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Circolare

Circolare numero 207 del 10-9-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 nelle imprese operanti nella circoscrizione di Livorno, la quota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti. L’agevolazione vale solo per le imprese e non per gli altri datori di lavoro ammessi ai contratti di formazione e lavoro, si applica per tutta la durata del contratto e consente l’assunzione fino a 32 anni nell’area interessata. Vengono inoltre fornite istruzioni operative su codifica aziendale, compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S e recupero delle differenze contributive per i periodi pregressi, incluse le modalità specifiche per aziende soggette a fondi previdenziali particolari.

Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro nella circoscrizione di Livorno

Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro nella circoscrizione di Livorno

La circolare disciplina l’applicazione, nella circoscrizione di Livorno, della riduzione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i contratti di formazione e lavoro instaurati nel 1993. L’intervento chiarisce anche gli adempimenti operativi per le imprese e le modalità di recupero delle differenze contributive eventualmente già versate in eccesso.

Quadro normativo e ambito territoriale

Il DM 28 aprile 1993, successivamente rettificato dal DM 17 agosto 1993, ha inserito la circoscrizione di Livorno tra quelle della Regione Toscana che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. In tale ambito territoriale si applica, per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro decorrenti dopo il 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1993, la misura agevolata della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Misura dell’agevolazione e soggetti beneficiari

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle imprese operanti nella circoscrizione è determinata in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. La circolare precisa che il beneficio spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro.

L’agevolazione si applica alle assunzioni con decorrenza nell’anno 1993 e continua per tutta la durata del contratto, anche se quest’ultimo si prolunghi e scada in un anno successivo nel quale non sia più presente la medesima situazione occupazionale. Inoltre, per il periodo considerato, nell’area indicata l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è consentita fino al compimento del 32° anno di età.

Codifica delle aziende aventi diritto

Le Sedi devono attribuire alle imprese che hanno titolo al beneficio il codice di autorizzazione "5Y", corrispondente alla qualifica di impresa operante in circoscrizione con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

Adempimenti contributivi ordinari

Per il versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti, le imprese devono attenersi alle istruzioni di compilazione del mod. DM10/2 richiamate dalla circolare, utilizzando le modalità indicate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989" alle pagine 18, 19 e, se del caso, 29. In particolare, la circolare richiama i codici 153, 253, O53, Y53, S140, S150 e S142.

Per la compilazione del mod. DM10/S relativo ai contributi ridotti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, vengono richiamate le istruzioni già fornite al punto 1, lettera h2, della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993.

Recupero delle differenze per periodi pregressi

Le imprese diverse da quelle artigiane che, nelle more dell’emanazione dei DM 28 aprile 1993 e 17 agosto 1993, abbiano già operato gli adempimenti contributivi fruendo delle riduzioni dell’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990, possono recuperare i contributi versati in eccedenza con le denunce riferite ai mesi di agosto, settembre o ottobre 1993, da presentare entro il 20 settembre 1993, il 20 ottobre 1993 e il 20 novembre 1993.

Le differenze relative ai contributi previdenziali e ai contributi per indennità economiche di malattia, maternità e Gescal devono essere esposte in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, precedute dal codice "L176" e dalla dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90". Le differenze concernenti i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario devono invece essere portate in detrazione dall’importo dei contributi sanitari dovuti per la Regione competente.

Nel determinare gli importi da recuperare, occorre sottrarre dalla contribuzione versata nei periodi pregressi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Più precisamente, la quota settimanale di L. 4.203, ovvero di L. 4.023 senza la quota INAIL, va detratta dall’importo da conguagliare con il codice L176; la quota di L. 240 settimanali relativa al Servizio sanitario va detratta dall’importo dei contributi sanitari da recuperare sul mod. DM10/S. Nessun conguaglio deve essere effettuato sulla quota dei contributi a carico del lavoratore, che resta quella ordinaria.

Regole speciali per aziende con personale iscritto a fondi previdenziali particolari

Per i datori di lavoro che occupano lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private e al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia, la quota a carico del lavoratore e la quota fissa settimanale a carico del datore di lavoro dovuta al Fondo stesso, pari a L. 3.831, devono essere versate secondo le modalità indicate dalla circolare n. 271 del 29 dicembre 1990.

Le contribuzioni minori e quelle dovute per le prestazioni del Servizio sanitario seguono le modalità ordinarie previste per la generalità dei datori di lavoro. Le eventuali differenze da recuperare per i periodi pregressi devono essere esposte nel quadro D del mod. DM10/2 con la dicitura "REC. F.P. art. 8, c.2 L. 407/90" e con i codici "L168" e "L169", rispettivamente per il personale iscritto al Fondo elettrici e per quello iscritto al Fondo telefonici. Anche in questo caso, il recupero può essere effettuato utilizzando una delle denunce DM10/2 relative ad agosto, settembre o ottobre 1993.

Ai fini del calcolo delle differenze, dalla contribuzione versata in precedenza va sottratta la quota del contributo fisso del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti: la quota di L. 3.831 relativa al Fondo di previdenza elettrici o telefonici va detratta dall’importo da conguagliare con il codice L168 o L169; la quota di L. 372 settimanali, comprensiva dell’INAIL, ovvero di L. 192 senza INAIL, relativa alle contribuzioni minori, va detratta dall’importo da conguagliare con il codice L176; la quota di L. 240 settimanali relativa al Servizio sanitario va detratta dall’importo dei contributi sanitari da recuperare. Anche in questo caso non è ammesso alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore.

Punti principali

Ambito dell’agevolazione e presupposti territoriali

Il DM 28 aprile 1993, rettificato dal DM 17 agosto 1993, ha individuato la circoscrizione di Livorno tra quelle della Regione Toscana con un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. In tale area, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è fissata nella misura prevista per gli apprendisti.

Soggetti beneficiari e durata dell’agevolazione

L’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro. Essa compete per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1993 e continua per tutta la durata del contratto anche se lo stesso prosegua oltre il 1993, senza perdere il beneficio per il solo fatto che l’area non presenti più la medesima situazione occupazionale nell’anno successivo. Nella stessa area l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino al compimento del 32° anno di età, per il medesimo periodo.

Codifica delle aziende

Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo al beneficio il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di "Impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale".

Adempimenti contributivi ordinari per i datori di lavoro

Per il versamento dei contributi nella misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, le imprese devono seguire le istruzioni di compilazione del mod. DM10/2 richiamate nella circolare, con riferimento ai codici 153, 253, O53, Y53, S140, S150 e S142, nonché alle modalità indicate a pagina 29 del manuale quando ricorra l’ipotesi prevista. Per il mod. DM10/S, relativo alle contribuzioni ridotte per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, si rinvia alle istruzioni già impartite dalla circolare n. 53 del 26 febbraio 1993.

Recupero delle differenze contributive pregresse

Le imprese diverse da quelle artigiane che, prima dell’emanazione dei decreti ministeriali del 1993, abbiano già applicato le riduzioni previste dall’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990, possono conguagliare i contributi versati in eccedenza con le denunce di agosto, settembre o ottobre 1993, da presentare rispettivamente entro il 20 settembre, il 20 ottobre e il 20 novembre 1993. Le differenze relative a contributi previdenziali, malattia, maternità e Gescal vanno esposte nel quadro D del DM10/2 con codice L176 e dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90"; quelle relative al Servizio sanitario nazionale vanno detratte dai contributi sanitari dovuti per la Regione competente. Nel calcolo del recupero, dalla quota versata nei periodi pregressi va sottratto il contributo fisso dovuto dal datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti; nessun conguaglio è ammesso sulla quota a carico del lavoratore.

Regole specifiche per aziende con personale iscritto a fondi previdenziali speciali

Per i datori di lavoro con lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private e al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia, la quota a carico del lavoratore e la quota fissa settimanale a carico del datore di lavoro (L. 3.831) devono essere versate secondo le modalità della circolare n. 271 del 29 dicembre 1990. Le contribuzioni minori e quelle dovute per il Servizio sanitario seguono invece le regole ordinarie. Le differenze pregresse si recuperano nel quadro D del DM10/2 con i codici L168 e L169, rispettivamente per elettrici e telefonici, utilizzando una delle denunce relative ad agosto, settembre o ottobre 1993. Anche in questo caso, dalla contribuzione versata nei periodi pregressi va detratta la quota fissa del datore di lavoro prevista per gli apprendisti, con specificazione delle quote di competenza F.P.L.D., contribuzioni minori e Servizio sanitario; resta invariata la quota a carico del lavoratore.

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