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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19210/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per reati in materia di stupefacenti e di porto/detenzione di arma, riconoscendo le attenuanti generiche, revocando alcune pene accessorie e disponendo la restituzione di un veicolo. Il ricorso censurava il vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena nella misura massima di un terzo e agli aumenti applicati a titolo di continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., sostenendo sostanzialmente che il trattamento sanzionatorio fosse insufficientemente motivato e non adeguatamente giustificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione sufficiente e non illogica sulla determinazione della pena, valorizzando la diversa tipologia e la notevole quantità delle sostanze stupefacenti rinvenute, nonché la disponibilità di più luoghi di occultamento. Ha inoltre osservato che la graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che non vi è obbligo di applicare sempre la massima riduzione prevista. Per effetto dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per fatti relativi a sostanze stupefacenti; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi sulla norma.

  • art. 699 c.p.

    Norma richiamata tra i reati oggetto della condanna; dal testo non emergono specifiche questioni interpretative sulla fattispecie.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La Corte ribadisce che l'aumento per continuazione è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, purché sorretto da motivazione non illogica.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche consente una mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma non impone la massima riduzione possibile.

  • art. 65 c.p.

    La previsione di un intervallo di riduzione della pena esclude che il giudice sia tenuto ad applicare sempre la riduzione nella misura massima.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena può essere motivata anche sinteticamente mediante il riferimento ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, quando la pena non sia sensibilmente superiore alla media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura di legittimità sulla quantificazione della pena è inammissibile quando investe valutazioni discrezionali del giudice di merito sorrette da motivazione non manifestamente illogica.
  • In tema di continuazione e di bilanciamento/commisurazione della pena, il giudice non è obbligato ad applicare la riduzione o l'aumento nella misura massima prevista, essendo sufficiente una motivazione che dia conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La motivazione sulla pena può essere sintetica quando la sanzione irrogata si collochi entro un range congruo e non risulti di gran lunga superiore alla misura media edittale.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche incide sulla pena ma non vincola il giudice alla più ampia diminuzione astrattamente consentita.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiImpugnazioni
RamiStupefacentiArmiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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