Sentenza n. 9615/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'Atto Dirigenziale n.10 del 12.12.2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del DL 19 giugno 2015 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 6 agosto 2015 n.125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art.9 ter del DL 19 giugno 2015 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 6 agosto 2015 n.125 e s.m.i. dal DM del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n.216” e dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; - dell’Atto Dirigenziale n.1 del 8.2.2023 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi Allegati A, B e C che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; - il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022 n. 216, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e i relativi Allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto; - il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022 n. 251, avente ad oggetto “Adozione Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; e per quanto occorrer possa - dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022, dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14.09.2022 (doc.6), e della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413 (non conosciuta e con riserva di motivi aggiunti all'esito della sua produzione in giudizio da parte delle amministrazioni resistenti ai sensi dell'articolo 46 comma 2 c.p.a); - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, consequenziale, successivo e comunque connesso, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 18 del Decreto Legge del 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142. (di seguito, il “D.L. 115/2022” o “Decreto Aiuti bis”) e dell'art. 9 ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 (di seguito, il “D.L. 78/2015”) in relazione agli artt. art. 3, 41, 42, 53e 97 della Costituzione; e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del TFUE della questione pregiudiziale relativa alla conformità della medesimo art. 18 del D.L. 115/2022 e dell'art. 9 ter DL 78/2015 con i generali principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, da un lato, e gli artt. 16 e 52 della Carta di Nizza, dall'altro. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Clinisciences S.r.l. il 12/5/2023: per l'annullamento: del provvedimento protocollo AOO_168/PROT/13/02/2023/0001385 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale della Regione Puglia, trasmesso a mezzo pec il 15.02.2023 e avente ad oggetto “Determinazione Dirigenziale n. 005/DIR/2022/00010 del 12 dicembre 2022. Riscontro Vs PEC.”; con proposizione di ulteriori motivi di censura avverso; dell'Atto Dirigenziale n.10 del 12.12.2022 e dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; - dell'Atto Dirigenziale n.1 del 8.2.2023 e dei relativi Allegati A, B e C che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; nel giudizio n. 4395/2023 R.G. in cui è stata proposta domanda di annullamento (i) dell'Atto Dirigenziale n.10 del 12.12.2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del DL 19 giugno 2015 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 6 agosto 2015 n.125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art.9 ter del DL 19 giugno 2015 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 6 agosto 2015 n.125 e s.m.i. dal DM del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n.216” e dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; (ii) dell'Atto Dirigenziale n.1 del 8.2.2023 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi Allegati A, B e C che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; (iii) del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022 n. 216, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e i relativi Allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto; (iv) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022 n. 251, avente ad oggetto “Adozione Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; e per quanto occorrer possa: (v) dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022, dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14.09.2022, e della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413 (non conosciuta e con riserva di motivi aggiunti all'esito della sua produzione in giudizio da parte delle amministrazioni resistenti ai sensi dell'articolo 46 comma 2 c.p.a); (vi) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, consequenziale, successivo e comunque connesso; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 18 del Decreto Legge del 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142. (di seguito, il “D.L. 115/2022” o “Decreto Aiuti bis”) e dell'art. 9 ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 (di seguito, il “D.L. 78/2015”) in relazione agli artt. art. 3, 41, 42, 53e 97 della Costituzione; e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del TFUE della questione pregiudiziale relativa alla conformità della medesimo art. 18 del D.L. 115/2022 e dell'art. 9 ter DL 78/2015 con i generali principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, da un lato, e gli artt. 16 e 52 della Carta di Nizza, dall’altro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e ricalcolo degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i relativi atti presupposti
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti statali e regionali mediante i quali erano stati certificati il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e ripartiti a suo carico gli oneri di payback relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorresse, gli atti presupposti, tra cui l'accordo Stato-Regioni, le intese della Conferenza Stato-Regioni e una circolare ministeriale. La ricorrente ha prospettato anche la possibile illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.l. 115/2022 e dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 in relazione agli artt. 3, 41, 42, 53 e 97 Cost., nonché la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione ai principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il riscontro della Regione Puglia alla precedente istanza e sono state reiterate le censure contro gli atti di determinazione e ricalcolo degli oneri.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo la rettifica degli importi da parte dell'Amministrazione regionale in applicazione dell'art. 7 del d.l. 95/2025, la ricorrente aveva pagato il 25% delle somme determinate a suo carico a titolo di payback per gli anni 2015-2018 e aveva chiesto espressamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure di illegittimità degli atti impugnati, né le questioni di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione dell'esito della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento; la declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta modifica della situazione sostanziale e al pagamento effettuato dalla ricorrente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 7 d.l. 95/2025
È richiamato quale base normativa della rettifica degli importi richiesti dall'amministrazione regionale, a seguito della quale la ricorrente ha effettuato il pagamento.
art. 9-ter d.l. 78/2015
È indicato tra le disposizioni censurate dalla ricorrente in relazione alla disciplina del payback sui dispositivi medici; il giudice non ne ha esaminato la legittimità.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
È indicato tra le disposizioni della cui legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto dell'Unione europea la ricorrente aveva chiesto eventualmente la verifica; la questione non è stata esaminata per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza modifica la situazione sostanziale controversa in modo tale da eliminare concretamente l'utilità della pronuncia richiesta, come nel caso di rettifica amministrativa degli importi contestati e successivo pagamento delle somme dovute da parte del ricorrente.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere impedisce l'esame nel merito delle censure rivolte agli atti impugnati e delle eventuali questioni di costituzionalità o pregiudiziali europee, quando la sopravvenienza abbia eliminato l'interesse concreto alla decisione.
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