Sentenza del 05/06/2019 n. 3533 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
accertamento analitico-induttivo - comportamento antieconomico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento, sostenendo che le scritture contabili fossero formalmente corrette e che, pertanto, non potessero essere determinati maggiori ricavi sulla base di semplici valutazioni presuntive relative all'antieconomicità dell'attività. La questione riguarda la possibilità di fondare l'accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 600/1973, su una condotta commerciale anomala, anche in assenza di irregolarità formali nella contabilità.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata respinta. È stato riconosciuto che una gestione manifestamente antieconomica o una condotta commerciale anomala può costituire un elemento presuntivo idoneo a sostenere la ricostruzione di maggiori ricavi e a legittimare l'accertamento analitico-induttivo, anche quando le scritture contabili risultino formalmente regolari. L'Amministrazione deve comunque indicare e dimostrare gli elementi concreti dai quali desumere l'anomalia e il maggior reddito.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), DPR 600/1973
accertamento analitico-induttivo
La norma consente di rettificare il reddito d'impresa sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti desunte da elementi oggettivi, inclusa una condotta commerciale anomala o antieconomica, anche se la contabilità è formalmente regolare.
Massime di principio
- La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce, da sola, un accertamento analitico-induttivo.
- Una gestione sistematicamente o manifestamente antieconomica può costituire un indizio di ricavi non dichiarati o di costi non inerenti.
- L'Amministrazione finanziaria deve fondare l'accertamento su elementi concreti e su presunzioni gravi, precise e concordanti, non su una mera valutazione astratta di scarsa redditività.
- Il contribuente può superare la presunzione dimostrando le ragioni economiche specifiche della condotta anomala, come crisi temporanee, strategie commerciali, investimenti, lancio di prodotti o condizioni straordinarie di mercato.
- La valutazione deve considerare il complesso dell'attività e il contesto economico, evitando di desumere automaticamente maggiori ricavi da un singolo esercizio o da un margine ridotto.
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