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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/347

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa regole tecniche uniformi sul contenuto, sulla struttura e sul formato elettronico degli elenchi delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. L'obiettivo è agevolare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014 e rendere più efficiente l'azione delle autorità competenti nelle indagini sugli abusi di mercato. Per gli emittenti su mercati di crescita per le PMI è previsto un adattamento, con trasmissione dell'elenco su richiesta e senza imporre un formato elettronico standardizzato identico a quello degli altri operatori.

Stabilisce il formato preciso e i modelli elettronici per gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e per il loro aggiornamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti, ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta, ai sorveglianti d'asta e a ogni altro soggetto che agisca in loro nome o per loro conto, limitatamente alla redazione, tenuta e trasmissione degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Riguarda anche, in via specifica, gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, per i quali è previsto un regime di trasmissione su richiesta dell'autorità competente. Si applica nell'Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri dal 3 luglio 2016.

Formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione detta norme tecniche di attuazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di insider list. Esso mira a uniformare struttura, contenuto e modalità di tenuta e trasmissione degli elenchi, così da facilitare la vigilanza delle autorità competenti e le indagini sugli abusi di mercato.

Contesto e finalità

Il testo parte dall'esigenza di garantire un'applicazione omogenea dell'obbligo di redigere e aggiornare l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. I considerando evidenziano che il formato standardizzato serve sia a tutelare l'integrità dei mercati finanziari sia a consentire alle autorità di disporre rapidamente delle informazioni necessarie per ricostruire contatti, operazioni e possibili condotte sospette.

Soggetti obbligati

L'obbligo riguarda l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, nonché qualsiasi soggetto che agisca in loro nome o per loro conto. Per tali soggetti, l'elenco deve essere predisposto e mantenuto secondo il formato prescritto dal regolamento di esecuzione.

Struttura dell'elenco e sezioni distinte

L'articolo 2 richiede che l'elenco sia suddiviso in sezioni distinte, ciascuna riferita a una specifica informazione privilegiata. Ogni sezione deve contenere esclusivamente i dati delle persone che hanno avuto accesso a quella determinata informazione. La logica del sistema è quella di evitare commistioni tra informazioni privilegiate diverse e di consentire un'immediata ricostruzione dei soggetti informati in relazione a ciascun evento, contratto, progetto o altra circostanza rilevante.

Sezione degli accessi permanenti

È prevista, in via facoltativa, una sezione supplementare per i titolari di accesso permanente, cioè per le persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate presenti presso il soggetto obbligato. I dati inseriti in tale sezione non devono essere ripetuti nelle sezioni riferite alle singole informazioni privilegiate.

Formato elettronico e contenuto informativo

L'elenco deve essere redatto e aggiornato in formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I; se è utilizzata la sezione degli accessi permanenti, questa deve seguire il modello 2 dell'allegato I. I modelli prevedono, tra gli altri, i seguenti dati: nome, cognome, cognome di nascita se diverso, numeri di telefono professionali, nome e indirizzo dell'impresa, funzione e motivo dell'accesso, date e ore di inizio e cessazione dell'accesso, data di nascita, numero di identificazione nazionale se applicabile, numeri di telefono privati e indirizzo privato completo.

Requisiti di sicurezza e tracciabilità

I formati elettronici devono garantire costantemente tre elementi: riservatezza delle informazioni, esattezza dei dati e possibilità di accedere e recuperare le versioni precedenti dell'elenco. Questo impianto è funzionale sia alla tutela del segreto informativo sia alla ricostruzione ex post della catena di accesso alle informazioni privilegiate.

Trasmissione all'autorità competente

Quando l'autorità competente richiede l'elenco, esso deve essere trasmesso tramite il mezzo elettronico da essa indicato e pubblicato sul proprio sito Internet. La trasmissione deve lasciare impregiudicate completezza, integrità e riservatezza delle informazioni. Il considerando chiarisce che la soluzione elettronica è pensata per ridurre gli oneri amministrativi e accelerare la disponibilità dell'elenco in sede istruttoria.

Regime speciale per gli emittenti su mercati di crescita per le PMI

Per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, l'articolo 3 introduce una disciplina specifica: l'elenco è trasmesso all'autorità competente solo su richiesta ed è conforme al modello dell'allegato II. In questo caso, non si impone necessariamente un formato elettronico identico a quello richiesto agli altri soggetti, purché la trasmissione garantisca completezza, integrità e riservatezza. Il modello allegato tiene conto anche del fatto che alcuni dati personali possono non essere disponibili al momento della richiesta e, pertanto, sono richiesti solo se reperibili.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014. Trattandosi di regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di mezzo elettronico

L'articolo 1 definisce il "mezzo elettronico" come l'attrezzatura elettronica per il trattamento, lo stoccaggio e la trasmissione di dati, inclusa la compressione digitale, tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o altri mezzi elettromagnetici.

Struttura dell'elenco e sezioni distinte

L'articolo 2, paragrafo 1, impone che l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata; una nuova sezione va creata ogni volta che viene individuata una nuova informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Sezione degli accessi permanenti

L'articolo 2, paragrafo 2, consente di aggiungere una sezione supplementare per i "titolari di accesso permanente", cioè le persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate. I loro dati non devono essere ripetuti nelle altre sezioni dell'elenco.

Formato elettronico e modelli uniformi

L'articolo 2, paragrafo 3, richiede la redazione e l'aggiornamento dell'elenco in formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I; se esiste la sezione supplementare, essa deve seguire il modello 2 dell'allegato I.

Requisiti del formato elettronico

L'articolo 2, paragrafo 4, impone che i formati elettronici garantiscano in ogni momento riservatezza, esattezza delle informazioni e possibilità di accedere e recuperare le versioni precedenti dell'elenco.

Trasmissione all'autorità competente

L'articolo 2, paragrafo 5, stabilisce che l'elenco sia trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente, la quale deve pubblicarlo sul proprio sito Internet; la trasmissione deve preservare completezza, integrità e riservatezza delle informazioni.

Regime per gli emittenti su mercati di crescita per le PMI

L'articolo 3 prevede che, ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI trasmetta l'elenco all'autorità competente, su richiesta, secondo il modello dell'allegato II e con un formato che garantisca completezza, integrità e riservatezza.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 3 luglio 2016.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatovigilanza finanziariamercati dei capitaliprotezione dei datiobblighi informativi

Testo integrale

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