimento del trattamento straordinario ex art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991.

Cessazione di unità produttive con oltre 500 dipendenti

Fino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell’attività di unità produttive con più di 500 dipendenti, e nei casi di riduzione del personale presso unità produttive della stessa impresa o di gruppi di imprese, il trattamento straordinario può essere concesso su richiesta dell’impresa con decreto del Ministro del lavoro per un periodo massimo di 12 mesi, comunque entro il limite complessivo quinquennale previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

La concessione avviene sulla base della comunicazione di avvio della procedura di mobilità prevista dall’art. 4, comma 4, della legge n. 223/1991. La procedura resta sospesa per la durata del trattamento e la sospensione dei lavoratori avviene senza rotazione, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’impresa. Anche qui è ribadito che il beneficio presuppone la permanenza del rapporto di lavoro ed è soggetto alla disciplina generale delle integrazioni straordinarie.

Imprese editoriali

La circolare conferma che l’art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese editoriali, conserva carattere di specialità e continua a valere in quanto non espressamente modificato dalla legge n. 223/1991.

La disciplina speciale si applica, fino al 31 dicembre 1995, a tutti i dipendenti delle aziende appartenenti al settore dei giornali periodici e a quello delle imprese radiotelevisive private, a prescindere dall’inquadramento professionale, purché soggetti alle norme sulle integrazioni salariali. La stessa disciplina si estende anche ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate.

Lavoratori portuali

Il beneficio dell’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, già prorogato al 31 dicembre 1993, viene ulteriormente esteso per altre 387 unità. Il Ministro della marina mercantile deve determinare le eccedenze di ciascuna compagnia o gruppo portuale sulla base delle giornate lavorate nel corso del 1992 e del primo trimestre 1993, individuando le unità destinatarie del beneficio.

Dipendenti e ex dipendenti dei partiti politici

La legge istituisce un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale a favore dei dipendenti e degli ex dipendenti dei soggetti di cui alla legge n. 195/1974, cioè dei partiti politici ammessi al contributo finanziario dello Stato.

I requisiti indicati sono i seguenti:

  • essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 236/1993, oppure essere stati licenziati e disoccupati dal 18 aprile 1993;
  • risultare o essere risultati eccedenti rispetto alle necessità di organico dichiarate dai partiti;
  • possedere almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva alla data del 18 aprile 1993 come dipendenti dei partiti.

È inoltre richiesto che non siano applicabili le disposizioni sul prepensionamento previste dal comma 1 dell’articolo in esame. L’indennità decorre dal 1° settembre 1993, dura al massimo un anno e si cumula, se spettanti, con gli assegni per il nucleo familiare. Il periodo è utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Le domande devono essere presentate al Ministero del lavoro, corredate dalle dichiarazioni degli organi responsabili dei partiti sulle necessità di organico e sulle eccedenze di personale.

Interventi ordinari: edilizia e pagamenti diretti

Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, la circolare chiarisce che rientrano nella definizione quelle per le quali la durata dell’esecuzione dei lavori edili prevista è di 18 mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata pari o superiore a 30 mesi consecutivi. La definizione recepisce il criterio adottato dal CIPI con delibera del 25 maggio 1992, pur restando da precisare la portata esatta in relazione ad altri parametri utilizzati nella delibera, come valore dei lavori e incidenza della mano d’opera.

È inoltre estesa alle proroghe del trattamento per l’edilizia la facoltà, già prevista per il trattamento straordinario, di autorizzare il pagamento diretto delle integrazioni salariali e degli assegni per il nucleo familiare, su richiesta dell’impresa presentata contestualmente alla domanda di proroga.

Limiti temporali delle integrazioni salariali ordinarie per piccole imprese nelle aree svantaggiate

Per le imprese che occupano da cinque a quindici dipendenti e operano nelle aree individuate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, cioè quelle rientranti negli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 e quelle caratterizzate da rilevante squilibrio fra domanda e offerta di lavoro, le integrazioni salariali ordinarie possono essere concesse fino a 24 mesi consecutivi e fino a 24 mesi nel triennio per i periodi non consecutivi.

Tali limiti, più favorevoli rispetto a quelli della legge n. 164/1975, valgono fino al 31 dicembre 1995; dal 1° gennaio 1996 tornano applicabili i limiti ordinari previsti dalla disciplina previgente. La circolare richiama infine la necessità di una rigorosa verifica della temporaneità o transitorietà degli eventi denunciati, escludendo gli interventi ordinari quando non vi sia alcun elemento certo, neppure previsionalmente, sulla futura ripresa dell’attività lavorativa.

Punti principali

Contratti di solidarietà: orario, misura del trattamento e contributo alle imprese

La riduzione dell’orario può essere realizzata su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale e può essere articolata diversamente nel periodo di validità del contratto. Il decreto ministeriale di concessione deve indicare forme e modalità della riduzione. Se sopravvengono esigenze temporanee di maggior lavoro, il contratto deve prevedere le modalità di deroga all’orario ridotto; per le ore eccedenti non spettano né integrazione salariale né contributo aziendale. Per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 il trattamento sale al 75% della retribuzione persa, con riduzione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 41/1986; la durata della maggiorazione non può superare 24 mesi. In parallelo, all’impresa spetta un contributo pari a un quarto del monte retributivo non dovuto, erogato trimestralmente.

Contratti di solidarietà: cumulo, integrazioni ordinarie e disciplina per i contratti già in essere

I periodi di integrazione salariale autorizzati per contratti di solidarietà non si cumulano, fino al 31 dicembre 1995, ai fini del limite dei 36 mesi nel quinquennio previsto dalla legge n. 223/1991; non concorrono inoltre al medesimo limite i trattamenti straordinari fruiti dall’11 agosto 1991 in base alla disciplina transitoria dell’art. 22 della legge n. 223/1991. Per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge, l’Ispettorato del lavoro può regolare, su richiesta dell’impresa, le prestazioni lavorative eccedenti connesse a temporanee esigenze di maggior lavoro. L’orario ridotto costituisce anche il parametro di riferimento per eventuali richieste di integrazione salariale ordinaria, che restano ammissibili solo se gli eventi sono temporanei e transitori e distinti dalla situazione coperta dal contratto di solidarietà.

Proroghe del trattamento straordinario e incidenza sulla mobilità

È prevista la proroga del trattamento straordinario per un massimo di 18 mesi per le imprese in amministrazione straordinaria e per un massimo di 12 mesi per i trattamenti già prorogati a favore dei lavoratori delle società non operative costituite dalla GEPI o beneficiari di analoghi trattamenti previsti da leggi speciali. La proroga comporta una corrispondente riduzione della durata dell’indennità di mobilità, ma opera per tutta la sua durata indipendentemente dalla posizione degli interessati ai fini della mobilità. Resta necessario che permanga il rapporto di lavoro. Si conferma inoltre l’applicazione, anche in regime di proroga, di tutta la disciplina vigente degli interventi straordinari, compreso il rimborso alle aziende delle quote TFR maturate, liquidabili solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Termine per le domande di proroga

Le domande di proroga del trattamento straordinario devono essere presentate agli Uffici periferici competenti del Ministero del lavoro entro il termine di decadenza previsto dall’art. 7 della legge n. 164/1975, in coerenza con l’art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

Proroga del programma di crisi aziendale

Fino al 31 dicembre 1994 è introdotta una deroga che consente, nei limiti di spesa stabiliti, una proroga del programma di crisi aziendale per un periodo non superiore a sei mesi. La proroga è ammessa per imprese con non più di 100 lavoratori interessati e in presenza di difficoltà temporali nella realizzazione del programma o di difficoltà esterne non imputabili alla volontà dell’azienda.

Estensioni dell’intervento straordinario a nuovi settori

Sono estese fino al 31 dicembre 1995 le disposizioni sul trattamento straordinario per le imprese commerciali, le agenzie di viaggio e turismo e gli operatori turistici con più di 50 addetti, nonché per le imprese di vigilanza. Per le imprese di spedizione e trasporto con più di 50 addetti l’estensione vale fino al 31 dicembre 1994, con esclusione delle imprese di spedizione già destinatarie degli interventi previsti dal d.l. n. 199/1993 convertito nella legge n. 293/1993.

Concordato preventivo e accesso anticipato alla cassa integrazione straordinaria

Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, il trattamento straordinario è concesso dalla data di ammissione al concordato, senza attendere la sentenza di omologazione. Se non vi sono le condizioni per l’omologazione e sopravviene il fallimento, il periodo già fruito a tale titolo viene detratto, fino a concorrenza, da quello spettante per il fallimento.

Disposizioni speciali per INSAR e lavoratori collegati

INSAR S.p.A. è autorizzata ad assumere lavoratori in esubero, licenziati o in mobilità, già dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici della termocentrale ENEL di Fiumesanto, con decorrenze specifiche indicate dalla norma. A tali lavoratori è riconosciuto il trattamento straordinario ex art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991, in attesa di criteri attuativi da parte del CIPI. Inoltre il Ministro del lavoro, su proposta della Regione Sardegna, può autorizzare INSAR ad assumere e reimpiegare determinate categorie di lavoratori già collocati in cassa integrazione straordinaria o licenziati da imprese in fallimento o liquidazione coatta, estendendo l’accesso anche ad altre categorie in tutela speciale, sempre con riconoscimento del medesimo trattamento straordinario.

Cessazione di unità produttive con oltre 500 dipendenti

Fino al 31 dicembre 1993, nei casi di cessazione di unità produttive con oltre 500 dipendenti o di riduzione del personale presso unità della stessa impresa o di gruppi di imprese, il trattamento straordinario può essere concesso con decreto ministeriale per un periodo massimo di 12 mesi, entro il limite complessivo quinquennale della legge n. 223/1991. La concessione avviene sulla base della comunicazione di avvio della procedura di mobilità e la procedura resta sospesa per tutto il periodo del trattamento; la sospensione avviene senza rotazione, secondo le esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’impresa.

Imprese editoriali, lavoratori portuali e dipendenti dei partiti politici

Per le imprese editoriali si conferma il carattere speciale dell’art. 35 della legge n. 416/1981 e la sua applicazione, fino al 31 dicembre 1995, ai dipendenti dei giornali periodici e delle imprese radiotelevisive private, inclusi i lavoratori delle aziende funzionalmente collegate, se soggetti alle norme sulle integrazioni salariali. Per i lavoratori portuali, il beneficio dell’indennità pari al massimo della cassa integrazione salariale viene prorogato al 31 dicembre 1993 e ulteriormente esteso a 387 unità, da individuare secondo criteri legati alle giornate lavorate nel 1992 e nel primo trimestre 1993. Infine, è istituita un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per i dipendenti ed ex dipendenti dei partiti politici finanziati dallo Stato, con requisiti di servizio o licenziamento, eccedenza di organico, almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva al 18 aprile 1993, esclusione del prepensionamento e durata massima di un anno a decorrere dal 1° settembre 1993.

Interventi ordinari: edilizia e integrazioni salariali ordinarie per piccole imprese nelle aree agevolate

Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, ai fini dell’art. 10, comma 1, della legge n. 223/1991, si considerano tali quelle con lavori edili della durata di almeno 18 mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata pari o superiore a 30 mesi consecutivi. È inoltre estesa alle proroghe del trattamento per l’edilizia la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS, su autorizzazione ministeriale e su richiesta dell’impresa. Per le imprese da cinque a quindici dipendenti operanti in determinate aree svantaggiate, le integrazioni salariali ordinarie possono essere concesse fino a 24 mesi consecutivi o non consecutivi nel triennio, fino al 31 dicembre 1995; dal 1° gennaio 1996 tornano ad applicarsi i limiti ordinari della legge n. 164/1975. La circolare richiama anche la necessità di valutare con rigore la temporaneità e transitorietà degli eventi denunciati.

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